Appalto: inadempimento contrattuale e regime probatorio

Con la sentenza n. 98 del 04.01.2013 la Cassazione ribadisce principi consolidati in materia di onere della prova nell'inadempimento contrattuale.

- di dott.ssa Grazia Roca
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Appalto: inadempimento contrattuale e regime probatorio

La seconda sezione della Corte di Cassazione (sentenza n. 98 del 04.01.2013) si è recentemente pronunciata in tema di onere della prova in materia di inadempimento di obbligazioni dedotte in contratti a prestazioni corrispettive.
La pronuncia prende le mosse da una controversia relativa ad un contratto di appalto: la società appaltatrice aveva evocato in giudizio la committente per sentirla dichiarare inadempiente con conseguente condanna al pagamento delle somme dovute nonchè del risarcimento del danno.
Da parte sua, la committente chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice invocandone l'inadempimento.
Tanto in primo grado, quanto in sede di appello, i Giudici davano ragione alla società committente, non avendo l'appaltatrice provato di aver adempiuto le prestazioni a suo carico.

Veniva quindi proposto ricorso per Cassazione nel quale la società appaltatrice censurava, nel caso di specie, l'erronea applicazione dei principi sull'onere della prova; in particolare la ricorrente affermava che 'con riferimento alla natura e all'oggetto dei contratti di appalto [...] sarebbe stata necessaria l'allegazione - da parte di colui che invocava la risoluzione - degli specifici inadempimenti ascritti all'appaltatrice, in modo poi da determinare il contenuto degli oneri probatori posti a carico di quest'ultima'.

La Cassazione rigettava il motivo di ricorso, affermando il seguente principio di diritto:

'in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.'

La Suprema Corte ribadisce quindi principi ormai consolidati in materia di onere della prova, precisando che il suddetto regime probatorio - informato al principio della vicinanza della prova - non subisce eccezioni nè in ragione del tipo contrattuale dedotto in controversia, nè in ragione dell'oggetto e della complessità delle prestazioni inadempiute.

 

 

 

 
 

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