Condanna alle spese di lite con domanda unica accolta solo parzialmente. Le SS.UU.
La reciproca soccombenza non si applica con domanda unica accolta parzialmente. Quando è giustificata la compensazione totale o parziale. Cassazione SS.UU. Civili, Sentenza n. 32061/2022

Le Sezioni Unite Civili della Cote di Cassazione hanno risolto (con Sentenza n. 32061 del 31/10/2022) un contrasto giurisprudenziale che si era creato in materia di accoglimento parziale di una unica domanda proposta in causa.
La questione riguardava l’applicabilità del principio di reciproca soccombenza, la cui ipotesi veniva, tuttavia, avversata da chi riteneva che non sussistesse reciproca soccombenza nel caso in cui la domanda provenisse solamente da parte attorea.
Le SS.UU. danno atto dell’esistenza di un primo orientamento sulla base del quale qualora la parte attrice sia rimasta vittoriosa in misura più o meno significativamente inferiore rispetto all'entità del bene che attraverso il processo ed in forza della pronuncia giurisdizionale si proponeva di conseguire, e la parte convenuta abbia adottato posizioni difensive concilianti o di parziale contestazione degli avversari assunti, in tal caso si può ravvisare giusti motivi di compensazione, pro quota o per intero, delle spese tra le parti; tale orientamento, più risalente nel tempo, non avvalora l'ipotesi della soccombenza reciproca poiché la soccombenza costituisce il presupposto della condanna alle spese solamente con il rigetto integrale della domanda, e la mera resistenza del convenuto alla pretesa dell'attore, in quanto eccessiva o solo parzialmente fondata, anche quando trova consenso nella statuizione del giudice, che accolga soltanto in parte la domanda, non si trasforma in domanda riconvenzionale.
Più di recente, ricordano le SS.UU., si è andato affermando un altro diverso principio secondo il quale la soccombenza può essere ravvisata non solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ma anche nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta.
Le SS.UU. citano anche il formarsi di giurisprudenza che si pone in una situazione mediana fra questi due estremi.
Il tema della compensazione delle spese processuali è da sempre tema caldo, andando talvolta queste spese ad incidere così pesantemente sugli interessi delle parti da doversi considerare quale contraltare della domanda stessa.
In questa Rivista abbiamo visto ipotesi nelle quali la giurisprudenza di legittimità ha valutato la soccombenza non tanto sull’esito del singolo grado del processo, bensì sull'esito globale della vicenda processuale. Vedasi “Sul principio della soccombenza e la condanna alle spese”.
Altre volte si è tenuto conto delle modifiche giurisprudenziali intervenute in corso di causa e proprio partendo da questa problematica la Corte Costituzionale del 2018 (sentenza n. 77) ebbe a dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 92 co. 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede la possibilità di compensare le spese tra le parti anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Vedi in “Mani libere del giudicante sulla compensazione delle spese di lite? Corte Cost. 77/2018”.
Giudice delle leggi che ha avuto modo di specificare che «l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile, potendosene profilare la derogabilità sia su iniziativa del giudice nel singolo processo, quando ricorrono giusti motivi ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., sia per previsione di legge – con riguardo al tipo di procedimento – in presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale».
E’ anche vero che quella norma che è stata dichiarata incostituzionale era stata introdotta la legislatore poco tempo prima per una manifestata irresponsabilità, che nel corso del tempo via via aumentava, della magistratura nell’applicare abbondantemente la compensazione delle spese quale elemento talvolta equilibrante la statuizione nel suo complesso ma, talvolta, anche senza alcuna ragionevole motivazione.
Nel nostro ordinamento vige un principio generale secondo il quale “a sopportare le spese del processo sia colui che ... risulta vinto nella lotta giudiziale”.
E, secondo uno degli indirizzi citati dalla Corte, “tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, quelle della controparte”.
Ciò, tuttavia, non elimina ancora la questione legata alla “soccombenza”, poiché si è soccombenti solamente di fronte ad una domanda dell’avversario processuale che sia stata accolta, seppur in parte. Nel caso di domanda unica dell’attore, questi non potrà essere mai considerato soccombente?
Secondo le SS.UU. è preferibile l’indirizzo “ che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale”.
Rimangono salvi i principi sulla condanna alle spese in caso di novità ella questione discussa o del cambio di giurisprudenza.
In conclusione le Sezioni Unite affermano il seguente principio di diritto:
«in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. Civ.».
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022
RAGIONI DELLA DECISIONE
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