Rimedi contro l'ordinanza filtro del grado di appello
Le impugnative possibili contro l'ordinanza filtro del grado di appello (348 bis e ter c.p.c.) secondo la Corte di Cassazione. Ordinanza n. 15245/2018

La Corte di Cassazione civile con Ordinanza n. 15245 del 12/06/2018 riassume in modo ordinato ed esemplificativo lo scenario processuale che si apre di fronte ad una ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., la cosiddetta ordinanza filtro del grado d’appello.
Il punto di partenza è l’arresto a SS.UU. del 2016 (Sentenza n. 1914 dep. 02/02/2016) che riprende integrando con successiva giurisprudenza.
Le norme di riferimento, naturalmente, sono gli articoli 348-bis e 348-ter del c.p.c., che per comodità riportiamo per esteso qui di seguito:
348 bis. Inammissibilità all'appello
1. Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.
2. Il primo comma non si applica quando:
a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;
b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater.
348 ter. Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello
1. All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.
2. L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.
3. Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione nei limiti dei motivi specifici esposti con l'atto di appello. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile.
4. Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 360.
5. La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.
L’impugnazione in Cassazione della sentenza di primo grado.
La norma prevede che a fronte della declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. la parte che vi ha interesse possa impugnare avanti la Corte di Cassazione la sentenza di primo grado, in una sorta di ricorso per saltum con la specificazione che, essendo il ricorso per cassazione un rimedio di legalità, i motivi da far valere in quella sede saranno solamente quelli dell’art. 360 c.p.c. e sempre nei “ limiti dei motivi specifici esposti con l'atto di appello”. Nella sostanza potranno essere utilizzati quei motivi del grado di appello che in una qualche misura siano convertibili in censure di legalità.
In proposito citiamo la sentenza in commento che dichiara: “In presenza dunque di un'ordinanza ex art.348 ter c.p.c. emanata correttamente nell'ambito suo proprio, l'unico rimedio consentito dalla legge è l'impugnazione della sentenza di primo grado”.
Va tuttavia effettuata una ulteriore specificazione riguardante i limiti del ricorso per cassazione, contenuta nella norma del 4° comma dell’art. 348-ter c.p.c. laddove si legge “stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata”. E’ il caso della cosiddetta doppia-conforme. Laddove sia il primo che il secondo grado abbiamo espresso una chiara valutazione dei fatti in modo conforme non è ammesso il ricorso ai motivi indicati al numero 5 dell’art. 360 c.p.c.
L’impugnativa dell’ordinanza filtro.
a) Ricorso straordinario per vizi intrinseci dell’ordinanza filtro.
Le norme del codice di procedura non descrivono una specifica modalità di impugnazione dell’ordinanza filtro, piuttosto potendosi ricavare dal dettato del 3o comma dell’art. 348-ter la sua non impugnabilità.
Le Sezioni Unite del 2016 hanno affrontato la questione della sua impugnabilità in ultima istanza utilizzando lo strumento del ricorso in Cassazione ai sensi dell’art. 111 comma 7 della Costituzione.
Secondo le SS.UU., avendo l'ordinanza filtro natura decisoria (in quanto idonea ad incidere su diritti soggettivi) ed anche definitiva, deve ammettersi contro la stessa la proponibilità del ricorso straordinario per cassazione, tuttavia limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale.
b) Provvedimento di rigetto per motivi di rito (processuali) nascosto nella forma dell’ordinanza filtro.
Nel caso di pronuncia di inammissibilità dell'appello per ragioni processuali “adottata con ordinanza richiamante l'art. 348-ter c.p.c. ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, ma al di fuori del suo ambito applicativo”, questa ordinanza sarà impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale.
c) Provvedimento di rigetto per motivi di merito nascosto nella forma dell’ordinanza filtro.
Qualora, infine, si sia di fronte ad una ordinanza, sempre adottata nelle forme dell’art. 348-ter c.p.c. la quale rilevi “l'inesattezza della motivazione della decisione di primo grado e sostituisca ad essa una diversa argomentazione in punto di fatto o di diritto, sebbene avente la veste formale di ordinanza, ha contenuto sostanziale di sentenza di merito, sicché è ricorribile direttamente per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.”.
La sentenza in commento non è isolata e, anzi, fa parte di un lungo filone di conferme dei medesimi principi (vedasi, ad es. Cass. 28428 del 07/11/2018).
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sez. I Civile Ordinanza n. 15245 dep. 12/06/2018
FATTI DI CAUSA
La Corte d'appello di Firenze, con ordinanza n. 80/2014, - pronunciata nel giudizio promosso da MdR srl nei confronti della Centro Leasing Banca spa, nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze, con il quale le si era ingiunto di pagare, quale fideiubente della R.Imm. srl unipersonale (società posseduta ed amministrata da S. R., peraltro anche amministratore della MdR srl), alla Centro Leasing) la somma risultante a debito, per rate rimaste insolute, di un contratto di locazione finanziaria (lease back), - ha dichiarato inammissibile il gravame, ex art.348 bis c.p.c. avverso la decisione del Tribunale di Firenze, che aveva respinto l'opposizione ex art.645 c.p.c., sulla base della inopponibilità ai terzi delle limitazioni dei poteri degli amministratori risultanti dallo statuto, ex art.2475-bis comma 2 c.c., nonché della necessità, per l'annullamento del contratto (nella specie una fideiussione), concluso dall'amministratore della società, che versi in situazione di conflitto di interesse, per conto proprio o di terzi, che sia provata una "relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la fideiussione ed il suo amministratore" e la riconoscibilità della stessa da parte dell'altro contraente.
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