Tasso alcolemico e analisi senza avviso difensivo: utilizzabili se parte del protocollo terapeutico
Guida in stato di Ebbrezza. Nell'ambito di protocolli terapeutici gli esiti del prelievo ematico possono essere utilizzati, senza l'avviso all'indagato di farsi assistere da un difensore. Cassazione Sentenza 1758/2019

Solo nell'ambito di protocolli terapeutici gli esiti del prelievo ematico possono essere utilizzati ai fini di prova nel giudizio, pure in mancanza dell'avviso reso all'indagato di farsi assistere da un difensore di fiducia. Cass. Sent. 1758/2019
Prelievi ematici, richiesta della polizia giudiziaria o protocollo sanitario: utilizzabilità degli accertamenti del tasso alcolemico e avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore
Imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l con provocazione di incidente dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (art. 186, co. 2, lett. b) e co. 2-bis e 2-sexies, C.d.S.).
Il Tribunale assolveva l'imputato per insussistenza del fatto rilevando l'inutilizzabilità degli accertamenti del tasso alcolemico, avvenuti con prelievo ematico effettuato senza previo avviso rivolto all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Infatti, il prelievo avveniva «in assenza di elementi che diano prova che il prelievo ematico sia stato eseguito nell'ambito di un protocollo medico o di pronto soccorso anche ai fini della valutazione della necessità di adeguate cure mediche», essendo apprezzabile solo una richiesta di prelievo ematico degli operatori di polizia al medico di turno del pronto soccorso dell'ospedale presso cui era stato trasportato l'imputato.
Secondo la Corte d'appello, invece, i prelievi così effettuati erano utilizzabili nel processo quali prove documentali, a nulla rilevando la mancanza di consenso alla loro effettuazione, posto che l'imputato era stato trasportato d'urgenza in ospedale ed ivi sottoposto ad esami secondo il normale protocollo sanitario.
Adducendo l'inosservanza di legge e il vizio di motivazione, nello spiegato ricorso per cassazione la difesa chiedeva l'annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto, sostenendo la tesi rappresentata dal giudice di prime cure circa il mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, la cui eccezione era stata tempestivamente sollevata, a fronte di un prelievo ematico effettuato su richiesta della polizia giudiziaria e non autonomamente dal personale medico all'interno del protocollo terapeutico.
Accertamento del tasso alcolemico mediante prelievo ematico.
Irrilevante il consenso prestato dall'indagato, rilevando solo l'ambito entro cui il prelievo avviene: ordinario protocollo sanitario o autonoma richiesta degli operatori di polizia
Come spiega ancora una volta la Suprema Corte, si pone in non calle la verifica del consenso prestato dal ricorrente al prelievo ematico, essendo del tutto irrilevante ai fini dell'utilizzabilità dell'esito delle analisi, rilevando piuttosto che il prelievo sia avvenuto nell'ambito di protocolli attivati autonomamente dalla struttura sanitaria per fini terapeutici.
Invero, non occorre la prestazione di uno specifico consenso al prelievo ematico effettuato presso la struttura sanitaria, ove il conducente sia stato trasferito a seguito di incidente stradale, per la verifica del tasso alcolemico1. Di converso, sussiste l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., in relazione al prelievo ematico effettuato presso una struttura sanitaria finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesto dalla polizia giudiziaria2.
gli esiti del prelievo ematico possono essere utilizzati ai fini di prova nel giudizio solo se questi sono maturati nell'ambito degli ordinari protocolli attivati dalla struttura sanitaria per fini terapeutici, pure in mancanza dell'avviso reso all'indagato di farsi assistere da un difensore di fiducia. Al contrario, sussiste la violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p. cui consegue la inutilizzabilità del certificato di analisi.
Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 Da ultimo Sez. 4, n. 2343 del 29/11/2017
2 Sez. 4, n. 51284 del 10/10/2017; Sez. 4, n. 3340 del 22/12/2016, dep. 23/11/2017.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, Sezione IV penale, Sentenza n.1758 dep. 16/01/2019
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 7/2/2017, la Corte di appello di Milano in riforma della pronuncia del Tribunale di Milano, dichiarava M.N.G.M. responsabile del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 1, lett. b); comma 2-bis e 2-sexies, condannandolo alla pena di mesi uno di arresto ed Euro 2700,00 di ammenda.
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