Alla revoca del mandato non spetta all'avvocato il mancato guadagno
La peculiarità della professione forense comporta la non applicabilità delle norme sul mandato in materia di revoca dell'incarico; nessun diritto al mancato guadagno. Cassazione Civile Ordinanza n. 185/2020

Il fatto.
A seguito di revoca di mandato da parte dei clienti, l’avvocato Tizio chiedeva a questi, in giudizio, il pagamento del mancato guadagno, il ristoro di una somma corrispondente al mancato aumento del patrimonio (lucro cessante) che il prestato d’opera avrebbe avuto se fosse continuata la sua attività. I clienti si oppongono e avanti le corti di merito, sia in primo che in secondo grado, ottengono ragione.
Il mancato guadagno per revoca dell’incarico
Si è ritenuto che, nel contratto d'opera professionale, il recesso intimato prima della scadenza del termine costituisce un inadempimento contrattuale e come tale risarcibile ai sensi dell'art. 1223 c.c. con liquidazione dei danni per la perdita subita e il mancato guadagno (Corte d'Appello Milano, 23/10/2001).
In particolare per il mandato la regola dell’art. 1725 c.c. dispone il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga prima della conclusione dell’affare.
1725. Revoca del mandato oneroso
1. La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.
2. Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.
Tuttavia il codice civile distingue la prestazione d’opera, o servizio, del lavoro autonomo (art. 2237 c.c.) genericamente inteso, dalla prestazione d’opera intellettuale (art. 2337 c.c.), articoli che si riportano di seguito per comodità:
2227. Recesso unilaterale dal contratto
1. Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.
2237. Recesso
1. Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.
2. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.
3. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.
L’avvocato non ha diritto al mancato guadagno
La Corte di Cassazione Civile, che ha esaminato il caso, con Ordinanza n. 185 depositata in data 9 gennaio 2020 proprio sulla distinzione sopra operata motiva la propria decisione.
E afferma: “poiché la disciplina del recesso unilaterale dal contratto dettata dall'art. 2237 cod. civ. non è compatibile con quella dettata dall'art. 2227 cod. civ. per il contratto d'opera in generale (stabilendo il primo che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d'opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera eseguita, non anche il mancato guadagno, come previsto dal secondo), ne deriva che la norma speciale (art. 2237) prevale sulla seconda (art. 2227), di carattere generale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d'opera intellettuale”.
Non applicabile, invece, l’art. 1725 del cod. civ. per il mandato all’avvocato, come confermato da tutte le corti che hanno esaminato il caso.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. II Ordinanza n. 185 dep. 09/01/2020
rilevato che:
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