Scontro con un animale selvatico. Chi devo chiamare in giudizio?
Sulla natura (bene in custodia) e legittimazione passiva dell’azione di risarcimento danni causati in un incidente stradale con un animale selvatico. Cassazione Civile Sentenza n. 12113/2020

La Corte di Cassazione Civile Sez. III, è stata chiamata a configurare la corretta legittimazione passiva della domanda di richiesta del risarcimento del danno causato nell’incidente stradale con l’animale selvatico, atteso che la gestione delle strade1 e della stessa fauna selvatica può essere materia di competenza anche delle provincie.
La Corte di Cassazione decide con Sentenza n. 12113 depositata in data 22 giugno 2020.
La proprietà dell’animale selvatico: un excursus storico
La Corte esamina l’evoluzione storica della titolarità della gestione della fauna selvatica e quindi della titolarità della responsabilità.
Ricorda che i danni causati dagli animali selvatici, in passato, erano considerati sostanzialmente non indennizzabili, in quanto tutta la fauna selvatica era ritenuta res nullius.
Con L. 968/77 alcune determinate specie protette sono state dichiarate patrimonio indisponibile dello Stato.
Con successiva L. 157/92 la regolamentazione diventa maggiormente complessa dividendo le competenze della gestione della fauna selvatica fra Province e Regioni, in particolare attribuendo alle Province «le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge».
Ricorda, infine, la Corte che l'art. 19 del D.Lgs. n.267/00 dispone che spettano alle Province «le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale» nei settori della «protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali», nonché della «caccia e pesca nelle acque interne».
Animale selvatico e “custodia”
Una responsabilità per custodia non è stata riconosciuta nella giurisprudenza della Corte di Cassazione in quanto lo stato di libertà che deve essere assicurato all’animale selvatico è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione.
Ne deriva che l’eventuale domanda per danni non poteva essere formulata invocando la presunzione di cui all'art. 2052 c.c., ricadendo invece nella generica previsione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., con ogni conseguenza sul profilo istruttorio e onere della prova.
Legittimazione della provincia o della regione per il danno da animale selvatico?
La regione condannata, nel caso di specie, al risarcimento del danno, infatti, lamentava nel ricorso per cassazione che oltre all'orientamento giurisprudenziale che individua nelle Regioni gli enti preposti alla tutela dei terzi danneggiati dagli animali selvatici, vi sarebbeb un più recente orientamento che ascrive la responsabilità aquiliana esclusivamente alle Province poiché ad esse spetta l'esplicazione delle corrette funzioni amministrative di gestione della fauna nell'ambito del rispettivo territorio. Orientamento da ultimo ribadito con ordinanza 24089 del 13 ottobre 2017.
La Corte di Cassazione da atto di tale cambio di orientamento affermando: “a fronte di tale originario orientamento, sono state in seguito operate una serie di specificazioni, pervenendosi in sostanza in qualche modo ad alterare l'esposto criterio di imputazione soggettiva della responsabilità in capo alla Regione … si è affermato che la responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici non è sempre imputabile alla Regione ma deve in realtà essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso”.
E’ la stessa S.C. che rendendosi conto della frammentarietà e talvolta contraddittorietà delle decisioni prese afferma che “ si rende, pertanto, necessario addivenire ad una uniformità di applicazione del diritto civile nel territorio nazionale”.
Nuovo orientamento: responsabilità da custodia
Al fine di superare la frammentarietà su rilevata, la Corte pone quale fulcro del ragionamento logico-giuridico la appartenenza dell’animale selvatico in capo allo Stato, quale patrimonio indisponibile dello stesso, così come stabilito dalla legge n. 157 del 1992.
Ciò premesso secondo la S.C. “in siffatta situazione, l'esenzione degli enti pubblici dal regime di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2052 c.c., non potendosi in diritto giustificare … sulla base della impossibilità di configurare un effettivo rapporto di custodia per gli animali selvatici … finisce per risolversi in un ingiustificato privilegio riservato alla pubblica amministrazione.”, ovviamente limitatamente agli animali selvatici rientranti nelle specie protette.
Legittimazione passiva sempre della Regione
Secondo la Corte di Cassazione il soggetto contro il quale va promossa la domanda ai sensi dell’art. 2052 c.c. “va individuato certamente, ed esclusivamente, nelle Regioni. Motivando che “sono dunque in sostanza le Regioni gli enti che «utilizzano» il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”.
Continua, secondo la S.C., a gravare “sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela ”.
La Regione potrà sempre tentare di dimostrare il caso fortuito.
La Corte prova anche a dare un indizio di quella che potrà essere la difesa dell’ente locale con una indicazione alquanto generica e sulla quale si può preventivare che futura giurisprudenza dovrà lavorare. Afferma, infatti: “la Regione, per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell'animale selvatico … dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna”.
Dovranno anche tutte le strade, al pari delle autostrade, essere dotate di rete metallica o barriere non oltrepassabili dagli animali? Lasciamo la domanda lì dov’è e ai posteri l’ardua sentenza.
Rivalsa della Regione contro le Province o altri gli enti negligenti
La Regione delega la gestione e controllo della fauna selvatica alle Provincie o altri enti quali Parchi, Riserve, ecc.
Afferma la Corte: “Laddove peraltro, il danno si assuma essere stato causato dalla condotta negligente di un diverso ente, cui spettava il compito (trattandosi di funzioni di sua diretta titolarità ovvero delegate) di porre in essere le misure adeguate di protezione nello specifico caso omesse e che avrebbero impedito il danno, la stessa Regione potrà rivalersi nei confronti di detto ente e, naturalmente, potrà anche, laddove lo ritenga opportuno, chiamarlo in causa nello stesso giudizio avanzato nei suoi confronti dal danneggiato, onde esercitare la rivalsa”.
A conclusione la Corte di Cassazione conferma il principio di diritto secondo cui:
«ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della legge n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che «si serve», in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; la Regione potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità» (Cass. Sez. 3 n. 7969 del 20 aprile 2020 e Cass. Sez. 3 n. 8384 e 8385 del 29 aprile 2020).
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1 - Per la responsabilità nel tratto autostradale vedasi anche “Responsabilità dell'ente gestore dell'autostrada per danno causato da animale in carreggiata”
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. III, Sentenza n. 12113 dep. 22/06/2020
Svolgimento del processo
1. C. L. C. ha agito in giudizio nei confronti della Regione Abruzzo per ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura a seguito della collisione con un piccolo branco di cinghiali in agro del Comune di C., località Ci..
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