Gli interessi chiesti al fallito tornato in bonis e il regime della prescrizione
La prescrizione degli interessi sui crediti chirografari decorre anche nel corso del fallimento o altra procedura concorsuale. Prescrizione. Atti interruttivi. Cassazione Civile Sentenza n. 11983/2020

La Corte di Cassazione Civile Sez. I, affronta con Sentenza n. 11983 depositata in data 19 giugno 2020 l’interessante questione del decorso degli interessi verso il fallito (ed in genere dopo apertura di una procedura concorsuale, compresa la liquidazione coatta amministrativa che interessa il caso concreto) e il modo di interruzione della prescrizione.
Fa da sfondo all’analisi della sentenza della Corte di Cassazione il principio secondo il quale i creditori con la chiusura del fallimento riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta per capitale e interessi (art. 120 L. Fall.).
Detta norma secondo la Corte estrinseca i suoi effetti anche nel caso di amministrazione straordinaria.
Sul punto la stessa Corte afferma: “... consegue, ancora, come ulteriore corollario, che la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, qualora non operi, in quanto espressamente prevista l'esdebitazione ..., comporta la reviviscenza del diritto ad agire verso il debitore per la parte non soddisfatta dei crediti, sia per capitale, sia per interessi”.
E ancora: “ ... tra gli effetti della chiusura dell'amministrazione straordinaria, non vi è compresa la liberazione dalle obbligazioni non soddisfatte nel corso della procedura fallimentare, di talché i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore anche per la parte non soddisfatta dei loro crediti, sia per capitale che per interessi, ciò comportando la possibilità per il creditore di far valere il suo credito nei confronti del debitore ritornato "in bonis"”.
L’apertura di una procedura concorsuale interrompe il decorso degli interessi nei confronti della procedura (l'art. 55, primo comma, legge fall.); ci si chiede, ed è fonte di dibattito in dottrina e in giurisprudenza, se nei confronti del fallito, invece, gli interessi continuino a correre.
La Corte di Cassazione richiama un proprio precedente secondo il quale "…. il R.D. n. 267 del 1942, art. 55 là dove stabilisce che il corso degli interessi è sospeso nel periodo compreso tra la dichiarazione di fallimento e la chiusura dello stesso, rileva solo nei confronti della curatela ed ai soli effetti del concorso.
Nei confronti del fallito, invece, gli interessi continuano a decorrere anche durante la procedura, e gli interessi potranno essere domandati dopo la chiusura del fallimento se e quando dovesse tornare in bonis … : prova ne sia che, anche durante la pendenza del fallimento, gli interessi maturati dopo l'apertura di esso restano dovuti dagli eventuali fideiussori del fallito … ".
Continua la Corte affermando che sarebbe contrario al principio di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. ammettere che il debitore fallito tornato in bonis non risponda del pagamento degli interessi e che sia esentato per sempre dalla relativa obbligazione pecuniaria, a fronte di un regime normativo in materia fallimentare che, da un lato, prevede, all'art. 55, primo comma, legge fall. solo l'effetto di sospendere "agli effetti del concorso" l'esigibilità degli interessi e, dall'altro, stabilisce espressamente, all'art. 120, terzo comma, legge fall., la possibilità di richiedere al debitore tornato in bonis il pagamento di capitale ed interessi non soddisfatti.
Taluno aveva suggerito che la norma dell’art. 120 l.fall. avesse effetto solamente per i crediti ammessi al passivo e non soddisfatti.
In proposito, afferma la Corte, “… proprio l'eccezione prevista dall'art. 120, terzo comma (nuova formulazione), relativa alla possibilità di esdebitazione del fallito conferma la regola della maturazione degli interessi in corso di procedura, per i quali la medesima norma dispone expressis verbis il libero esercizio dei relativi diritti sostanziali e processuali, dopo la chiusura del fallimento”.
Quali interessi?
La Corte di Cassazione afferma: “secondo l'art. 55, primo comma, legge fall., la sospensione del decorso degli interessi vale solo all'interno del concorso e non si estenda anche ai rapporti singolari tra ciascun creditore ed il fallito. Gli interessi, pertanto, continuano a maturare al di fuori del concorso e dunque nei rapporti tra il singolo creditore e debitore sottoposto a procedura concorsuale, e ciò secondo le consuete regole di cui agli artt.1282 cod. civ. ovvero le convenzioni stabilite tra le parti”
La prescrizione degli interessi durante la procedura concorsuale e gli atti interruttivi
Il tema del decorso e dell’interruzione si presenta di non poco rilievo stante la lunga durata della procedura fallimentare, nel corso della quale potrebbe svilupparsi per intero il decorso del termine di prescrizione, che è quinquennale (art. 2948n. 4 c.c.).
