Responsabilità medica: la mera complicanza non è un problema tecnico di speciale difficoltà

Nella responsabilità sanitaria la complicanza non è un problema tecnico di speciale difficoltà. No della Corte ad identificare la mera complicanza tra i problemi di cui all’art. 2236 c.c. Cassazione Ordinanza n. 25876/2020

Responsabilità medica: la mera complicanza non è un problema tecnico di speciale difficoltà

 

La Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 25876/20201, è tornata nuovamente ad occuparsi del concetto di complicanza in ambito medico legale, sia pure con riferimento all’operatività dell’art. 2236 c.c.

Secondo la Corte, il problema tecnico di speciale difficoltà di cui all'art. 2236 c.c., in base al quale la responsabilità del professionista è limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, non è identificabile con la mera complicanza, la quale ben può ricorrere in intervento di natura routinaria.

Nel caso sottoposto all’esame della Corte, infatti, la mera difficoltà di un quadro sintomatologico non è di per sé capace, in mancanza di altre circostanze, di ascendere allo stadio di un problema tecnico di speciale difficoltà.

 

Il caso

La decisione in commento prende le mosse da un caso di errata somministrazione di insulina da parte di un infermiere dell’ospedale e dalle complicanze insorte in capo al paziente durante l’iter terapeutico.

L’uomo, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale l’Azienda sanitaria chiedendo la condanna al risarcimento del danno conseguente alla patologia di “sindrome amnesica anterograda residuata a coma ipoglicemico”, causata dall’errata somministrazione di insulina da parte dell’infermiere.

Il Tribunale, previa CTU, accoglieva la domanda, condannando la convenuta Azienda al pagamento del risarcimento del danno.

Avverso detta sentenza proponeva appello l’azienda sanitaria la cui impugnativa, veniva successivamente rigettata dalla Corte d’Appello territorialmente competente.

L’Azienda, ricorreva quindi in Cassazione, eccependo la correttezza della condotta sanitaria avuto riguardo alla sintomatologia del paziente e, comunque, invocando l’applicabilità dell’art. 2236 c.c. al caso di specie.

 

L’art. 2236 c.c. e il problema tecnico di speciale difficoltà

Come noto, l’invocato art. 2236 c.c., in materia di responsabilità del prestatore d’opera, stabilisce che la responsabilità del professionista sia limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave in tutti i casi in cui la stessa sia derivata dalla necessità di affrontare un problema tecnico di speciale difficoltà.

Lo speciale regime di responsabilità, trova fondamento nella necessità di porre al riparo i professionisti da condanne risarcitorie in caso di colpa lieve ogni volta che la prestazione richiesta implichi la soluzione di problemi tecnici particolarmente delicati e difficili.

La norma si propone, infatti, di non mortificare le iniziative dei professionisti con il timore di ingiuste rappresaglie da parte dei clienti insoddisfatti, in caso di insuccesso.

 

La speciale difficoltà in ambito medico

Secondo l’orientamento “tradizionale”, che si è andato radicando in giurisprudenza, l’art. 2236 c.c. offrirebbe le basi per un ragionamento di tipo presuntivo, che potrebbe essere spiegato con la nota locuzione latina “res ipsa loquitur”.

Vale a dire, se l’intervento è di facile esecuzione, la mancata guarigione e/o il peggioramento delle condizioni di salute “parlano da sé” e consentono di dare per esistente l’inadempimento, fatta salva la prova contraria (in tal senso, ex plurimis, Cass. civ., n. 6141/1978; Cass. civ., n. 6220/1988; Cass. civ., n. 3492/2002).

Viceversa, se la prestazione ha natura non “routinaria”, come quello di particolare complessità ove l'esito è incerto per ragioni tecniche e scientifiche, toccherebbe al paziente dimostrare, in modo preciso e specifico, quali siano state “le modalità inidonee” ossia gli errori commessi dal professionista (ex plurimis Cass. civ., n. 9085/2006; Cass. civ., n. 10297/2004; Cass. civ., n. 2335/2001; Cass. civ., n. 6220/1988; Cass. civ., n. 1127/1998; Cass. civ., n. 4152/1995).

Sulla base di tali considerazioni, la nozione di speciale difficoltà non può coincidere con la semplice complicanza che si verifica durante un intervento di natura routinaria.

Il problema tecnico di speciale difficoltà, è da ricomprendersi semmai nella necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori o, comunque, nell’esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi e di speciale complessità.

Affinché possa trovare applicazione l'articolo 2236 del codice civile, quindi, è necessario che si manifesti un problema tecnico ben più serio, riconducibile “in ipotesi in cui si richiede una notevole abilità professionale, allorché occorra risolvere problemi tecnici nuovi o di speciale complessità e che comportino un largo margine di rischi complicanza” (Cfr. Cass. Civ. sez. III, 22/11/2012, n.20586 ).

 

Le conclusioni della Corte

Alla luce delle considerazioni che precedono, una difficoltà interpretativa del quadro sintomatologico di un paziente, non basta per la Corte a costituire un problema tecnico di speciale difficoltà.

La mera problematicità del quadro sintomatologico, infatti, rappresenta una semplice complicanza che, di per sé, non richiede un impegno intellettuale superiore alla media, né può dirsi non ancora adeguatamente studiata dalla scienza, ma può solo indicare maggiore attenzione del chirurgo, senza escludere la “routinarietà” dell’intervento medesimo.

Secondo i giudici, pertanto, in mancanza di prova contraria da parte del sanitario, la speciale difficoltà non è identificabile con la mera complicanza che ben può ricorrere in intervento di natura routinaria.

Avv. Angelo Forestieri

 

__________

1 - Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, (ud. 21/09/2020, dep.16/11/2020), n.25876

 

---------------------------------------

Di seguito il testo di

Corte di Cassazione civile Sez III, Ordinanza n. 25876 dep. 16/11/2020

 

Rilevato che:

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati