Giudizio di cognizione nella legge delega di riforma del processo civile. Primo grado, appello

Riforma processo civile 2021, parte II. Il giudizio di cognizione di primo grado, appello, improcedibilità ed esecuzione provvisoria, procedimento semplificato di cognizione 702-bis

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Giudizio di cognizione nella legge delega di riforma del processo civile. Primo grado, appello

In questa parte riassumiamo le novità previste dalla legge delega in ordine al processo civile di primo grado, al grado di appello (con le sue improcedibilità ed esecutività) e di cassazione.

Si permettano, tuttavia, brevissime considerazioni: tutto lo sforzo riformistico è incentrato sui tempi, sulla conclusione celere del processo, come fosse una riforma del codice di procedura ad accorciarli, visti i tanto numerosi quanto fallimentari tentativi che si sono susseguiti dagli anni ‘90 del secolo scorso ad oggi. Eppure niente, siamo sempre lì, a riprovarci.

Piuttosto si lavora sulla diminuzione delle garanzie, introducendo qualche intoppo (improcedibilità) da una parte ed eliminando, dall’altra, la triade collegiale dove si può. Si è fatto finta di introdurre termini rigorosi per il magistrato e ribadendo il concetto del calendario del processo, ma i termini sempre ordinatori sono, o meglio, senza sanzioni le imposizioni sono più che altro una scelta stilistica. Così come si cambia di fatto solo il nome al rito sommario.

Insomma, nessuna innovazione sostanziale e di peso, invece. Il processo è sempre il nostro solito amato processo civile. Nessuna innovazione sulle modalità di acquisizione delle prove o di controllo della bontà e imparzialità della Consulenza Tecnica d’Ufficio, tanto per fare un esempio. La novità veramente interessante e positive è l’eliminazione delle udienze inutili che erano rimaste dopo l’ultima riforma, come l’udienza di precisazione delle conclusioni. Nonostante queste brevi osservazioni sembrino criticare la riforma del processo civile, si deve sottolineare che fra tutte quelle viste sinora, l’attuale è probabilmente quella più realistica, nel senso di pragmatica, senza mai cadere in contraddizioni o stonature.

 

Ciò detto si passi all’elencazione delle novità.

 

 

Il primo grado

 

Il nuovo atto di citazione

L’intento è quello di arrivare in prima udienza con una già avvenuta definizione del thema decidendum e del thema probandum.

La soluzione è quella di introdurre nell’atto di citazione una indicazione chiara e specifica dei 1) fatti e degli 2) elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (del resto già presente nel numero 4) dell’attuale art. 163 cpc.; la soluzione riguardo la prova è quella di dover introdurre in atto di citazione i mezzi di prova e i documenti proposti.

Per la comparsa di risposta vale lo stesso: indicazione specifica del thema decidendum e indicazione delle prove e allegazione dei documenti.

Nessuna novità, quindi.

La vera novità è l’introduzione di una nuova frase standard. La legge delega prevede che l’atto di citazione contenga l’ “avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria ai sensi degli articoli 82 e seguenti del codice di procedura civile, in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 86 del medesimo codice, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.

 

Termini e scambio di memorie prima della prima udienza

Si era detto che il tentativo era di arrivare in prima udienza con già dipanate alcune tipiche questioni che sovente rendono inutile, o meramente tecnica, l’attuale prima udienza.

La novità è il deposito di una memoria, denominata “integrativa”, entro tempistiche da determinare con i decreti di recepimento della legge delega, con la quale permettere all’attore di formulare ulteriori domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto nonché chiedere di essere autorizzato alla chiamata di terzi qualora l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto. Con la stessa memoria dovrà, infine, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia' formulate e indicare i nuovi mezzi di prova e le produzioni documentali (le attuali memorie del 184 ult. co. n. 1 e 2). Il tutto a pena di decadenza.

Analoghe memoria integrativa sarà concessa al convenuto ma non in contemporanea visto che la legge assegna al convenuto il potere di effettuare questo deposito “entro un successivo termine”.

Secondo la relazione della Commissione Luiso, l’eventuale richiesta di chiamata in causa verrà esaminata dal giudice il quale concederà, qualora lo ritenga, i termini per la chiamata riservandosi la decisione sui mezzi di prova.

Possiamo immaginare che, analogamente, le problematiche eventualmente nascenti da una reconventio reconventionis , non facendosi cenno nella legge, saranno decise dal giudice nel primo provvedimento.

I termini di deposito della memoria a prova contraria pare possano essere gli stessi per entrambe le parti vista la formula utilizzata: “entro un ulteriore termine prima dell'udienza di comparizione le parti possono replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrative e indicare la prova contraria”.