La Corte del merito, infatti, aveva riscontrato il decorso del termine e dichiarato prescritto il diritto agli interessi. Interessante la motivazione. Secondo la Corte d’Appello “ … la lettera raccomandata ex art. 208 legge fall. ovvero la formazione dello stato passivo da parte del commissario non aveva prodotto alcun effetto interruttivo del termine prescrizionale del credito per interessi postfallimentari (posto che gli accessori non esigibili nei confronti della procedura avrebbero dovuto essere richiesti direttamente al debitore); e, dall'altro, perché, stante il carattere relativo della perdita della capacità processuale del fallito nel periodo compreso tra la dichiarazione di fallimento e la chiusura della procedura, ne sarebbe discesa la conseguenza che il creditore avrebbe potuto convenire in giudizio il fallito personalmente, per chiedere nei suoi confronti la condanna al pagamento di un credito estraneo alla procedura fallimentare, da far valere subordinatamente al ritorno in bonis del convenuto”.
Parte ricorrente del resto lamentava che secondo il disposto normativo di cui all'art. 120 legge fall., fino alla chiusura della procedura, sussiste un impedimento legale all'esercizio del diritto; ciò necessariamente non può consetire il decorso del termine prescrizionale.
La Corte di Cassazione, tuttavia, disattende tale impostazione ed afferma che “non è esatto che il credito per interessi sia totalmente inesigibile durante il fallimento”. E qui aggiunge un dato estremamente interessante: “fuori dal fallimento, esso è esistente ed esigibile, secondo la naturale maturazione degli interessi, tanto ciò è vero che il creditore ben potrà, in costanza di fallimento, agire in giudizio nei confronti del fallito per l'accertamento di tale credito e la condanna al pagamento di esso: tale pronuncia sarà destinata ad avere efficacia esecutiva in riferimento al momento in cui il fallito sarà tornato in bonis, posto che il divieto di azioni esecutive e cautelari ex art. 51 legge fall. riguarda soltanto i beni compresi nel fallimento”.
La motivazione di tale presa di posizione è che la perdita di legittimazione processuale in capo al fallito, per effetto della dichiarazione di fallimento, non è assoluta ma relativa, e non comprende, dal punto di vista oggettivo, i diritti e le azioni esclusi dal fallimento.
Se è così, se il diritto all’azione permane, ne consegue il decorso dei termini di prescrizione anche durante la fase concorsuale. E’ necessario, pertanto, in carenza di azione, provvedere ad interrompere i termini di prescrizione.
La Corte di Cassazione ricorda propri precedenti e dichiara: “la giurisprudenza pacifica espressa da questa Corte secondo cui la dichiarazione di fallimento non sospende ne' interrompe il termine della prescrizione per l'esercizio delle azioni creditorie e che soltanto la presentazione delle istanze per la insinuazione del credito nel passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina l'interruzione della prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale”, con la specificazione che tale si avrà tale “ efficacia interruttiva anche in relazione agli interessi che ne costituiscono un accessorio ”.
Conclude la S.C. affermando i seguenti principi di diritto:
"Secondo l'art. 55, comma 1, legge fall., la sospensione del decorso degli interessi vale solo all'interno del concorso e non si estende anche ai singoli rapporti correnti tra ciascun creditore ed il fallito. Gli interessi, pertanto, continuano a maturare al di fuori del concorso e dunque nei rapporti tra il singolo creditore e debitore sottoposto a procedura concorsuale".
"La prescrizione degli interessi sui crediti chirografari ai sensi dell'art. 55, comma 1, legge fall., matura anche nel corso della procedura concorsuale».
"La prescrizione dei crediti da interessi maturati sui crediti chirografari, ai sensi dell'art. 55, comma 1, legge fall., viene interrotta, nella procedura fallimentare, dalla domanda di insinuazione al passivo con effetto permanente per tutto il corso della procedura. Nella diversa ipotesi di amministrazione straordinaria, sottoposta alla disciplina originaria di cui alla legge n. 95/1979, come avviene anche nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, l'esecutività dello stato passivo depositato dal commissario ai sensi dell'art. 209 legge fall. comporta interruzione della prescrizione con effetto permanente, per tutto il corso della relativa procedura concorsuale, anche per i creditori ammessi a diretto seguito della comunicazione inviata dal commissario ai sensi dell'art. 207, comma 1, legge fall.".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. I, Sentenza n. 11983 dep. 19/06/2020
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