La Cassazione sul rapporto fra azione di riduzione e collazione

Rimedi del legittimario contro la donazione soggetta a collazione e lesiva anche della legittima. Sul rapporto fra azione di riduzione e collazione. Cassazione Sentenza n. 28196/2020

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La Cassazione sul rapporto fra azione di riduzione e collazione

La Corte di Cassazione Civile con Sentenza n. 28196 depositata in data 10 dicembre 2020 si sofferma ad esaminare il difficile rapporto fra l’azione di riduzione e l’istituto della collazione.

Nel caso di specie il tribunale disponeva la composizione del relicutm e del donatum, accertava quanto ciascuno di tre figli conseguiva in forza delle disposizioni testamentarie, conteggiando, nella loro quota anche una donazione fatta in loro favore, accertava che la legittima dei tre figli risultava lesa accoglieva azione di riduzione della disposizione testamentaria e, infine, riduceva per intero, nella stessa proporzione, la donazione ricevuta da altro figlio.

La questione sollevata in sede di cassazione riguardava il fatto che collazione e l’azione di riduzione riduzione sarebbero istituti diversi che devono operare congiuntamente e non alternativamente. Mentre la riduzione colpisce la donazione solo nei limiti della eccedenza sulla disponibile, per effetto della collazione, le donazioni vanno ad accrescere la massa dividenda per l'intero.

 

L’istituto della collazione ereditaria

La colazione è l’operazione attraverso la quale si ricostituisce la massa ereditaria mediante il conferimento del donatum. Ciò significa che gli eredi conferiscono alla massa ereditaria le liberalità ricevute in vita da parte del de cuius.

Il comma 1 dell’art. 737 del cod. civ. recita:

I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto cio' che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da cio' dispensati

La collazione può essere un conferimento in natura, vale a dire restituendosi alla massa lo stesso bene ricevuto, o può essere effettuata per imputazione, tenendosi in considerazione il valore del bene al momento dell’apertura della successione.

La collazione costituisce una modalità per la costituzione della massa ereditaria necessaria al calcolo delle quote spettanti.

 

L’azione di riduzione

E’ noto che il testatore può disporre liberamente di una quota del proprio patrimonio (la c.d. quota disponibile – art. 556 c.c.) mentre per la rimanente parte, questa deve essere posta in capo all’erede secondo le esatte quote previste dal codice civile.

L’azione di riduzione è un rimedio concesso ai legittimari per ottenere quanto necessario a reintegrare la quota legittima prevista per legge.

Qualora la quota spettante al legittimario risulti insufficiente anche dopo il calcolo della disposizioni testamentarie, egli potrà rivalersi sulle donazioni.

 

Rapporto fra riduzione e collazione

La Corte di Cassazione si sofferma sul diverso modo di operare della collazione (sia in natura che per imputazione) e dell'azione di riduzione e primariamente afferma: “La riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, mentre la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del de cuius, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile”.

E aggiunge: “La collazione opera sia nella successione legittima, sia nella successione testamentaria”.

Non può confondersi l’uno istituto con l’altro. Nè la collazione per imputazione può essere confusa con l’operazione di riunione fittizia delle donazioni prevista per la riduzione, e afferma: “Entrambe lasciano i beni donati nel patrimonio del donatario, ma mentre la riunione fittizia resta comunque una pura operazione contabile, da cui può non derivare alcuna alterazione nel patrimonio dei donatari, se non sia lesa la legittima, la collazione attuata per imputazione si traduce comunque in un sacrificio a carico del conferente, il quale subisce il maggior concorso dei coeredi sui beni relitti”.

Ricorda che con Cass. n. 22097/2015 si è ammesso il concorso dell'azione di riduzione con la collazione, e Cass. n. 12317/2019 ha affermato che “mentre la collazione, qualora richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l'azione di riduzione, essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza, e cioè l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile”.

Il concorso fra collazione e riduzione riguarda esclusivamente il caso in cui il legittimario sia nello stesso tempo, e con riguardo a una medesima donazione, legittimato in collazione e in riduzione.

 

In conclusione la Corte di Cassazione esprime il seguente principio di diritto:

«Quando una donazione soggetta a collazione sia contemporaneamente lesiva della legittima, la tutela offerta dall'azione di riduzione, vittoriosamente esperita contro il coerede donatario, non assorbe gli effetti della collazione, che opererà in questo caso consentendo al legittimario di concorrere pro quota sul valore della donazione ridotta che eventualmente sopravanzi l'ammontare della porzione indisponibile della massa».

 

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. II, Sentenza n. 28196 dep. 10/12/2020

 

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