 

Per permettere questo scambio i termini a comparire del convenuto, secondo la legge, dovranno essere dilatati.

 

 

La comparizione della parte in prima udienza; proposta di conciliazione

Bene si è fatto a riproporre la vecchia formula della comparizione della parte in prima udienza per il tentativo di conciliazione. Nonostante l’antipatia di certi avvocati e di certi magistrati per tale incombente, essa ha un triplice scopo: 1) permettere alla parte di partecipare finalmente alla “sua” causa, invece di esserne completamente estraneo, di vedere il magistrato in faccia e di poter dire la sua (cosa assai temuta dai difensori); 2) permettere una reale conciliazione visto che la precedente esperienza ha permesso a molti contenziosi di essere definiti in questo modo; 3) permettere al magistrato di farsi un’idea della persona in relazione al fatto che l’intera questione è stata ampiamente descritta con tanto di richieste di mezzi istruttori e documenti e quindi in piena conoscenza del magistrato.

Come sempre la mancata comparizione è valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 116 cpc.

 

Il giudice potrà formulare un propria proposta di conciliazione fino all’udienza di precisazione delle conclusioni.

 

 

Prima udienza. Ordinanza di rigetto provvisoria. Il calendario del processo

Il giudice istruttore, chiusa la prima udienza, provvede sulle istanze istruttorie e fissa entro 90 giorni la loro assunzione. Il che significa l’escussione testi visto che ci sono CTU per le quali i tecnici chiedono 180gg. e le prove delegate sovente necessitano di tempi lunghi.

 

Alla prima udienza viene inserita una nuova facoltà del magistrato: pronunciare un’ordinanza di rigetto provvisoria. Qualora, avanti il tribunale, in materia di diritti

disponibili, e su istanza di parte, il giudice potrà, pronunciare un’ordinanza provvisoria di rigetto della domanda quando questa sia manifestamente infondata ovvero se manchi o risulti incerto il requisito stabilito dall'articolo 163, terzo comma, numero 3), del codice di procedura civile ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto terzo comma. L’ordinanza è reclamabile.

Questa novità (che non pare essere presente nella relazione finale della Commissione) è un abbozzo mal coordinato con la rimanente parte. Se l’ordinanza è provvisoria cosa accade una volta pronunciata e non venga proposto reclamo? Provvisoria, poi, in che senso? Impossibile continuare il giudizio, fra l’altro di fronte allo stesso giudice. Si spesa solo che questa parte venga dimenticata di sede di attuazione.

 

 

Nella stessa prima udienza il giudice istruttore dovrebbe formare il cosiddetto “calendario del processo”; ne avevano scritto QUI già nel 2011 e QUI, due anni dopo.

Una critica era stata già espressa sull’atteggiamento avutosi nel tempo di fronte a tale istituto, in un articolo del 2019 di commento della riforma Bonafede. Già allora ci si chiedeva quale applicazione abbia avuto dal 2011 ad oggi e quale possibile futura applicazione possa avere, quando neppure la ventilata azione disciplinare ha mai sortito effetto alcuno.

Si ripropone un provvedimento, uno fra i tanti trovati in rete (21 Trib. Catanzaro, sez. II, ordinanza 3 giugno 2010), ove ci si rende conto del classico atteggiamento del magistrato di fonte ad una norma cogente come quella di cui trattiamo:

- considerato che questo Ufficio giudiziario accusa carenze d’organico e pendenze tali che il carico di lavoro è di molto superiore a quello che rende possibile un’agevole gestione del ruolo;

- atteso che la situazione è vieppiù peggiorata dalla necessità di esaurire rapidamente l’enorme numero di giudizi d’appello avverso sentenze dei Giudici di Pace in controversie di natura seriale, nonché le cause di antica pendenza sul ruolo residuate dalla soppressione della Sezione Stralcio di questo Tribunale;

- considerato ulteriormente che al presente Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’Appello è assegnata la competenza sui numerosissimi procedimenti in materia di impugnazione del diniego della protezione internazionale, ai sensi dell’art. 35, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, i quali appaiono avere precedenza assoluta su ogni altra causa di natura non cautelare, dato il loro oggetto – attinente ai diritti fondamentali della persona – ed il trattamento accelerato accordato loro dallo stesso legislatore (cfr. comma 10 del medesimo art. 35 citato);

- che inoltre la sopravvenienza di tali procedimenti, legata ai flussi migratori, è imprevedibile;

- ritenuto che, in ragione di quanto sopra, non sia possibile in alcun modo ipotizzare la durata del presente procedimento, sicché è del tutto irragionevole indicare nel calendario del processo una del tutto ipotetica data per la precisazione delle conclusioni ovvero per la discussione orale ...”.

