Pagamento del CU e udienze telematiche. Il DL 34/70 convertito in Legge 77/20
Pagamento telematico del contributo unificato e della marca da 27, udienze con modalità telematica, deposito telematico in via esclusiva. Le norme del DL 34/2020 ora con legge di conversione 77/2020

La Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 titolato «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.180 del 18 luglio 2020 contiene norme riguardanti l'uso dei sistemi telematici nel sistema giustizia.
Di seguito il testo (brevemente) ragionato dell’art. 221 della Legge 77/2020 in materia di giustizia (comma per comma).
Conferma in sede di conversione della sospensione per la proposizione della querela. Avevamo riportato la notizia in questo articolo: “Sospensione del termine per la proposizione della querela”
Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale 1. All'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale».
Introduzione di norme aventi validità fino al 31 ottobre 2020
2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10.
Deposito degli atti esclusivamente in modalità telematica per tutti gli uffici che hanno disponibilità del servizio di deposito telematico. Ad oggi si sono aggiunti diversi uffici di Giudice di Pace e corti di vario genere. Per ogni distretto sarà il caso di prendere informazioni su quali siano gli uffici – diversi dal tribunale ordinario – ove sia attivato il relativo servizio di deposito telematico.
Pagamento del Contributo Unificato e marca da 27 con modalità telematiche. Non si fa qui distinzione fra uffici che hanno attivato il servizio di deposito telematico e quelli che non l’hanno attivato. Se ne potrebbe dedurre che conseguentemente ogni pagamento di contributo unificato e anticipazione forfettaria dovrebbe seguire questa modalità. La piattaforma tecnologica è quella del dominio giustizia al PST, previo login. L’indicazione normativa si limita al deposito dell’iscrizione a ruolo e nulla viene detto dei pagamenti dei diritti di copia o altri pagamenti.
3. Negli uffici che hanno la disponibilita' del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, sono depositati esclusivamente con le modalita' previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, nonche' l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalita' previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalita' non telematica.
Udienza sostituita dal deposito telematico di note scritte a richiesta del giudice; quando si tratti di una udienza con la presenza dei soli difensori delle parti, avvisando i difensori con comunicazione da recapitare almeno 30 giorni prima dell’udienza. Il mancato deposito delle note scritte equivale a mancata comparizione. Il difensore può fare richiesta affinché venga fissata la trattazione orale.
4. Il giudice puo' disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa e' sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.
Procedimenti avanti la Corte di Cassazione. Anche qui il deposito degli atti avviene con modalità telematica e così pure dovrebbe essere per il pagamento del contributo unificato che dovrebbe essere versato con modalità telematica. Si usa il condizionale stante l’attuale messaggio del sistema telematico dei pagamenti del dominio giustizia che avvisa che “Si segnala che non è ancora possibile effettuare il pagamento telematico per il contributo unificato o per i diritti di cancelleria per l'Ufficio della Corte di Cassazione”.
5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati puo' avvenire in modalita' telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio e' preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneita' delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, nonche' l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.
Partecipazione all’udienza civile mediante collegamento audiovisivo a distanza su istanza della parte. Con una istanza da depositare almeno 15 giorni prima dell’udienza il difensore può chiedere di poter partecipare mediante collegamento audiovisivo. La parte deve stare nella stessa postazione del difensore.
6. La partecipazione alle udienze civili di una o piu' parti o di uno o piu' difensori puo' avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte puo' partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza e' depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalita' del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza.
All'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalita' con cui accerta l'identita' dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale.
Partecipazione all’udienza civile mediante collegamento audiovisivo a distanza su istanza del giudice. Quando l’udienza deve tenersi con la sola presenza dei difensori, il giudice, in alternativa all’udienza da tenersi mediante deposito di note scritte, può, con il consenso delle parti, tenere udienza mediante collegamento telematico.
7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, puo' disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza e' tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se e' prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalita' del collegamento. All'udienza il giudice da' atto delle modalita' con cui accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volonta'. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale.
Udienza telematica di giuramento del CTU.
8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice puo' disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.
Udienza telematica del soggetto custodito in carcere. Con il consenso delle parti e quando possibile si potrà tenere le udienze mediante collegamenti audiovisivi a distanza. Il consenso del detenuto è espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale
9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti e' assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n.271 del 1989. Il consenso dell'imputato o del condannato e' espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L'udienza e' tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalita' del collegamento.
Colloqui dei detenuti con congiunti o altre persone da tenersi con modalità telematiche. Si tratta di una misura che verrà utilizzata quando sia indispensabile salvaguardare la salute delle persone detenute.
10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n.354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.121, su richiesta dell'interessato o quando la misura e' indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma puo' essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.230 del 2000 e dal predetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.121 del 2018.
Il comma successivo non è limitato nella durata fino al 31 ottobre 2020 non essendo richiamato dal comma 2. Deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari.
11. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare e' autorizzato il deposito con modalita' telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonche' di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n.24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo e' adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.