Condominio: spesa separata per il tetto di edifici separati

Sentenza della Corte di Cassazione sulla gestione delle spese nei supercondominii

- di Avv. Paolo Alfano
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Condominio: spesa separata per il tetto di edifici separati

La Cassazione, con la sentenza n. 2487/2012, ha dichiarato nulla la delibera assunta dall'assemblea condominiale che stabiliva una ripartizione delle spese per la manutenzione del tetto a carico di tutti i condomini.
Il giudice di primo grado aveva già affermato che tale deliberazione era nulla in quanto risultava, essendo il condominio in questione composto da blocchi di edifici separati, ciascuno con proprio tetto, contrastante con il criterio di ripartizione dettato dall'art. 1123 comma 3 c.c. (che necessitava approvazione all'unanimità); il Tribunale, però, rigettava la domanda del condomino avendo lo stesso già provveduto al pagamento delle spese.
La Corte di Appello, successivamente, in riforma della decisione impugnata, dichiarava nulle le delibere trattandosi di spese non comuni ai condomini.
A seguito del ricorso per Cassazione proposto del Condominio, la Corte ha definitivamente stabilito che la delibera è nulla avendo ad oggetto la regolamentazione di una spesa relativa ad un bene non comune a tutti i condomini, essendo il condominio in questione composto da blocchi di edifici distinti, ed inoltre essendo stata approvata a maggioranza e non all'unanimità.

 

La Sentenza della Cassazione, per esteso, è presente nel sito www.paoloalfano.it

 

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