Il singolo condomino non può appellare se l’assemblea condominiale ha deliberato l’acquiescenza

A fronte della delibera di acquiescenza dell’assemblea condominiale non impugnata il singolo condomino non può appellare la sentenza di primo grado. Cassazione civile Ordinanza n. 31976/2019

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Il singolo condomino non può appellare se l’assemblea condominiale ha deliberato l’acquiescenza

Interessante il principio che scaturisce da provvedimento della Corte di Cassazione civile (Ordinanza n. 31976 dep. 06/12/2019) in materia di proposizione di appello avverso la sentenza di primo grado da parte di singoli condomini, dissenzienti rispetto alla decisione deliberata dell’assemblea condominiale di fare acquiescenza.

 

Nel caso di specie, l’assemblea del condominio, assenti gli appellanti, aveva deliberato di non impugnare la decisione.

Seguiva l’iniziativa di due condomini di proposizione dell’appello.

L’inerzia dell’amministratore condominiale non priva i singoli condomini del potere di agire autonomamente per la difesa dei propri diritti, ed in effetti la Corte conferma come essi fossero pienamente legittimati all'impugnazione. Ma non è questo il punto.

La Corte d'appello rigettava l'impugnazione motivando che gli appellanti avevano introdotto il grado d'appello senza tenere conto che il Condominio aveva già prestato piena acquiescenza alla sentenza di primo grado.

Aggiunge la Corte di Cassazione

gli appellanti, che non adducono di non essere stati convocati per l'assemblea del ______, avrebbero dovuto impugnare la Delibera e al contempo, così come hanno fatto, appellare la sentenza del Tribunale; non avendo fatto luogo al primo incombente quella determinazione è divenuta ferma e avente pieno valore di acquiescenza alla sentenza di primo grado”.

 

 

Corte di Cassazione civile Sez. II, Ordinanza n. 31976 dep. 06/12/2019
 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione civile Sez. II, Ordinanza n. 31976 dep. 06/12/2019

 

Ritenuto, per quel che rileva in questa sede, che la vicenda al vaglio può riassumersi nei termini seguenti:

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