Notifica ex art. 140 c.p.c. nel caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
Il perfezionamento della notifica degli atti giudiziari ex art. 140 c.p.c. nel caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia da parte del destinatario. Cassazione Civile Sentenza n. 6089/2020

La sentenza n. 6089 del 4 marzo 2020 emessa dalla Suprema Corte di cassazione segna un’ulteriore passo in avanti verso il consolidamento dell’orientamento ormai formatosi in materia di notificazioni degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale nell’ipotesi di irreperibilità del destinatario.
La Corte chiamata a dirimere una controversia avente ad oggetto la presunta tardività di un’opposizione a decreto ingiuntivo ha chiarito che
«mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l’atto da notificare, se anteriore, l’art. 140 c.p.c., come risultante dalla pronuncia additiva della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare (non l’effettiva conoscenza, ma) la conoscibilità del deposito dell’atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale».
A parere della Suprema Corte appare ragionevole e non discriminatorio che la notifica si perfezioni con il ricevimento della raccomandata, poiché, come riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale, risultano in tal modo soddisfatte le esigenza di conoscibilità del deposito dell’atto.
Pertanto, concludono gli Ermellini «deve darsi continuità all’orientamento secondo cui la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione».
Il caso di specie
Un Condominio presentava al Giudice di Pace di Milano ricorso per decreto ingiuntivo per il recupero delle somme dovute da un Condomino per il pagamento di quote condominiali insolute. Il Condomino presentava opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.1, la quale veniva dichiarata tardiva, poiché successiva al termine previsto dall’art. 641 c.p.c.2
Il Tribunale, chiamato a decidere in appello, rilevava infatti che il decreto ingiuntivo era stato notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e che la notifica si era perfezionata il 5 dicembre 2012, data nella quale il Condomino ritirava presso l’ufficio postale la raccomandata informativa e non già il 12 dicembre 2012, quando il ricorrente aveva ritirato il plico contenente l’ingiunzione di pagamento. Per tale ragione dichiarava che l’opposizione, proposta con atto di citazione notificata in data 17 gennaio 2013, era stata correttamente ritenuta dal giudice di prime cure tardiva poiché al di fuori dei termini previsti dall’art. 641 c.p.c.
Contro la pronuncia del Tribunale di Milano, il Condomino ricorreva in Cassazione affidandosi a tre motivi.
La decisione della Corte
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Con il primo motivo il Condomino denunciava la violazione dell’art. 140 c.p.c. dell’art. 8, comma 4, della Legge n. 890 del 1982, degli articoli 3 e 24 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, per effetto delle modifiche apportate alla Legge n. 890 del 1982, articolo 8, Decreto Legge n. 35 del 2005, articolo 2, convertito con Legge n. 80 del 2005, la notifica si perfeziona, oltre che con il decorso di 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, solo dal ritiro del piego depositato, se anteriore, per tale dovendo intendersi quello contenente l’atto da notificare.
Assume il ricorrente che, poiché la spedizione della raccomandata informativa era avvenuta in data 3 dicembre 2012 e poiché il ritiro del piego contenente l’ingiunzione di pagamento era avvenuta il 12 dicembre 2013, l’opposizione, proposta il 17 gennaio 2013, non poteva dichiararsi tardiva. Non sarebbe invocabile il principio enunciato dalla sentenza di questa Corte n. 4748 del 2011, che, al contrario di quanto sostenuto dal Tribunale, avrebbe identificato il perfezionamento della notifica con il ritiro dell’atto notificato e non con la consegna della raccomandata indirizzata al destinatario.
Analogo principio sarebbe stato sancito dalla sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, che a parere del ricorrente, avrebbe uniformato la disciplina del perfezionamento delle notifiche in tutti i casi di irreperibilità relativa del destinatario per scongiurare una irragionevole disparità di trattamento.
Infine, a voler ritenere che la notifica ex articolo 140 c.p.c., si perfezioni con il ritiro del piego presso l’ufficio postale (e non dal ricevimento della raccomandata informativa), non sarebbe comunque configurabile alcuna incertezza circa i tempi della notifica, condizionandone il perfezionamento ad un’attività del destinatario, operando comunque il termine ultimativo di dieci gg. dalla spedizione della raccomandata. -
Con il secondo motivo denunciava la violazione dell’articolo 140 c.p.c. e la nullità della sentenza ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza dichiarato inammissibile l’opposizione, benché al momento della notifica della citazione, avvenuta il 17 gennaio 2013, non fosse decorso di quaranta giorni, computato dal momento del ritiro del plico contenente il decreto ingiuntivo presso la casa comunale.
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Con il terzo motivo sollevava, subordinatamente al rigetto dei primi due motivi di ricorso, la questione di illegittimità costituzionale dell’articolo 140 c.p.c., per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., ove la norma processuale venga interpretata nel senso che la notifica si perfeziona dal momento del ritiro della raccomandata informativa presso l’ufficio postale (se anteriore al decorso del termine di 10 giorni dalla spedizione), per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto al regime delle notifiche a mezzo posta. Si assume che, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 890 del 1980, solo il ritiro del piego contenente l’atto notificato sarebbe idoneo a perfezionare la notifica, mentre l’articolo 140 c.p.c., anticiperebbe detto perfezionamento al momento della consegna o del ritiro della raccomandata, senza garantire la conoscibilità dell’atto da parte del destinatario ed anzi gravando quest’ultimo dell’onere di recarsi presso il Comune per effettuarne il ritiro, con una ingiustificata e penalizzante contrazione dei termini per organizzare la difesa.
I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
L’articolo 140 c.p.c., dispone che «se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone cui l’atto deve essere consegnato, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge un avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, dandone comunicazione al destinatario mediante lettera raccomandata».
