Domanda cautelare e illegittima segnalazione alla centrale dei rischi

Segnalazione alla centrale rischi e le impugnative possibili.

Tempo di lettura: 1 minuto
Domanda cautelare e illegittima segnalazione alla centrale dei rischi

Il Tribunale di Verona con provvedimento del 18 marzo 2013 ha ritenuto legittima la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. proposta in corso di causa e diretta ad ottenere la cancellazione dell'illegittima segnalazione a sofferenza alla centrale dei rischi.
La decisione adottata si giustifica sulla base di due considerazioni.
La prima, di natura più strettamente processuale, si fonda sul presupposto della strumentalità della domanda cautelare rispetto alla domanda di accertamento avanzata nel giudizio di merito: in applicazione dell'art. 40 co. 3 c.p.c. il rito ordinario prevale sulla disciplina dettata dall'art. 10 co. 4 del D.Lgs. n. 150/2011.

La seconda considerazione, invece, concerne i presupposti di applicazione dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2010. Il Giudice relatore accoglie l'orientamento dottrinale di chi sostiene che 'chi agisce per ottenere la sospensione o la cancellazione del proprio nominativo dalla centrale dei rischi si duole non delle modalità con cui i dati relativi all'insolvenza siano stati raccolti, trasmessi o gestiti ma ancora e più semplicemente dell'assenza dei presupposti di fatto che legittimano la segnalazione dei centrali di rischi'.
In altri termini, in tali ipotesi, verrebbe in rilievo una violazione del precetto del neminem ledere ex art. 2043 c.c. e non una violazione delle modalità di trattamento dei dati.

La segnalazione - si legge nel provvedimento 'è una attività informativa, o meglio di trasmissione dati, che viene posta in essere direttamente da un soggetto privato, ossia l'istituto di credito convenuto, in conformità a quanto previsto dalla circolare sulla centrale rischi della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, nell'ultimo aggiornamento'. Difetterebbe quindi il requisito, richiesto dall'art. 10 co. 4 del D.Lgs. n. 150/2011, dell'esistenza di un provvedimento, inteso come atto di una autorità amministrativa, da rendere inefficace.

La decisione si pone in contrasto con la sentenza del 14/01/2013 emessa da un altro giudice del Tribunale di Verona che aveva dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. nel caso di illegittima segnalazione di un correntista presso la Centrale di Allarme Interbancaria.

Secondo questo nuovo provvesimento la segnalazione alla centrale dei rischi è una attività informativa posta in essere da soggetti privati. Difetterebbe il presupposto per l'applicazione dell'art. 10 del D.Lgs n. 150/2011 dell'esistenza di un provvedimento, inteso come atto di una autorità amministrativa, da rendere inefficace.
 


 

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati