Le spese processuali sostenute dall’assicurato devono essere poste a carico dell’assicurazione

Le spese sostenute dall’assicurato (per la responsabilità civile) per la difesa in giudizio devono essere poste a carico dell’assicurazione. Cassazione civile Ordinanza n. 24409/2020

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Le spese processuali sostenute dall’assicurato devono essere poste a carico dell’assicurazione

Il fatto.

Tizio conveniva in giudizio Caio chiedendo fosse condannato al risarcimento dei danni da lui subiti in un incidente stradale. Caio si costituiva chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria assicurazione. Concessa la chiamata del terzo, si costituiva l’assicurazione chiedendo il rigetto della domanda.

La domanda attorea veniva accolta e Caio veniva condannato al risarcimento del danno e spese di lite. La sentenza condannava, altresì, l’assicurazione a rimborsare a Caio tutto quanto egli fosse stato chiamato a corrispondere all'attore ed al suo difensore.

Caio impugnava la sentenza lamentando non fosse stata accolta la domanda di essere ristorato dall’assicurazione delle proprie spese legali.

Il caso veniva affrontato sul punto, in ultima istanza, dalla Corte di Cassazione civile Sez. VI, la quale decideva con Ordinanza n. 24409 depositata in data 3 novembre 2020.

 

Le spese di lite dell’assicurato per la responsabilità civile sono a carico dell’assicurazione

La Corte di Cassazione resta ferma sul principio giurisprudenziale già espresso in arresti del 2008 e del 2014 (che richiama) secondo i quali “ ... nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, giustificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo

Tale principio esplica i suoi effetti anche nell’ipotesi in cui, afferma la S.C., nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione.

Ciò in diretta applicazione del terzo comma dell’art. 1917 del codice civile, secondo il quale

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse”.

 

A seguito della costituzione in giudizio dell'assicurato, pertanto, l'assicuratore è sempre tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato nei limiti stabiliti dall'art. 1917, comma 3, c.c.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione civile Sez. VI, Ordinanza n. 24409 dep. 03/11/2020

 

 

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