L’avvio della negoziazione assistita e costituzione di parte civile

L’avvio della negoziazione assistita e la costituzione di parte civile sono atti incompatibili in quanto la prima costituisce atto di inizio dell’azione civile? Cassazione Sentenza 27876/2020

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L’avvio della negoziazione assistita e costituzione di parte civile

Alla Corte di Cassazione Penale, con Sentenza n. 27876 depositata in data 7 ottobre 2020, è stato chiesto di pronunciarsi circa la compatibilità dell’avvio di una negoziazione assistita con la costituzione di parte civile in un processo penale.

Nel caso di specie, infatti, la parte civile, nelle more del processo penale, aveva notificato all'imputato un invito ad aderire alla negoziazione assistita.

Secondo parte ricorrente tale invito poneva in essere il primo atto propedeutico all'azione civile, cui doveva conseguire la revoca della costituzione della parte civile ai sensi del secondo comma dell'art. 82 c.p.p. che prescrive: “La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile”.

 

Costituzione di parte civile nel giudizio penale e avvio di analogo processo in sede civile

Se da un lato è stato affermato (Cass. 21588/2007) che gli artt. 80 e 81 c.p.p., non prevedono che la parte civile debba essere estromessa dal giudizio penale nel caso in cui sia stato promosso un autonomo giudizio nella sede civile contro il responsabile civile, l’art. 82 esprime chiaramente tale principio.

La Corte, con sentenza oggi in commento, richiamando la pronuncia del 2007, pone delle limitazioni all’ambito di applicazione dell’art. 82 c.p.p. dovendosi considerare, si afferma, che “la revoca prevista per il caso in cui l'azione venga promossa anche davanti al giudice civile, trova applicazione solo quando sussiste una compiuta coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi”.

 

Principio ripetuto nel tempo, visto che anche Cass. pen. Con Sentenza n. 38741 (ud. 10/07/2019) del 19/09/2019 ha affermato che va revocata la costituzione di parte civile allorquando “ … l'azione civile iniziata ... in sede civile comprendesse l'intero oggetto del presente procedimento penale come riconosciuto dallo stesso giudice civile competente per il relativo giudizio”; sentenza che specifica altresì “… trattando dei medesimi soggetti e degli identici petitum e causa petendi …”.

 

La domanda, pertanto, deve essere la stessa. Vale a dire che la costituzione di parte civile va revocata quando venga promosso identico giudizio in sede civile, giudizio avente il medesimo petitum e causa petendi (e fra le stesse parti come ricorda Cass. 21588/2007).

 

Costituzione di parte civile nel giudizio penale e avvio della negoziazione assistita

La Corte di Cassazione liquida il motivo del ricorso riguardante l’avvio della negoziazione assistita con un semplice richiamo dei principi poc’anzi elencati, non permettendo una comprensione integrale del pensiero ivi profuso.

Certo, laddove la S.C. considera che il motivo vada rigettato sulla base della non perfetta coincidenza delle domande, pone le basi per considerare che l’avvio della negoziazione assistita vada considerato alla stregua dell’avvio dell’azione civile vera e propria (deposito del ricorso o notifica della citazione).

E, a questo punto, al pari dell’inizio dell’azione civile vera e propria, si dovrà verificare se il contenuto della negoziazione assistita sia lo stesso della costituzione di parte civile.

Salvo il dover considerare che nella negoziazione assistita non si formula propriamente una domanda ma si espone un problema (una violazione di diritto) sul quale si invita a discutere.

Difficile, pertanto, che possa parlarsi di petitum e causa petendi nella neg. ass. Inoltre, per potersi considerare instaurato un qualche tipo di procedimento e, quindi, proposta una domanda, sarà sufficiente l'invio dell'invito o dovrà esserci anche l'adesione di parte invitata?

Un vero peccato che la Suprema Cote si sia lasciata sfuggire la possibilità e l'occasione di regolare in modo sistematico la questione.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Penale Sez. IV, Sentenza n. 27876 dep 07/10/2020

 

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

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