La legittimazione passiva, in caso di usufrutto, per l’azione di difesa della proprietà

Sulla legittimazione passiva dell’azione di tutela della proprietà nel caso di usufrutto. Compete al nudo proprietario o all’usufruttuario? Cassazione civile Ordinanza n. 4829/2019.

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La legittimazione passiva, in caso di usufrutto, per l’azione di difesa della proprietà

Il fatto.

Una parte lamentava la costruzione a distanza non regolamentare nonché la continua immissione di polveri e rumori provenienti da un fondo concesso in usufrutto.

Ne scaturiva un giudizio promosso nei confronti del nudo proprietario.

In grado di appello veniva sollevata eccezione di mancata integrazione del contraddittorio, non essendo stata citata l'usufruttuaria dell’immobile in questione.

La Corte d’Appello rigettava la domanda sul rilievo che la legittimazione passiva in ordine all'azione di riduzione in pristino conseguente all'esecuzione, su immobile concesso in usufrutto, di opere edilizie illegittime, perché realizzate in violazione delle distante legali, spetta al nudo proprietario.

Il caso veniva sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, la quale ha deciso con Ordinanza n. 4829 depositata in data 19 febbraio 2019.

 

La legittimazione passiva del nudo proprietario nella domanda di riduzione in pristino

La Corte di Cassazione richiama un proprio precedente e conferma che

la legittimazione passiva in ordine alla riduzione in pristino conseguente all'esecuzione, su immobile concesso in usufrutto, di opere edilizie illegittime, perché realizzate in violazione delle distanze legali, spetta al nudo proprietario”.

 

L’usufruttuario, secondo la Corte, ha mero diritto di godimento sulla cosa essendo il nudo proprietario  "l'unico soggetto titolare delle facoltà di modificare e incrementare la cosa a lui appartenente e, pertanto, il naturale responsabile dei relativi interventi interessanti il bene, salvi i casi, comunque non comportanti litisconsorzio necessario, ma solo facoltativo, in cui le opere modificative o additive siano state realizzate dall'usufruttuario"

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. II, Ordinanza n. 4829 dep. 19/02/2019

 

FATTI DI CAUSA

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