Applicabile al convivente more uxorio la causa di non punibilità ex art. 384 c.p. Le SS.UU.

Applicabile per via analogica l'esimente ex art. 384 c.p. - delitti contro l’attività giudiziaria - alle convivenze more uxorio. Il convivente rientra nella nozione di stretto congiunto. SS.UU. penali Sentenza 10381/2021

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Applicabile al convivente more uxorio la causa di non punibilità ex art. 384 c.p. Le SS.UU.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite penali, con Sentenza n. 10381 depositata in data 17 marzo 2021 si è espressa in ordine alla possibilità di estendere la normativa sull'esimente prevista dall’art. 384 c.p. al convivente more uxorio, in modo da far confluire la persona convivente nel concetto di “prossimo congiunto” ai sensi del primo comma dello stesso articolo.

L’art 384 c.p. si pone a conclusione del capo titolato “dei delitti contro l’attività giudiziaria” e lo riportiamo qui di seguito per completezza:

384. Casi di non punibilità.
Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.
Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.

Le S.SUU. danno atto dell’esistenza di un orientamento prevalente teso a negare l’estensione ai conviventi del concetto di prossimo congiunto, almeno ai fini dell’applicabilità dell’esimente prevista dall’articolo 384 c.p. (“in questo modo la nozione di prossimi congiunti viene ricondotta esclusivamente ai membri della famiglia fondata sul matrimonio, negando ogni possibile parificazione della convivenza more uxorio”).

Non da ultimo ricorda come si sia sempre argomentato circa l'esclusione della estensibilità, facendo leva sulla qualificazione della norma come causa di non punibilità che, in quanto norma eccezionale, non può essere applicata analogicamente.

Da altro canto, le stesse SS.UU. non mancano di evidenziare come negli ultimi tempi si sia fatto strada un diverso orientamento.

Di un precedente teso ad allargare le norme a favore del convivente more uxorio abbiamo parlato in questa Rivista in “In un caso di non punibilità ex 384 c.p., per favoreggiamento del convivente, si inizia ad allargare alla convivenza l’ambito di applicazione delle norme sulle unioni civili. Cassazione penale Sentenza n. 11476/2019”.

Cita fra i propri precedenti alcuni riferimenti ad una “ … nozione "moderna" di famiglia, intesa come un consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e di solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo”.

Ancora, affermano le SS.UU. “La famiglia di fatto condivide con la famiglia legittima la scelta di una condivisione di un percorso di vita comune, basato sull'affectio, sulla stabilità, sulla convivenza e sulla responsabilità della cura ed educazione dei figli. La differenza attiene alla formalizzazione del rapporto”.

La Corte Costituzionale, intervenuta a varie riprese in materia, ha sempre escluso la irragionevolezza della mancata inclusione nell'art. 384, primo comma, cod. pen. dei conviventi more uxorio, sostenendo, reiteratamente, che una tale questione vada oltre i limiti delle sue attribuzioni, spettando al legislatore la scelta di operare una simile modifica rientrante nella materia penale. Analogo rispetto per le decisioni del legislatore in materia è dato rinvenirsi, ricordano le SS.UU., anche nella giurisprudenza della CEDU. Tuttavia, affermano le SS.UU. “risulta interessante rilevare come la vita dei conviventi di fatto rientri nella concezione di vita "familiare" ormai da tempo elaborata dalla Corte EDU in sede di interpretazione dell'art. 8, par. 1, CEDU”.

Significativo, secondo la Corte il dettato della più recente previsione normativa dell'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, ove il "diritto di sposarsi" viene riconosciuto tra le libertà fondamentali tutelate dal capo secondo, in modo disgiunto rispetto al "diritto di fondare una famiglia", così realizzando una significativa apertura nei confronti delle famiglie di fatto.

L'assenza di una legge che disciplini organicamente il fenomeno della convivenza more uxorio non significa, secondo le SS.UU., che tale modello di relazione ed i suoi effetti giuridici siano sforniti di tutela nel diritto positivo, tant’è che, seppur in modo frammentario, nella giurisprudenza sia civile che penale si assiste ad una progressiva e continua tendenza a garantire analoghi diritti alle convivenze di fatto.

La Corte affronta anche il problema del divieto di analogia che tuttavia esamina sotto il profilo della relatività di tale principio (“riferito alla sola interpretazione delle norme penali sfavorevoli”).

Inoltre, una volta riconosciuta all'art. 384, primo comma, cod. pen. la natura di scusante soggettiva, come le SS.UU. dimostrano, ed esclusa di conseguenza ogni valenza eccezionale della disposizione stessa, la sua applicazione anche alle coppie di fatto trova piena giustificazione (“ si tratta di operare una interpretazione di una norma di favore concernente la colpevolezza in piena conformità alla ratio della scusante stessa, che determina una lettura "analogica" della norma che le consente di esplicare tutta la sua portata con coerenza e razionalità”).

In conclusione, le SS.UU. esprimono il seguente principio di diritto:

"l'art. 384, primo comma, cod. pen., in quanto causa di esclusione della colpevolezza, è applicabile analogicamente anche a chi ha commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente more uxorio da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore".

 

 

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Di seguito il testo di

 

Corte di Cassazione SS.UU penali Sentenza n. 10381 dep. 17/03/2021

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

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