La Corte d’Appello deve risentire il testimone se ritiene lacunosa la deposizione

Il giudice del merito deve rivolgere domande a chiarimento durante l’ascolto del testimone non potendo in seguito censurare il teste per lacunosa testimonianza. Cassazione Ordinanza n. 32456/2022

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La Corte d’Appello deve risentire il testimone se ritiene lacunosa la deposizione

Escussione del testimone

In un caso ove si verteva su pagamenti effettuati con assegni bancari, sentiti i testimoni sulla consegna degli assegni, il giudice del merito si limitava ad ascoltare il testimone, accontentandosi di acquisire le risposte date ai capitoli di prova così come formulati dai procuratori delle parti.

Risposte che si limitavano a confermare o a negare quanto indicato nella domanda.

Il giudice di primo grado assumeva come raggiunta la prova della dazione degli assegni sulla base delle testimonianze acquisite nel corso del processo.

La Corte d’Appello, con propia sentenza, capovolgeva la soluzione data dal giudice del primo grado, ritenendo la genericità delle deposizioni testimoniali assunte poiché intrinsecamente inverosimili, non avendo fatto altro che confermare, con limitate e poco significative precisazioni, il capitolato di prova dedotto 1.

Segue ricorso per cassazione deciso dalla Corte di Cassazione civile con Ordinanza n. 32456 depositata in data 3 novembre 2022.


 

La Corte d’Appello deve rinnovare la testimonianza

Parte ricorrente per cassazione lamentava che il giudice d’appello fosse incorso in un grave vizio logico stante che le circostanze ritenute rilevanti che i testi non avevano specificato in sede di deposizione non vennero loro mai chieste, con la conseguenza che il giudice di merito non poteva, da un lato, non porre alcuna domanda a chiarimento, e, dall’altro, dolersi che i testi non avevano risposto a chiarimenti mai chiesti loro.

Deduceva il ricorrente che, ove il giudice ritenga decisiva la conoscenza di una circostanza di fatto sulla quale il testimone non è stato formalmente chiamato a riferire, l’ordinamento gli accorda il potere di rivolgere tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti (art. 253 comma 1° cod. proc. civ.), come pure richiamare il teste escusso (art. 257 cod. proc. Civ.).

Lamentela ritenuta fondata dalla S.C., la quale afferma che “Il giudice di merito che non rivolge al testimone alcuna domanda a chiarimento e poi ritiene lacunosa la testimonianza cade, pertanto, in una evidente contraddizione logica”.

La Corte di Cassazione richiama il principio di diritto già espresso da Corte Cass. n. 17981/2020 secondo cui:

in sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento, e, successivamente, ritenerne lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire; in tale ipotesi, pertanto, la devalutazione della testimonianza fondata sul rilievo che il teste si è limitato a confermare la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova senza aggiungere dettagli mai richiestigli, riposa su argomentazioni tra loro logicamente inconciliabili, sì da costituire motivazione solo apparente”.

Aggiunge la Corte che la Corte d’Appello “avrebbe potuto a norma del combinato disposto degli artt. 257 e 359 cod. proc. Civ.”.

 

Per una analoga soluzione nel processo penale vedi anche “Appello penale: devono essere nuovamente sentiti i testi per la riforma della sentenza assolutoria” (Penale: il giudice d'appello deve sentire nuovamente i testimoni per la riforma della sentenza assolutoria del primo grado in osservanza all'art. 6 CEDU. Corte Cassazione penale Sezioni Unite Sentenza n. 27620/16).


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1 - Sulla ammissione dei capitoli di prova vedi “Capitolo di prova per testimoni negativo, valutativo. Quando è possibile l’ammissione”, Secondo la Corte di Cassazione i testimoni possono essere sentiti su capitoli di prova negativi o contenenti una valutazione, entro certi limiti. Vediamo quali. Cassazione Ordinanza n. 35146/2021.

 



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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza n. 32456 del 03/11/2022

 

 

 

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