Testamenti simultanei, testamento congiuntivo e patto successorio
La Cassazione si sofferma sul concetto di testamento simultaneo, di testamento congiuntivo e del divieto del patto successorio in Sentenza 18197/2020

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 18197 depositata in data 2 settembre 2020 si sofferma su alcune rare fattispecie di testamento e sul loro legame con la predisposizione di un patto successorio, vietato dal codice civile e di conseguenza nullo (ex 626 c.c.).
Si tratta del testamento simultaneo e del testamento congiuntivo.
Due coniugi avevano redatto in simultanea (nello stesso giorno) un proprio separato testamento avente tuttavia medesimo contenuto.
Si possono scrivere due testamenti su un unico foglio di carta?
La Corte di Cassazione passa in rassegna le varie tipologie di testamenti che possono essere uniti fra di loro o per il mezzo fisico su cui sono scritte, o per il medesimo tempo o medesimo contenuto o contenuto collegato.
Testamento congiuntivo o reciproco
Ricorre l’ipotesi del “testamento congiuntivo” o “reciproco” qualora due o più persone facciano un unico testamento nel medesimo atto, vale a dire due o più persone sottoscrivano il medesimo scritto testamentario. Richiamando propri precedenti, la Corte afferma il dettato normativo dell'art. 589 c.c.: «non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca».
Nel testamento congiuntivo vi sarebbe, per giurisprudenza consolidata, una “presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori propria”.
Testamento simultaneo
Il “testamento simultaneo”, invece, ricorre nel caso in cui “due disposizioni testamentarie, sia pure reciproche, costituiscano due atti perfettamente distinti, quantunque scritti sullo stesso foglio”.
Sempre richiamando propri precedenti la Corte fa presente che “l'utilizzo dello stesso strumento cartaceo non esclude l'autonomia delle singole dichiarazioni testamentarie. Né l'autonomia delle singole dichiarazioni può essere esclusa dalla reciprocità delle disposizioni”.
Due testamenti simultanei e addirittura reciproci, pertanto, non subiscono alcuna nullità per quel motivo.
Testamenti simultanei e divieto del patto successorio
Diverso, invece, è chiedersi se dal contenuto dei due testamenti simultanei si possa ricavare una intesa atta a regolare la successione in un modo non previsto dalla legge.
Il patto successorio, vietato dall’art. 458 c.c., è quel patto con il quale di dispone della propria successione.
Dei testamenti simultanei potrebbero essere frutto di un siffatto patto.
La S.C. ha già avuto modo di chiarire che «si ha patto successorio, vietato, ai sensi dell'art. 458 c.c., quando le disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur essendo contenute in schede formalmente distinte, danno luogo a un accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri».
Prova del patto successorio
Per concludere la Corte di Cassazione si sofferma sulla possibilità di provare con ogni mezzo la sussistenza del patto successorio, senza doversi necessariamente soffermare sul solo contenuto dei due testamenti simultanei.
Secondo la S.C. è sempre ammissibile qualunque mezzo di prova, perché si tratta di provare un accordo che la legge considera come illecito, in parallelo con quanto prescrive l'art. 1417 c.c. in materia di prova della simulazione, che può essere liberamente provata dalle parti quando l'azione è diretta ad accertare la illiceità del contrato dissimulato.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sez. II, Sentenza n. 18197 del 02/09/2020
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