Forma del recesso dalla società a responsabilità limitata e tipicità dei motivi di recesso
Se sia richiesta la forma scritta per il recesso del socio di srl e sulla validità di motivi di recesso non previsti dalla legge. Cassazione Ordinanza n. 4481/2021

La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 4481 depositata in data 19 febbraio 2021, seppure brevemente, si sofferma su di un paio di principi, di diritto societario, di sicuro interesse. Essi sono i seguenti:
1) se l’atto di recesso del socio di una società di capitali (nella specie a responsabilità limitata) debba rivestire la forma scritta ad substantiam;
2) se i motivi di recesso da tale tipo di società debbano intendersi solamente quelli previsti dalla legge art 2473 c.c. 1, oppure possano ritenersi validi anche motivi diversi.
Forma dell’atto di recesso del socio di srl
Avanti la Suprema Corte il ricorrente aveva lamentato che la Corte d'Appello non aveva dichiarato la nullità per mancanza della forma scritta ad substantiam del recesso del socio, ritenendo che l'obbligo di forma stabilito in via generale dall'art. 2643 c.c., si sarebbe esteso ai negozi di secondo grado, e che alla luce dei principi della giurisprudenza di legittimità, il recesso deve ritenersi soggetto alle stesse garanzie di forma prescritte per il contratto costitutivo del rapporto al cui scioglimento sia finalizzato.
Secondo la Corte di Cassazione tale lamentela non è fondata, e afferma:
“La previsione, per la costituzione di una società di capitali e più specificamente di una società a responsabilità limitata, della forma scritta ad substantiam, ha natura inderogabile ed è indubitabilmente finalizzata alla cura di interessi fondamentali di rilievo pubblicistico, qualificabili come di ordine pubblico, perché fondati sui principi di trasparenza e di affidamento e tutela dei terzi nei rapporti commerciali. Non è, tuttavia, condivisibile la trasposizione di questa disciplina normativa e della sua ratio al recesso per il quale l'art. 2473 c.c. stabilisce i contrari principi della libera predeterminazione delle ipotesi di recesso, salvo l'obbligo di includerne alcune tipizzate dalla norma e della libertà di forma, salvo i vincoli convenzionali. Deve aggiungersi che la previsione normativa riguarda il recesso come atto unilaterale di volontà del socio mentre nella specie esso costituisce il risultato di un accordo finalizzato ad una concordata composizione degli interessi patrimoniali tra la società ed il socio in uscita, ovvero dell'esercizio del potere di autonomia privata in tema di diritti individuali di natura esclusivamente patrimoniale, e a carattere interamente disponibile”.
Tipicità dei motivi di recesso del socio di srl
Parte ricorrente, fra altri motivi, includeva la lagnanza della violazione del principio di tipicità della causa di recesso, essendo stato ritenuto legittimo il recesso per giusta causa, estraneo all'art. 2473 c.c. e allo statuto.
Il socio non avrebbe potuto sciogliere arbitrariamente il proprio vincolo contrattuale/sociale unilateralmente e al di fuori dalle ipotesi di legge e dello statuto.
Risponde la Corte di Cassazione affermando che “il cd. principio di tipicità implica esclusivamente che non possano essere escluse tra le cause di recesso quelle previste dalla norma ma non limita l'autonomia privata, potendo essere introdotte cause di recesso ulteriori nello statuto. Deve escludersi, pertanto, che il principio, non di tipicità, ma di predeterminazione delle cause di recesso possa essere qualificato come di ordine pubblico, in quanto ampiamente permeato dall'esercizio dell'autonomia privata e non potendosi ravvisare preminenti interessi pubblicistici nella disciplina normativa del recesso, volta a regolare questa peculiare fase del rapporto tra società e socio secondo regole di dettaglio adeguate alle tipologie di società e non integranti principi generali inderogabili. Nè può ritenersi che il medesimo principio di predeterminazione delle cause di recesso non possa essere superato da un accordo del socio con la società volto a definirne gli effetti patrimoniali”.
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1 - 2473 codice civile Recesso del socio
1. L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
2. Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purchè non superiore ad un anno.
3. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.
4. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o , in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.
5. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.