Proprietari co-obbligati per le spese condominiali

Sentenza della Corte di Cassazione 21 ottobre 2011 n. 21907, in materia di spese condominiali.

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Proprietari co-obbligati per le spese condominiali

Può il comproprietario di un immobile, facente parte di un condominio, chiedere di poter pagare solamente la propria quota delle spese condominiali? Può capitare, infatti, che fra i comproprietari, uno risulti maggiormente capiente e su di lui ricada la richiesta di pagamento e la successiva procedura coattiva di riscossione.

In un recente intervento, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione (Sent. 21 ottobre 2011 n. 21907) ha chiarito la sussistenza del principio di solidarietà fra i comproprietari nei confronti di richieste di pagamento di spese condominiali da parte dello stesso condominio.

La vicenda nasce dal tentativo di un comproprietario di resistere alla richiesta di pagamento di spese condominiali formulata dall'Amministratore Condominiale. Ed in effetti questo comproprietario, nel giudizio di merito (avanti il Giudice di Pace) aveva chiesto e ottenuto di pagare solo l’importo relativo alla sua quota di proprietà; il giudice del merito aveva motivato che l’obbligazione si doveva considerare pro quota per il fatto che il bene era pervenuto ai comproprietari in base a diversi titoli. Il giudice del merito operava una strana distinzione fra "comproprietari" e "contitolari" supponendo una diversità di trattamento fra le due figure. La Corte di Cassazione non è dello stesso avviso. Scrive la stessa:


"Questa corte ha ripetutamente affermato che in tema di comunione ordinaria i comproprietari, come condebitori di un'obbligazione contratta per la cosa comune, sono tenuti in solido nei confronti del creditore, a meno che dal titolo non risulti diversamente, e che ad essi si applica la disposizione generale dell'art. 1294 c.c., la quale non è derogata dalla normativa sulla comproprietà"


La sentenza cita anche un precedente (Cass. 335 del 10 febbraio 1970) che specifica la problematica nel seguente modo:

"i comproprietari pro indiviso di un appartamento sito in un edificio condominiale non possono essere considerati quali condomini singoli, ma nel loro insieme, e, dunque, non essendo consentita, riguardo il pagamento delle spese condominiali, un'ulteriore divisione, tutti sono unitariamente e in modo indivisibile, obbligati rispetto al condominio",

con ciò operanto un particolare riferimento all'art. 68 delle disp. att. cod. civ.
 

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