Sulla rinuncia dell'intervenuta usucapione. Rinuncia al diritto o rinuncia alla domanda?
Come rinunciare all'usucapione. Esiste la possibilità di rinuncia implicita degli effetti acquisitivi dell’usucapione? Cassazione Civile Sentenza n. 10056/2019

Il fatto.
Un’ampia area di terreno di proprietà di un comune veniva utilizzata in modo inequivocabilmente pro se da un privato da diversi decenni.
Il comune richiede giudizialmente la restituzione del terreno ma in primo grado viene accolta la domanda riconvenzionale di accertamento di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione ultraventennale.
Tuttavia, il comune aveva dimostrato come il privato avesse recentemente riconosciuto, con atti scritti, il diritto dello stesso comune ad intervenire con opere su quell’area, con ciò, asseriva la difesa del comune, rinunciando implicitamente all’eventuale proprietà acquisita, o meglio rinunciando agli effetti del possesso ultraventennale.
In secondo grado, questa linea passa, e in totale riforma dell’esito del primo grado la situazione viene ribaltata, con reiezione della domanda riconvenzionale e accoglimento della domanda di rilascio dell’area a favore del comune.
Sul caso si pronuncia la Corte di Cassazione Civile, con Sentenza n. 10056 depositata in data 10 aprile 2019.
La rinuncia all’usucapione ha valore processuale
La S.C. da atto che nonostante la perplessità di taluna dottrina sia principio acquisito in giurisprudenza che la parte “che rinuncia a far valere l'acquisto per usucapione maturatosi per effetto del possesso ininterrotto del fondo protrattasi per un certo periodo di tempo, non rinuncia al diritto usucapito, allo stesso modo che il debitore, il quale paghi un debito prescritto, non pone in messere un negozio unilaterale estintivo del diritto”.
La rinuncia non è rinuncia al diritto acquisito ma rinuncia all’azione, alla tutela giuridica.
E poi, ancora, la Corte continua affermando: “ ... la rinuncia agli effetti positivi del decorso del tempo da parte del possessore di un bene immobile altrui non equivale alla rinuncia al diritto di proprietà già acquisito - che renderebbe l'immobile vacante (e, come tale, spettante al patrimonio dello Stato ai sensi dell'art. 827 c.c.) - ma conserva inalterato il diritto di proprietà del precedente titolare, attraverso il rifiuto di far valere la tutela giuridica concessa nei confronti del possesso ininterrotto protratto per il periodo di tempo previsto dalla legge”.
La rinuncia tacita alla tutela giuridica
La S.C. conferma che in modo costante è stato affermato che “la rinuncia all'usucapione può essere anche tacita ove sussista, come la stessa ha accertato, un'incompatibilità assoluta, senza possibilità di diversa interpretazione, fra il comportamento del possessore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa di acquisto del diritto”.
Potrebbe essere il caso di colui che convocato in giudizio per rivendica o restituzione non sollevi eccezione di usucapione o non formuli domanda riconvenzionale.
Oppure che di fronte alla presa di possesso del titolare formale non difenda il proprio diritto in alcun modo (ad esempio agendo in via possessoria).
Ciò non consiste nella rinuncia al diritto di proprietà dell’immobile (o del diritto reale), la quale rinuncia dovrebbe essere più propriamente una cessione o un ri-trasferimento, con necessità del rispetto della forma scritta.
Domanda di rivendica e domanda di rilascio
La Corte di Cassazione si sofferma sull’unica questione nella quale porta critica alla decisione di secondo grado, vale a dire la distinzione fra domanda di rivendica della proprietà distinta per il petitum e per la causa poetendi dalla domanda di rilascio.
Afferma: “la distinzione tra l'azione di rivendica e quella di restituzione sta nel fatto che la prima ha carattere reale ed è fondata sul diritto di proprietà di un bene, di cui l'attore assume di esser titolare, ma di non averne la materiale disponibilità”.
L’azione di restituzione, invece, “è fondata sull'inesistenza ovvero sul sopravvenuto venir meno di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto, proprio in forza di tale titolo”.
L’azione di rivendica presuppone che chi agisce chiedendo l’accertamento della proprietà rigorosamente dimostri il proprio titolo. Dimostrazione non richiesta nel secondo caso.
La natura della domanda prescinde dalla qualificazione formulata in atti ed il magistrato dovrà dai fatti esposti comprendere l’esatta domanda proposta.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. II, Sentenza n. 10056 dep. 10/04/2019
FATTI DI CAUSA
Il tribunale di Rimini, con sentenza del 16/9/2005, ha rigettato le domande con le quali il Comune di Rimini aveva chiesto, da un lato, il rilascio di un'area prospiciente il lungomare, distinta nel catasto terreni del predetto Comune al foglio (OMISSIS)/parte di complessivi mq. 503,73 circa, asseritamente occupata senza titolo dalla s.n.c. R.O. e C., e, dall'altro lato, il pagamento dell'indennizzo.
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