Cointestazione del conto corrente e donazione indiretta

La Cassazione sulla cointestazione del conto corrente come donazione indiretta; e sulla maturazione degli interessi su somme sottoposte a sequestro conservativo

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Cointestazione del conto corrente e donazione indiretta

Con sentenza n° 6784 del 4 maggio 2012 la Corte di Cassazione, II sez. civ., affronta due temi interessanti, confermando, tuttavia precedenti pronunce giurisprudenziali, sui seguenti temi:
a) la cointestazione di un conto corrente costituisce una donazione indiretta?
b) sulle somme sottoposte a sequestro conservativo maturano gli interessi legali?
 

Sul primo tema, vale a dire se l'atto unilaterale con il quale, ad esempio, il genitore estenda la intestazione del proprio conto corrente ad un figlio, costituisca una vera e propria donazione, anche se in forma indiretta, mancando l'atto pubblico, la Cassazione conferma la tesi secondo la quale, in proposito, l'elemento discriminante sarebbe la presenza o meno dell'animus donandi. Elemento da evidenziare con appositi elementi istruttori.

Quanto, invece, al secondo quesito, vale a dire se sulla somma sottoposta a sequestro conservativo della quale, quindi, non vi è disponibilità alcuna da parte del custode-debitore, maturino o meno gli interessi legali, la Suprema Corte senza alcun dubbio propende per il primo caso, la maturazione ex lege degli interessi.



Si riporta qui di seguito lo 'svolgimento del processo' e le 'motivazioni' della decisione in commento:

Svolgimento del processo

1. - I.L., I.C.P., P. I., I.I.L., I.E.L. ed E. M. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Genova, I.A., chiedendo:
(a) che venisse accertata la loro qualità di eredi della defunta Il.La.;
(b) che venisse dichiarata, indipendentemente da ogni intestazione formale, l'esclusiva titolarità in capo alla sola defunta di tutti i rapporti da questa intrattenuti, al momento del decesso, presso il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, agenzia n. (OMISSIS), espressamente elencati, con conseguente riconoscimento della caduta in successione di tutte le somme comunque riconducibili a quei rapporti, quantificabili in L. 376.562.761; e
(c) che la convenuta venisse condannata a restituire ad essi attori le somme in questione limitatamente alle quote di loro spettanza, pari in totale a 5/6, oltre interessi. Si costituì la convenuta, resistendo. Sostenne che le somme in questione le erano state donate dalla de cuius con lo strumento della cointestazione del conto corrente e del deposito titoli; ed in via riconvenzionale chiese di accertarsi che essa era titolare delle somme e dei titoli in questione. Il Tribunale di Genova, con sentenza in data 14 febbraio 2005, dichiarò che gli attori erano gli eredi legittimi, per le quote specificate, di Il.La. e, quindi, avevano diritto ai beni ereditari oggetto di causa; dichiarò l'esclusiva titolarità in capo alla defunta di tutti i rapporti da questa intrattenuti con il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, ivi compreso il rapporto titoli; condannò la convenuta a restituire agli attori le somme in questione, limitatamente alle quote di loro spettanza, debitamente maggiorate degli interessi di legge nel frattempo maturati dalla data dell'apertura della successione (18 gennaio 1998) fino a quella della restituzione.
2. - La Corte d'appello di Genova, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 30 settembre 2009, in parziale accoglimento del gravame di I.A. e ad integrazione della sentenza gravata, ha dichiarato caduta in successione la somma di Euro 194.478,44 e condannato I.A. alla restituzione agli appellati della somma corrispondente alle quote e-reditarie di loro spettanza, pari in totale a 5/6 del totale, sull'importo indicato, maggiorato degli interessi legali. La Corte d'appello ha, a tal fine, rilevato che nessun elemento di fatto è stato provato per consentire di individuare l'animus donandi nella cointestazione e per riconoscere l'accordo di Il.La. nel successivo trasferimento delle somme depositate, operato dalla sorella A., in un conto proprio di quest'ultima, due giorni prima della morte della congiunta, e dei titoli, alle rispettive scadenze anche posteriori alla morte della de cuius. La Corte territoriale ha accolto la sola censura dell'appellante relativa alla genericità e indeterminatezza della statuizioni della sentenza.
3. - Per la cassazione della sentenza della Corte di Genova I. A. ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 novembre 2010, sulla base di cinque motivi. Gli intimati I.L. ed altri hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. La ricorrente ha anche proposto querela di falso.
 

Motivi della decisione

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