Raccolta di nuovi documenti da parte del CTU. Quando è possibile? Le SS.UU.

Le Sezioni Unite in merito ai poteri di indagine nella Consulenza Tecnica d'Ufficio e la conseguente nullità per l'acquisizione di atti o fatti non prodotti dalle parti. Cassazione SS.UU. Sentenza n. 3086/2022

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Raccolta di nuovi documenti da parte del CTU. Quando è possibile? Le SS.UU.

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 3086 depositata in data 1 febbraio 2022 intervengono con una corposa motivazione (una cinquantina di pagine) e l’enunciazione di cinque principi di diritto su una spinosa questione: quali siano i limiti di indagine del Consulente Tecnico d’Ufficio, in particolare in relazione alla sua possibilità di acquisire e/o esaminare documentazione non prodotta dalle parti o di cercare e tenere in considerazione atti o fatti non evidenziati in causa dalle parti.

La questione è nota e sovente vede le parti accapigliarsi proprio sul punto. La Sezione rimettente evidenzia che è sorto contrasto giurisprudenziale in merito alle conseguenze di un eventuale vizio di ultrapetizione della consulenza tecnica giacché a fronte di un consolidato indirizzo che privilegiava la sanzione della nullità relativa, si è aggiunto in epoca recente un arresto (Cass. 31886/2019) il quale non vede come possa farsi salva l’indagine del CTU su prove dalle quali le parti sono decadute in via definitiva ( se "la violazione delle preclusioni assertive ed istruttorie non è sanata dall'acquiescenza delle parti, ed è rilevabile d'ufficio, non è possibile continuare a sostenere che tali violazioni nuocciano all'interesse generale, e siano causa di nullità assoluta, se commesse dalle parti; ledano invece un interesse particolare, e siano causa d'una mera "nullità relativa", se commesse dal c.t.u.", concludendo che «lo svolgimento di indagini peritali su fatti estranei al "thema decidendum" della controversia o l'acquisizione ad opera dell'ausiliare di elementi di prova ... in violazione del principio dispositivo cagiona la nullità della consulenza tecnica, da qualificare come nullità a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti».).

Le SS.UU. sono, quindi, chiamate a dare risposta a questa domanda, qui riproposta in forma sintetica: “quali siano i poteri esercitabili dal CTU ovvero, ancora più sinteticamente, che cosa può fare o non può fare il CTU nell'espletare l'incarico affidatogli”.

E a fronte della patologia consistente dell’avere il CTU esteso il campo delle indagini a circostanze non ricomprese nell'ambito del thema decidendum quale opzione sanzionatoria vada privilegiata della dicotomia nullità assoluta/nullità relativa.

La soluzione da prendere in questa materia, non va sottaciuto, riguarda enormemente l’impostazione da darsi allo stesso processo civile, nel senso che vi è da optare per un processo completamente nelle mani della volontà (o capacità processuale) delle parti, oppure un processo con una qualche forma di ingerenza istruttoria d’ufficio. In altre parole ancora, essendo il CTU un ausiliario del giudice e quindi una sua longa manus, riconoscere capacità di indagine autonoma al Consulente significa attribuire al giudice istruttore una capacità di indagine autonoma circa i fatti del contendere.

Le SS.UU. tentando di delimitare e circoscrivere i poteri del CTU riconfermano un principio cardine ormai consolidatosi: è fatto divieto della cd. "consulenza meramente esplorativa", la quale si intende quell’attività del CTU tesa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati. La stessa CTU, si ritiene usualmente, ha connaturato il compito di esprimere valutazioni tecniche sui fatti proposti dalle parti non già la possibilità di ricercare fatti a supporto della domanda della parte.

Ciò tuttavia, secondo le SS.UU. la visione complessiva che deve darsi all’operato del CTU non deve necessariamente essere “rigida”. Questa apertura “comporta l'attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo del processo che non è e non può essere rigida applicazione di regole, segnatamente, di ordine formale che quel diritto ingiustamente penalizzino, ma deve mirare a garantire attraverso una pronuncia sul merito della contesa, l'interesse delle parti al conseguimento di una decisione per quanto più è possibile giusta”.

Si apra qui una breve parentesi.

Se tale argomentazione pare più che legittima, anzi auspicabile, si aggiunge qui che dovrebbesi, di pari passo, tenere conto dell’attuale limite della consulenza tecnica d’ufficio costituito dalla mancanza di garanzie di professionalità e imparzialità che vengono richieste come necessarie nel corpo giudicante. Se la CTU è un processo tecnico all’interno di un processo giuridico è necessario che esistano le medesime garanzie in entrambi. Nonché la possibilità di appellare il processo tecnico, così come accade per il processo giuridico.

Chiusa qui la parentesi, continuiamo con le argomentazioni della Suprema Corte.

 

In questo allargamento dei poteri accertativi del giudicante (tramite il proprio ausiliario) le SS.UU. arrivano a dichiarare che “ è immune da vizi la decisione che, recependo le risultanze peritali, ne faccia propri e ne valorizzi anche quei profili di essa che evidenzino fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa che, ancorché non dedotti dalla parte, siano stati accertati dal consulente nell'espletamento dell'incarico”.

Il limite di questo potere di accertamento autonomo riguarda, sempre secondo le SS.UU. i cosiddetti “fatti principali”, “ vale a dire ai fatti che nel rispetto del principio della domanda possono essere introdotti nel processo solo per l'iniziativa delle parti, sicché ne sono esclusi i fatti secondari che sono i fatti privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali”.

Ne consegue il corollario che “ il consulente possa estendere il proprio giudizio anche ai fatti che, pur se non dedotti dalle parti, siano pubblicamente consultabili, … i fatti conoscibili da chiunque, così come è da credere, secondo un intendimento presente in dottrina, che l'attività consulenziale possa indirizzarsi anche in direzione dell'accertamento dei fatti accessori allorché, pur non costituendo oggetto di espressa indicazione, «essi risultino in qualche modo già ricompresi nelle allegazioni delle parti», in quanto, fermo il fatto costitutivo o, diversamente, modificativo od estintivo dedotto dalla parte, il fatto accessorio accertato dal CTU nel corso delle indagini affidate dal giudice, corrobori indirettamente l'assunto fatto valere con la domanda o con l'eccezione.

 

Quanto alla portata della sanzione della nullità nel caso, comunque, il CTU esorbiti i propri poteri, le SS.UU. chiariscono da subito che non sono da paragonarsi le preclusioni che colpiscono le parti con i limiti dell’ambito di indagine del CTU (“al consulente tecnico non si applichino le preclusioni processuali ordinariamente vigenti a carico delle parti”).

In fin dei conti, come si richiede al CTU al momento del giuramento, egli agisce con lo "scopo di fare conoscere al giudice la verità". E’ questa verità lo scopo del processo e la sua ricerca va agevolata.

Ne consegue la conferma da parte delle SS.UU. dell’ “ … orientamento tradizionalmente invalso nella giurisprudenza in materia di questa Corte secondo cui i vizi che infirmano l'operato del CTU sono fonte di nullità relativa e rifluiscono tutti invariabilmente sotto il dettato dell'art. 157, comma 2, cod. proc. civ.

Una umile considerazione: perché mai per la ricerca della verità si danno poteri al CTU/giudice mentre alle parti, che pure dovrebbero voler raggiungere lo stesso risultato, vengono comminate preclusioni, filtri, prescrizioni, ecc. ?

 

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, a conclusione del lungo dissertare, affermano i seguenti cinque principi di diritto:

"in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio".
"In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio".
"In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni".
"In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso".
"In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo i impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ.".

 

 

Corte di Cassazione Civile SS.UU. Sentenza n. 3086 dep. 01/02/2022

 

 

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