Quando maturano gli interessi di mora per il mancato pagamento del compenso dell’avvocato?

Il termine di decorrenza degli interessi di mora per la parcella dell’avvocato non pagata quando il giudice riduca il compenso inizialmente richiesto. Cassazione Sentenza n. 24973/2022

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Quando maturano gli interessi di mora per il mancato pagamento del compenso dell’avvocato?

La Corte di Cassazione Civile, con Sentenza n. 24973 depositata in data 19 agosto 2022 interviene in una materia non pacifica, tentando di porre una pietra miliare sul termine di decorrenza degli interessi moratori riguardanti il credito dell’avvocato maturato nell’esercizio della professione.

La Corte da atto della presenza di un primo filone giurisprudenziale secondo il quale pur ribadendosi che il decreto ingiuntivo su notule professionali, contiene già una liquidazione del credito stesso, all'esito della delibazione - provvisoria ma tendenzialmente idonea a divenire definitiva in caso di mancanza di opposizione - della documentazione offerta dai ricorrente, con la conseguenza che la notifica del decreto stesso riveste la funzione di domanda giudiziale e costituisce primo atto di rituale messa in mora, ribadendo, tuttavia, che nel procedimento ex art. 28 della legge n. 794 del 1942 la mora decorre solo dalla liquidazione.

Afferma la Corte che ad un tale orientamento se ne contrappone un altro che si è sviluppato nel corso degli anni dando vita ad un contrasto obiettivamente sincronico

Secondo questo nuovo modo di affrontare la questione la liquidità del debito non sarebbe condizione necessaria della costituzione in mora non valendo il principio "in illiquidis non fit mora". Attraverso tale principio, la parte di credito non contestato produrrebbe una situazione di morosità fin dall’iniziale messa in mora (ad. es. “l'insorgere di contestazioni sull'an o sul quantum ed il conseguente accertamento giudiziale non modificano la decorrenza degli interessi di mora che decorrono, sulla somma che sia stata accertata come dovuta, dal giorno in cui sia avvenuta la costituzione in mora del debitore”).

Ancora, citando sentenze datate, la Corte di Cassazione ricorda l’orientamento che specifica che “la richiesta di pagamento per una somma maggiore o minore non esclude che il credito sia sufficientemente identificato, sicché è valida, ai fini della costituzione in mora, anche la richiesta di una somma maggiore, ma l'atto di costituzione in mora produce i suoi effetti limitatamente alla parte di credito non contestata ovvero a quella che risulterà all'esito dell'accertamento giudiziale”.


 

La soluzione.

La Corte in commento fin da subito dichiara che il contrasto debba essere risolto a favore della soluzione che ritiene che anche per i crediti professionali derivanti dallo svolgimento dell'attività di avvocato gli interessi debbano essere fatti decorrere dalla messa in mora, e ciò anche nel caso in cui alla liquidazione si pervenga all'esito del procedimento di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011.

E riguardo al primo orientamento qui citato, la S.C. lamenta che esso, oltre a creare uno statuto delle obbligazioni del tutto autonomo per i crediti professionali degli esercenti la professione forense, e derogatorio rispetto alle regole generali dettate in materia di obbligazioni, nell'affermare in maniera assoluta che sia sempre necessaria la decisione del procedimento sommario sui compensi dell'avvocato per la produzione della mora, anche laddove le contestazioni non siano tali da escludere la stessa colpa del debitore, secondo quanto sopra precisato, implica uri indubbio pregiudizio per la posizione del creditore, favorendo in tal modo il proliferare di contestazioni di carattere anche meramente dilatorio, attesa la possibilità per la parte debitrice di poter fruire di un differimento della decorrenza degli interessi di mora pari alla durata dell'intero procedimento di liquidazione giudiziale.

E, aggiunge: “Né appare munita di razionalità la distinzione tra accertamento del credito che avvenga all'esito del processo sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, e cioè per prestazioni giudiziali rese in sede civile, e l'accertamento che avvenga per crediti dell'avvocato aventi una diversa causale, e per i quali resta ferma la possibilità di far ricorso al procedimento ordinario di cognizione ovvero al sommario codicistrco di cui all'art. 702 bis c.p.c., per i qual del pari il giudice è chiamato a dare specificazione in termini monetari ad una pretesa creditoria avvalendosi dei parametri offerti dalle tariffe professionali”.


 

La Corte di Cassazione conclude pronunciando il seguente principio di diritto:

Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”


 

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. II, Sentenza n. 24973 dep. 19/08/2022

 

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

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