Assemblea condominiale, si può partecipare in videoconferenza
Modalità di partecipazione all'assemblea condominiale in videoconferenza, ora a richiesta della maggioranza dei condomini. Ulteriore modifica all'art. 66 delle disp. attuazione del codice civile

Con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13/10/2020 della Legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 del Decreto Legge 104/2020 recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» diventano operative le nuove norme che sono state inserite nell'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile e riguardanti le modalità di partecipazione alle assemblee condominiali mediante videoconferenza.
L'amministratore condominiale, nella comunicazione di convocazione, dovrà dare indicazione delle modalità della videoconferenza e quale sia la piattaforma utilizzata.
Qualora il regolamento del condominio non lo preveda, era previsto che all'unanimità dei condomini si potesse chiedere che l'assemblea venisse effettuata con queste nuove modalità.
Con modifica introdotta con Legge 27 novembre 2020, n. 159 di conversione del Decreto Legge 125/2020 ora la richiesta viene adottata a maggioranza dei condomini.
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Per l'articolato completo delle norma del codice civile riguardanti il condominio vedi "Il codice del Condominio"
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Di seguito il testo del nuovo articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile. In grassetto le modifiche.
Art. 66.
L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.
L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.
L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi.
Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini a maggioranza dei condomini, la partecipazione all'assemblea puo' avvenire in modalita' di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, e' trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalita' previste per la convocazione