L'impugnabilia' delle delibere assembleari: quando sono nulle e quando annullabili
La Cassazione si pronuncia sulla distinzione tra delibere condominiali nulle e delibere condominiali annullabili. Cassazione Sentenza n. 3586/2013

La Cassazione con la sentenza 13 febbraio 2013 n. 3586 si è pronunciata ancora una volta sulla impugnabilità delle delibere dell'assemblea condominiale, intervenendo nello specifico sulla distinzione tra delibere nulle e annullabili.
Nella suddetta pronuncia la IV sezione civile essenzialmente richiama la sentenza n. 4806/2005 delle Sezioni Unite, intervenuta a dirimere il conflitto interpretativo relativo alla qualificazione delle delibere assembleari come nulle o annullabili.
Riaffronta il tema suddividendo le due categorie nel modo che segue.
La Corte ribadisce che in tema di condominio negli edifici sono nulle:
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le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali;
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le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume);
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le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea;
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le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini;
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le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto.
Devono invere qualificarsi annullabili:
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le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea;
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le delibere adottale con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale;
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le delibere affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea;
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le delibere genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione;
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le delibere che violano norme richiedenti maggioranze qualificate in relazione all’oggetto.
Da ultimo la Suprema Corte, rinviando ancora una volta alla sentenza n. 4806/2005 delle Sezioni Unite, riafferma il carattere residuale della nullità delle delibere condominiali senza distinguere tra vizi che possono inficiare il momento genetico della formazione dell'assemblrea e vizi che incidono sul momento deliberativo su specifici argomenti.
In conclusione, la sentenza in oggetto non aggiunge nulla di nuovo in punto sulla impugnabilità delle delibere assembleari ma ciò non fa venir meno l'utilità della pronuncia alla quale va riconosciuto il merito di ribadire principi (evidentemente) non ancora del tutto assimilati nelle aule di giustizia.
[[Aggiornamento del 23/4/21: vedi ora