Notifica e domicilio digitale: INI-PEC e Re.G.Ind.E. a confronto in un chiarimento della Cassazione
Le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile sono valide indistintamente se l’indirizzo è estratto dal registro INI-PEC o dal Re.G.Ind.E. Notifica all'Avvocatura dello Stato. Cassazione Sentenza n. 2460/2021

Corte di Cassazione civile con Sentenza n. 2460 depositata in data 3 febbraio 2021 si sofferma sulla tematica, sulla quale gli operatori del settore ancora soffrono di una certa sensibilità, della validità dell’indirizzo estratto dal registro INI-PEC ai fini della notifica o comunicazione di atti giudiziari. La stessa Corte nel provvedimento in commento afferma: “sul tema delle notificazioni eseguite mediante posta elettronica certificata si è assistito, negli ultimi anni, ad un vivace dibattito giurisprudenziale”.
Il caso di specie era quello di una notifica di una citazione d’appello all’Avvocatura Distrettuale dello Stato recapitata in una casella PEC diversa rispetto a quella comunicata al Re.G.Ind.E. tenuto presso il Ministero della Giustizia.
L'art. 16 sexies del D. L. n. 179 del 18.10.2012 come convertito e poi modificato, titolato “domicilio digitale” ha stabilito che le notifiche possono essere effettuate presso la cancelleria solamente qualora non sia possibile la notifica via PEC, dando a questa ipotesi una posizione ormai marginale nel nostro ordinamento.
Da quale elenco estrarre la PEC ai fini della notifica?
La Corte di Cassazione se lo chiede e non può ignorare come alcuni discussi precedenti hanno indicato il REGINDE quale unico registro dal quale estrarre l’indirizzo PEC: “Per quanto invece attiene agli elenchi di indirizzi di posta elettronica certificata da cui le parti possono estrarre i recapiti utilizzabili ai fini della notificazione degli atti processuali, questa Corte ha in alcune occasioni affermato che l'unico registro a cui è possibile far riferimento sarebbe il Re.G.Ind.E.”.
Ma decisivo è il fatto che sia subentrata una correzione d’ufficio dell’ultimo provvedimento che aveva aderito a tale indirizzo (Ordinanza n. 24160 del 27/9/2019). La rettifica e correzione dell’Ordinanza ha eliminato il riferimento, ritenuto erroneo, alla inidoneità oggettiva dell'estrazione dell'indirizzo p.e.c. dal registro INI-PEC. Tale ordinanza di correzione richiama, in motivazione, la sentenza delle Sezioni Unite n. 23620 del 2018.
Aggiunge la Corte: “Nella pur farraginosa disciplina di settore, del resto, si rinvengono numerosi indizi che confermano l'esattezza dell'interpretazione già sposata dalle Sezioni Unite di questa Corte, fondata sulla sostanziale equipollenza tra le risultanze dei diversi registri, INI-PEC e Re.G.Ind.E.”.
Conclude la S.C. affermando il seguente principio di diritto:
"A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale" di cui all'art. 16 sexies del D. L. n. 179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni in Legge n. 221 del 7.12.2012, come modificato dal D. L. n. 90 del 24.6.2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114 dell'11.8.2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite -in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del D. L. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del D. L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 13.12.2017, con decorrenza dal 15.12.2013- presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato INI-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.".
Subito dopo l'esclamazione del principio di diritto la S.C. specifica: “La Corte di Appello ha dunque errato, nel caso di specie, a ritenere nulla la notificazione dell'atto di impugnazione, che il ricorrente aveva eseguito presso un indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato estratto dal registro INI-PEC”.
La sentenza in commento, tuttavia, pare non essere precisa.
Salvo che lo scrivente non prenda un abbaglio, nell'elenco INI-PEC non sono registrati gli indirizzi PEC della pubblica amministrazione e neppure della Avvocatura dello Stato.
A parte il REGINDE, che contiene indirizzi PEC sempre validi per le notifiche e nel quale l’Avvocatura dello stato è registrata, per le PEC della Pubblica Amministrazione si fa riferimento all’Indice della P.A. e al Registro delle P.A. Il primo ha avuto una “promozione” dal Decreto Semplificazioni (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) dove l’articolo 28 «Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale» prevede che «in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all’articolo 16, comma 12 (Registro PEC delle PA per comunicazioni e notificazioni gestito dal Ministero della Giustizia – pst.giustizia.it/) la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter (Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni – IPA) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
Ciò specificato, torniamo al principio di diritto sopra riportato.
Il principio è il più accurato possibile ma praticamente illeggibile stante i continui richiami normativi. Proviamo a farne una sintesi in linguaggio umano (anziché linguaggio macchina).
Esso afferma che a seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale" di cui all’art 16-sexies DL 179/12 che prevede che le notifiche al difensore si possono effettuare presso la cancelleria solamente ove non sia possibile rinvenire una PEC del difensore stesso o la stessa sia inutilizzabile, e che questa pec può essere cercata sia in INI-PEC che al RE.G.Ind.E., le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite
- presso un indirizzo di PEC estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis (che istituisce il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali INI-PEC”);
- 6 quater titolato “Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese”. (registro per le persone fisiche e professionisti non iscritti ad Albi, tenuto dall’AGID) che dovrebbe comunque confluire in INI-PEC;
- 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR) del d.lgs. n. 82 del 2005, che, nonostante sia passati più di 15 anni, pare non essere completamente attivo,
- dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto (le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni). Si tratta del Registro delle P.A., il quale al pari del REGINDE, è un registro tenuto presso il Ministero della Giustizia ai fini delle notifiche via PEC. L’Avvocatura dello Stato, al fine in evitare confusione, ha indicato lo stesso indirizzo nel Reginde.
La cosa curiosa è che a fine del principio di diritto la stessa Corte riassume e conclude con le parole: “ ...e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.”. Curiosa nel senso che probabilmente i richiami normativi hanno esteso la validità delle notifica a indirizzi PEC diversi e ulteriori rispetto a Reginde e Inipec.
La notifica via PEC nulla va comunque rinnovata
Interessante, infine, l’appunto fatto alla sentenza della Corte d’Appello che aveva dichiarato la nullità senza permettere alla parte la rinnovazione della notifica.
Afferma, infatti, che “la Corte di Appello, avendo ravvisato la nullità della notificazione dell'atto di impugnazione, avrebbe dovuto ordinare all'odierno ricorrente di procedere alla rinnovazione della notificazione, assegnando all'uopo un termine perentorio”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sez. I, Sentenza n. 2460 del 03/02/2021
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