Forma del pactum fiduciae e interposizione fittizia nella società fra coniugi
Patto fiduciario di trasferimento di quote della società fra coniugi (con immobile in proprietà) e forma necessaria. Cassazione Civile Sentenza n. 9139/2020

Il fatto.
Tizio fa subentrare la moglie Caia nella propria società cedendole il 98% e mantenendo l’amministrazione della società stessa.
I due coniugi si separano e Tizio chiede a Caia la restituzione della propria quota societaria, facendo presente la mera interposizione fittizia nella stessa. Caia rifiuta e Tizio agisce giudizialmente con andamento zigzagante della controversia fra primo e secondo grado (tribunale rigetta la domanda, accolta invece dalla corte d’appello). La Corte d'appello aveva negato la necessità della forma scritta del pactum fiduciae nell'ipotesi in cui il trasferimento immobiliare costituisse effetto indiretto del negozio concluso, come nell'ipotesi di trasferimento delle partecipazioni societarie relative ad enti titolari di immobili. Aveva ritenuto, poi, sulla base della ricognizione del materiale probatorio portato al suo esame, che l'accordo fiduciario fosse stato effettivamente concluso.
Il caso viene sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione la quale decide con Sentenza n. 9139 depositata in data 19 maggio 2020.
La questione si focalizza sulla necessità della forma scritta del negozio fiduciario avendo la società un patrimonio immobiliare per il trasferimento del quale, secondo una parte, necessitava dell’atto scritto ad substantiam.
Forma scritta per il pactum fiduciae avente ad oggetto la cessione di quote societarie
Il pactum fiduciae è definito come quell’accordo con il quale un determinato soggetto cede un diritto per uno scopo ulteriore che l'alienatario si obbliga a realizzare restituendo il bene, trasmetterlo a sua volta ad una determinata persona, o facendone un uso determinato. Si distinguono i negozi conclusi nell'interesse dell'alienante o di altri (fiducia cum amico), e le alienazioni con scopo di garanzia (fiducia cum creditore). Il patto fiduciario non è disciplinato dalla legge ma ritenuto valido, quando non sia illecito.
La Corte di Cassazione esordisce affermano di aderire al proprio orientamento consolidato secondo il quale “il contratto di trasferimento di quote di partecipazione relativo a una società, indipendentemente dall'eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né ad substantiam né ad probationem la forma scritta, la quale non è dunque necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti”.
Specificando che i diritti immobiliari sono e restano nella titolarità della società, che non è parte del negozio di cessione fra soci.
Quanto al pactum fiduciae analogamente si richiama a proprio consolidato orientamento e afferma: “questa Corte ha ripetutamente affermato che il pactum fiduciae con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante, o di altro soggetto da costui designato, sia equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo”.
Ne consegue che non è necessaria la forma scritta per la cessione delle quote societari.
Forma scritta ad probationem della cessione delle quote societarie
Parte ricorrente aveva fra altre cose dedotto la necessità di provare per iscritto il patto poiché la stessa la cessione di quote deve essere provata per iscritto in osservanza dell’art. 2556 cod. civ. che così recita:
1. Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.
2. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.
La soluzione adottata dalla S.C. in questo punto pare degna di attenzione essendo basata su di una sfumatura difficile da cogliere.
Innanzitutto va chiarito che la norma richiamata, l’art. 2556 c.c., si ritiene pacificamente fosse applicabile solamente per le società tenute alla iscrizione presso il registro delle imprese. Con la modifica apportata dalla L. 29.12.1993, n. 580, che ha esteso la pubblicità a tutte le imprese, si è posto il problema se la categoria delle imprese soggette a registrazione debba comprendere le sole imprese soggette a registrazione nella sezione ordinaria del registro, che produce effetto di pubblicità dichiarativa, o se invece si estenda fino a ricomprendere tutte le imprese che prima erano certamente escluse dalla categoria, vale a dire quelle assoggettate ora ad iscrizione nelle sezioni speciali, avente però efficacia di pubblicità notizia.
La Corte di Cassazione con il provvedimento in esame prende posizione sul punto e dichiara: “d'altro canto, la società semplice [come era nel caso di specie] va iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese … e detta iscrizione «ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali» … e non funzione di pubblicità dichiarativa volta a rendere apponibile ai terzi il fatto o l'atto iscritto”, derivandone la irrilevanza della forma scritta per la cessione delle quote societarie.
Non solo.
Trasferimento di azienda non è trasferimento di quota societaria
L’art. 2556 c.c. si riferirebbe solamente agli atti di trasferimento dell’azienda, concetto non coincidente con la cessione della quota societaria.
Aggiunge, infatti, la S.C., con un richiamo a proprio precedente (Cass. 9334/2013) un chiarimento. Afferma: “è del tutto evidente che il contratto di trasferimento della quota di partecipazione in una società, non avendo per oggetto l'azienda sociale, non richieda la forma scritta ad probationem”.
Analogamente la Cassazione del 2013 secondo la quale il negozio allora in discussione “aveva avuto per oggetto la quota della società di fatto spettante al cedente, e non l'azienda sociale; e poichè il trasferimento delle quote sociali non è soggetto a limiti di forma, non ricorrevano i presupposti di fatto per l'applicazione della norma invocata, che riguarda esclusivamente l'azienda”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. I, Sentenza n. 9139 dep. 19/05/2020
FATTI DI CAUSA
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