Quest’ultimo adempimento informativo non era inizialmente contemplato dall’art. 8, comma 4 della Legge n. 892 del 1980, la quale si limitava, infatti, a prescrivere che nell’ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario il deposito dell’atto presso l’ufficio e il rilascio di un avviso al destinatario mediante affissione alla porta d’ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. La notifica si aveva per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito o da quella dell’eventuale ritiro del piego.
La Corte Costituzionale, intervenuta con la sentenza n. 346 del 1998 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 4 della Legge n. 890 del 1980 nella parte in cui «non prevedeva che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento».
Difatti, diversamente da quanto disposto dall’articolo 140 c.p.c., la mancanza dell’invio della raccomandata informativa rendeva la disciplina priva di ragionevolezza e lesiva del diritto di difesa, mancando un adempimento indispensabile per consentire «al notificatario di avere una effettiva possibilità di conoscenza dell’avvenuto deposito dell’atto, non essendo sufficiente l’affissione del relativo avviso alla porta d’ingresso o l’immissione nella cassetta della corrispondenza, essendo invece la successiva comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento lo strumento idoneo a realizzare compiutamente lo scopo perseguito».
L’articolo 2, comma 4, lettera c), n. 1, ha integralmente sostituito i commi 2, 3 e 4, dell’art. 8 della Legge n. 890 del 1982 introducendo, anche per le notifiche postali, l’obbligo di avviso – al destinatario – del deposito dell’atto e delle formalità eseguite, stabilendo che la notificazione debba considerarsi eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.
Come ricordato dal ricorrente, l’articolo 140 c.p.c., è stato successivamente oggetto di scrutinio di legittimità ad opera della Corte costituzionale.
Ed in particolare, la Consulta con la sentenza n. 3 del 2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che «la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione».
Secondo la Corte «la disposizione, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto a lui notificato, viola i parametri costituzionali invocati dal rimettente, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall’art. 8 della Legge n. 890 del 1982».
Ciò premesso, pur dovendo darsi atto di un percorso di tendenziale convergenza della disciplina delle notifiche in caso di irreperibilità relativa del destinatario, resta tuttavia che la sentenza n. 3 del 2010 ha chiaramente delineato, per le notifiche ex articolo 140 c.p.c., un regime che si discosta da quello dell’art. 8, comma 4 della Legge n. 890 del 1982.
Infatti mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l’atto da notificare, se anteriore (Cass. 28627 del 2017; Cass. 26088 del 2015; Cass. 3499 del 2012; Cass. 14606 del 2005), l’articolo 140 c.p.c., come risultante dalla pronuncia additiva della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare non l’effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell’atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale.
Tale difformità non si espone ai dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal ricorrente.
Come già ricordato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 346 del 1998, non è predicabile un dovere costituzionale del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili sul piano degli effetti e degli interessi della disciplina, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali (inclusa la disciplina delle notificazioni), a condizione che non siano lesi i diritti di difesa. La normativa deve inderogabilmente consentire che «il notificatario abbia una effettiva possibilità di conoscenza dell’avvenuto deposito dell’atto», sicché, nel rispetto di tali esigenze, è legittima l’adozione di regimi differenziati, specie se giustificati dalle diverse modalità con cui deve essere effettuata la notifica stessa.
L’art. 8, comma 4 della Legge n. 892 del 1980 non va quindi assunto a parametro imprescindibile per scrutinare la legittimità delle alternative contemplate dall’ordinamento riguardo al momento perfezionativo delle notifiche o per l’individuazione dei requisiti essenziali affinché siano garantiti i diritti di difesa e la parità delle armi, evocati dal giudice delle leggi.
Appare ragionevole e non discriminatorio che la notifica si perfezioni con il ricevimento della raccomandata, poiché, come riconosciuto dalla Corte costituzionale, risultano in tal modo soddisfatte le esigenze di conoscibilità del deposito dell’atto, mentre l’ulteriore onere da cui è gravato il notificatario (ritiro dell’atto presso il Comune di residenza) riduce in misura minima i tempi e le opportunità di allestire le iniziative giudiziali da parte dell’interessato.
A tali conclusioni è giunta, più di recente, la stessa Corte costituzionale, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 140 c.p.c., censurato per violazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario della stessa, dalla data in cui l’ufficiale giudiziario, effettuate le formalità di deposito, gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento, anziché prevedere che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, con la quale lo si avvisa dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale, ovvero dalla data dell’effettivo ritiro della copia dell’atto, se anteriore, in modo analogo a quanto previsto dall’art. 8, comma 4 della Legge 20 novembre 1982, n. 890 non essendo ammissibile porre a confronto situazioni comunque eterogenee (Corte Cost. 220 del 2016).
Deve – pertanto – darsi continuità all’orientamento secondo cui la notifica ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione (Cass. 5556 del 2019; Cass. 19772 del 2015).
In conclusione, correttamente il tribunale ha ritenuto tardiva l’opposizione ex articolo 645 c.p.c., poiché dal momento in cui detta raccomandata è stata ritirata presso l’ufficio postale (5 dicembre 2012) alla data di notifica dell’opposizione (17 gennaio 2013) era decorso il termine di quaranta giorni previsto dall’articolo 641 c.p.c.
Dott. Adriano Scaletta
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1 Art. 645 c.p.c. dispone che «L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emessi il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’art. 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto.
In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito [ma i termini di comparizione sono ridotti a metà]. L’anticipazione di cui all’art. 163 bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l’udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire».
2 Art. 641 c.p.c. dispone che «Se esistono le condizioni previste dall’art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all’altra di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all’art. 639 nel termine di quaranta giorni con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata»
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. II, Sentenza n. 6089 dep. 04/03/2020
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