Cassazione in merito alla restituzione dei frutti ex art. 1148 c.c.

Diritto alla restituzione dei frutti maturati durante la detenzione e applicabilità dell'art 1148 codice civile. Provvedimento della Corte di Cassazione

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Cassazione in merito alla restituzione dei frutti ex art. 1148 c.c.

La Corte di Cassazione esprime il proprio parere (con ordinanza n. 23035 del 10 ottobre 2013) in ordine all'applicabilità dell'art. 1148 c.c. all'ipotesi di detenzione di bene immobile. Vale a dire se per i frutti maturati durante il periodo di detenzione qualificata valga la regola del codice civile in ipotesi di possesso in buona fede, la quale regola prevede il diritto del proprietario ad ottenere la restituzione.

Si ricorda che il disposto dell'art. 1148 c.c. prvede che "Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia."

Nel caso di specie, parte resistente (detentore di fondi agricoli per molti anni) impugnava per cassazione la sentenza d'appello, motivando circa l'applicabilità del suddetto articolo alla sola ipotesi di possesso in buona fede e non anche a quella della detenzione.

Secondo la Cassazione, la suddetta tesi "è palesemente infondata, basandosi su erronea interpretazione della sopra indicata norma civilistica ... che lungi dal limitare a tale categoria (dei possessori in buona fede) l'obbligo di restituzione, costituisce invece un temperamento (analogo a quello contenuto nell'art. 2033 c.c. in tema di pagamento indebito) del principio generale ... in virtù del quale devono essere dall'accipiens restituiti non solo il bene indebitamente goduto in base allo stesso, ma anche le utilità ab initio dallo stesso ricavate, con la sola limitazione temporale, quanto ai primi, ove in buona fede e relativamente ai frutti, della decorrenza dalla domanda giudiziale".

 

 

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