La denuncia di successione non determina accettazione tacita dell’eredità
Dalla mera denuncia di successione, che ha natura meramente fiscale, non può desumersi la volontà di accettare l’eredità. Cassazione Ordinanza n. 11478/2021

Nel caso di specie era stata ritenuta accettata una eredità avendo l’erede sia presentata regolare denuncia di successione che provveduto alla voluta catastale del bene.
Si era, inoltre, ritenuta a maggior ragione accettata l'eredità essendosi integrato il meccanismo di accettazione legale previsto dall’art 485 c.c., il quale, per completezza espositiva subito si riporta:
Art. 485 c.c. Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni.
1. Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.
2. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.
3. Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice
Il ricorso per cassazione che ne è seguito interessa per la conferma dei principi in materia.
Secondo la Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11478 del 30 aprile 2021, costituisce orientamento consolidato del giudice di legittimità, il principio secondo il quale l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato e non da un solo mero atto, in particolare se questi abbia natura meramente fiscale e non, invece, civile.
La denuncia di successione viene dichiarata “inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità”, confermando numerosi precedenti giurisprudenziali.
Quando si sia in presenza di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, si ha, all’opposto, una chiara manifestazione di volontà di accettazione.
Afferma la Corte che “ … in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso”.
Sempre inteso che la “voltura catastale non integra incondizionatamente "gli estremi di un'accettazione tacita dell'eredità efficace ad ampio spettro soggettivo"”, dovendosi specificare, ad esempio, che tale atto assume rilevanza solo se posto in assere dal soggetto divenuto (o divenente) erede.
La Corte fa, infine, un solo accenno (senza menzionare i casi specifici) ad una ampia casistica di atti e comportamenti di volta in volta sono stati ritenuti sufficienti ad integrare una manifestazione ideona all’accettazione dell’eredità.
Citiamo, noi, alcuni casi.
- Cassazione 12753/1999, che ha ritenuto configurata un'accettazione tacita dell'eredità anche nella semplice promessa di alienazione di un singolo bene ereditario;
- Cassazione 10454/2021 ha sussunto l'accettazione tacita dell'eredità per effetto del rilascio della procura alle liti a margine del ricorso al giudizio tributario;
- Cass. n. 5569/2021 (conferma di Cas. 2226/1958): la concessione di ipoteca su uno dei beni compresi nell'eredità, in quanto atto di disposizione del medesimo, qualora compiuto in assenza di qualsiasi riferimento a una di quelle circostanze che potrebbero giustificarne il compimento da parte del chiamato in quanto tale (art 460 c.c.), importa tacita accettazione dell'eredità;
- Cass. n. 16814/2018 secondo la quale l’esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede;
- Cass. n. 4843/2019 ha affermato che ancorché ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità siano privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, tuttavia la loro valutazione da parte del giudice del merito, al fine di escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità, non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità, non potendosi escludere (Cass. n. 4756/1999) che gli atti in questione costituiscano elementi indiziari, come tali liberamente valutabili ai fini indicati dal giudice del merito (conf. Cass. n. 5275/1986);
- Cass. n. 2743/2014 secondo la quale la riscossione di un credito ereditario, come ad esempio quello dei canoni di locazione di un bene ereditario, si configura quale atto dispositivo e non meramente conservativo, ed integra accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 cod. civ.;
- Cass. 20878 /2020: il pagamento di una sanzione pecuniaria non può essere ritenuto accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di un atto meramente conservativo, essendo ammesso dall'art. 1180 c.c. l'adempimento del terzo.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sez. VI, Ordinanza n. 11478 del 30/04/2021
FATTI I CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
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