 

 

Cancellazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni: i termini per la fase decisionale

Il prosieguo della causa, fase di decisione, avviene con modalità inverse rispetto al passato. Fissata l’udienza di rimessione della causa in decisione, i termini per le conclusionali e repliche sono anticipati a prima dell’udienza, aggiungendo il termine per il deposito della nota di precisazione delle conclusioni.

Quindi, fissata l’udienza le parti avranno:

60 gg prima per precisazione delle conclusioni;

30 gg prima per deposito conclusionale;

15 gg prima per deposito replica a conclusionale.

 

 

Ordinanza provvisoria di accoglimento

Così come abbiamo visto esservi l’ordinanza di reigetto provvisoria, analogamente, ma qui il senso c’è, ovviamente, il giudice, sempre su istanza di parte, potrà pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento provvisoriamente esecutiva, in tutto o in parte, della domanda proposta, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate.

 

 

702-bis; il procedimento semplificato di cognizione

Il processo sommario viene promosso a giudizio di cognizione e, oltre che cambiare il nome, verrà collocato nel libro II del codice di procedura civile.

L’accento viene posto sulla possibilità/obbligo del giudicante di portare in questo rito qualsiasi giudizio ove “i fatti di causa siano tutti non controversi, quando l'istruzione

della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o

richieda un'attività istruttoria costituenda non complessa

Dovrà concludersi con sentenza.

I decreti legislativi fisseranno termini ridotti rispetto al procedimento ordinario.

 

Altre norme

Si chiede di prevedere l’estensione dell'applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d'azienda.

 

Ancora: si prevede di ridurre i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale.

 

Per il giudice di pace chiede di uniformare il processo seguendo le norme previste per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. Visti i continui rinvii dell’entrata in vigore delle nuove competenze del giudice di pace, segno che quella riforma non convince neppure chi l’ha fatta, si precederà alla rideterminazione complessiva la competenza del giudice di pace in materia civile.

 

 

Il grado di appello

Qualcuno (lo stesso dell’ordinanza provvisoria di rigetto, si può immaginare) ha la capacità di inserire varianti (al testo della Commissione) tutte tese ad introdurre inammissibilità, rigetti forfetari, filtri, ecc.

La ciliegina sulla torta è quanto previsto alla lettera e) del comma 8 della legge delega che recita: “prevedere, ... che l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilita' di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata e prevedere che la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi”.

Come possa conciliarsi la “ragionevole probabilità” con la “manifesta infondatezza” non è dato capirsi.

 

Più interessanti paiono altre richieste di modifica:

1) i termini brevi di impugnazione valgono anche per la parte che procede alla notifica;

2) l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile.

 

Sulla provvisoria esecutività della sentenza di primo grado sono dedicate diverse novità.

1) La domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado verrà decisa

a) o sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione, oppure

b) sia ravvisabile un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza anche, e qui sta la parte interessante, in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro. Fino ad oggi il credito non era considerato tout court poter creare un danno grave ed irreparabile. Questa dizione potrà manifestare i suoi effetti, se applicata in analogia, anche nelle procedure d’urgenza e in altri cautelari (es sequestro) poiché è lo stesso legislatore a dichiarare che un credito, ovviamente in certe circostanze, possa portare ad un danno grave e irreparabile.

Di seguito arriva un’altra chicca, immaginiamo inserita dalla solita manina di cui abbiamo sopra accennato. La domanda di sospensione può essere rinnovata tuttavia, qualora venga dichiarata inammissibile (perché non contenente gli elementi sopravvenuti che giustifichino la rinnovazione) oppure sia manifestatamente infondata, “il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000”.

 

Correzione delle sentenze per contestazione della liquidazione delle spese

Effettivamente innovativa è la previsione della possibilità di ricorrere al procedimento di correzione nei casi in cui si voglia contestare l'attribuzione o la quantificazione delle spese di lite liquidate con un provvedimento già passato in giudicato, prevedendo altresi' che tale procedimento non sia più esperibile decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento

 

Il giudizio di appello si svolgerà innanzi al consigliere istruttore al pari di un processo monocratico innanzi al giudice di primo grado, “fermo restando il potere del collegio di impartire provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa e di disporre, anche d'ufficio, la riassunzione davanti a se' di uno o più mezzi di prova”.

La fase decisionale, poi, sarà come quella del primo grado.

 

 

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