Sul termine di decorrenza (dies a quo) della prescrizione presuntiva del credito dell’avvocato
Ai fini della prescrizione presuntiva (ex art. 2957, comma 2 c.c.) del compenso dell’avvocato l’incarico va considerato unitariamente e non per ogni singola prestazione . Cassazione Civile Ordinanza n. 21008/2019

L’incarico assegnato all’avvocato, è notorio, può avere una lunga durata, talvolta allo stesso si inframmezzano ulteriori richieste, pareri, pagamenti di acconti e/o parziali.
Si è posta la questione di quale sia il dies a quo, dal quale fare decorrere il termine di prescrizione del diritto al compenso dell’avvocato, visto che le singole prestazioni possono essere state eseguite molti anni prima della conclusione dell'incarico.
Al quesito risponde la Corte di Cassazione Civile, con Ordinanza n. 21008 depositata in data 6 agosto 2019.
Ai fini della prescrizione, l’incarico professionale non è frazionabile in singole prestazioni
Ricorda la Corte di Cassazione che secondo costante orientamento “il contratto, che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale, è da considerare unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta e, pertanto, il termine di prescrizione del compenso decorre dal giorno in cui e stato espletato l'incarico commesso e non già dal compimento di ogni singola operazione professionale necessaria all'assolvimento del compito assunto ed in cui si articola la convenuta prestazione d'opera intellettuale”.
Per il caso di incarichi multipli vedasi “Decorrenza della prescrizione presuntiva e riforma in appello delle spese del primo grado - Decorrenza del termine per la prescrizione presuntiva in caso di incarichi multipli e regolamento delle spese di primo grado con sentenza di appello. Cassazione civile Sentenza n. 130/17”.
Nell’ordinanza in commento si specifica anche che “ … qualora l'incarico al professionista sia limitato a prestazioni particolari, che non siano in relazione immediata e diretta con la decisione della lite … si è fuori delle specifiche ipotesi del secondo comma dell'art 2957 c.c. e torna applicabile il principio generale secondo cui il termine prescrizionale comincia a decorrere dal "compimento" della particolare prestazione richiesta” 1.
La S.C. conclude affermando il seguente principio di diritto:
«Posto il principio, ricavabile dall'art. 2957, comma 2, c.c. che in materia di onorari di avvocato la prescrizione decorre non dal compimento delle singole prestazioni, ma dall'esaurimento dell'incarico, qualora sia stata chiesta in giudizio il pagamento di onorari professionali di avvocato per le prestazioni eseguite fino a una certa data, tale data può essere assunta quale dies a quo del termine di prescrizione non automaticamente, in conseguenza della mera delimitazione temporale della pretesa compiuta dal creditore, ma solo a seguito dell'accertamento che l'incarico professionale si è esaurito con il compimento delle prestazioni oggetto della domanda».
___________
1 - Sulla natura “probatoria” della prescrizione presuntiva in particolare in riferimento alla procedura di fallimento, vedasi “Il Curatore Fallimentare non può avvalersi della prescrizione presuntiva”.
---------------------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. II, Ordinanza n. 21008 dep. 06/08/2019
Ritenuto che:
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!