La dichiarazione di fallimento non interrompe il maturarsi del tempo per l’usucapione
Il tempo per l'acquisto per usucapione continua a scorrere anche dopo la sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione. Cassazione Sentenza n. 15137/21

Il fatto.
Tizio chiedeva l’acccertamento di avvenuto acquisto di proprietà per intervenuta usucapione di un immobile adibito a propria residenza e posto in ditta a società dichiarata fallita.
Si difendeva la curatela asserendo che il ventennio non era maturato prima della dichiarazione di fallimento della società proprietaria del bene, derivandone la conseguenza che, come da insegnamento della Suprema Corte, con l'iscrizione sui Registri Immobiliari della sentenza di fallimento, i soggetti usucapendi vengono privati del loro possesso ad usucapionem.
La Corte territoriale di secondo grado ha accolto l’argomentazione del fallimento ed ha ritenuto che la sentenza dichiarativa di fallimento, ritualmente trascritta sui Pubblici Registri Immobiliari, in forza della disciplina speciale in tema di fallimento - in ispecie gli artt. 25 ed 88 Rd 267/1942 - comporta la perdita del possesso in capo al soggetto che si trova in relazione con la cosa pertinente alla massa fallimentare.
Sul caso di è pronunciata la Corte di Cassazione Civile con Sentenza n. 15137 depositata in data 31 maggio 2021.
Possesso ad usucapionem e trascrizione della sentenza di dichiarazione di fallimento
La Corte d’Appello aveva deciso sulla applicazione di un principio desunto da un precedente della S.C. del 1999, in realtà un obiter dicta, che la odierna Corte di Cassazione ritiene non pertinente e non correttamente interpretato (“… leggendo la sentenza n° 13184/1999, evidente appare che non può, dalla motivazione della stessa, esser desunta la netta affermazione che la declaratoria di fallimento - e la conseguente trascrizione della relativa sentenza sui Registri Immobiliari - abbia natura di atto interruttivo del possesso …”, e ancora “Anzi il tenore dell'arresto citato lumeggia come l'insegnamento della Corte sia nel senso che le disposizioni afferenti la disciplina fallimentare non consentano di ritenere incisa la disciplina ordinaria in tema di acquisto dei diritti reali mediante usucapione.
Esattamente il contrario di quanto desunto e ritenuto dalla Corte sarda nella sentenza impugnata.”).
Ciò chiarito, la Suprema Corte richiama i principi standard e consolidati in materia di possesso ad usucapionem, in primis la non interruttibilità mediante diffida (“… gli atti interruttivi del possesso ex artt. 1165 e 1167 cod. civ. sono tassativi e devono rivestire la forma giudiziaria ...”).
La Corte di Cassazione, in conclusione enuncia il seguente principio di diritto
“il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà su bene immobile continua a scorrere utilmente anche dopo la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, ex art 88 rd 267/1942, poiché l'interruzione del possesso conseguirà solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapente nelle forme e modi prescritti dagl'artt. 1165 e 1167 cod. civ.”
---------------------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. II, Sentenza n. 15137 dep. 31/05/2021
Fatti di causa
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!