S.U. sulla 'successione' dei soci in caso di cancellazione della società dal Registro delle Imprese
Le Sezioni Unite sugli effetti sui rapporti sostanziali e processuali della cancellazione della società di persone. I debiti vengono ereditati dai soci.

Le Sezioni Unite della Cassazione intervengono con recentissimo provvedimento (sentenza Cron 6070 del 2013 del 12 marzo 2013) sugli effetti della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, prendendo in considerazione sia gli effetti sostanziali che quelli processuali.
La novità sta nella impostazione della logica utilizzata dalla Suprema Corte, che richiama fortemente l'istituto della 'successione' ereditaria ritenendo che la vicenda giuridica del debito sociatario sia simile a quella del debito personale, vale a dire va imputato in capo al successore, nel nostro caso ai soci.
Ma vediamo più nel dettaglio il ragionamento della corte.
Sui rapporti sostanziali
Affermano le Sezioni Unite: 'la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz'altro produttiva di quell'effetto estintivo'
Per quanto riguarda, invece, le società di persone la Corte di Cassazione così si esprime: 'La situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società dì capitali, a tal riguardo, solo in quanto l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dlichiarativa, superabile con prova contraria. Ma è bene precisare che tale prova contraria non potrebbe vertere sul solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società, perché ciò condurrebbe in sostanza ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria. Per superare la presunzione di estinzione occorre, invece, la prova di un fatto dinamico: cioè che la società abbia continuato in realtà ad operare - e dunque ad esistere - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro. Ed è questa soltanto la situazione alla quale la successiva sentenza n. 4826 del 2010 ha poi ricollegato anche la possibilità che, tanto per le società di persone quanto per le società di capitali, si addivenga anche d'ufficio alla ''cancellazione della pregressa cancellazione' (cioè aila rimozione della cancellazione dal registro in precedenza intervenuta), in forza del disposto dell'art. 2191 c.c., con la conseguente presunzione che la società non abbia mai cessato medio tempore di operare e di esistere'.
La Corte si ritrova, quindi, a ragionare sul destino dei debiti sociali in caso di cancellazione, pertanto, di estinzione del soggetto debitore, trovando disappunto a dover concludere che si estinguano anche i debiti stessi. Tale effetto è contrastato dalla Suprema Corte, la quale infatti afferma: 'Lo scarno tessuto normativo cui s'è fatto cenno non sembra autorizzare la conclusione che, con l'estinzione della società derivante dalla sua volontaria cancellazione dai registro delle imprese, sì estinguano anche i debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo. Se cosi fosse, si finirebbe col consentire ai debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui (magari facendo venir meno, di conseguenza, le garanzie, prestate da terzi, che a quei debiti eventualmente accedano), e ciò pare tanto più inammissibile in un contesto normativo nel quale l'art. 2492 c.c. neppure accorda al creditore la legittimazione a proporre reclamo contro il bilancio finale di liquidazione della società debitrice, il cui deposito prelude alla cancellazione'.
Ed ecco arrivare l'escamotage, la novità interpretativa, con il richiamo all'istituto della successione.Secondo la Corte 'la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dal citato art. 2495 implichi, per l'appunto, un meccanismo di tipo successorio, che tale è anche se si vogliano rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra l'estinzione della società e la morte di una persona fisica. ... Come, nel caso della persona fisica, la scomparsa del debitore non estingue il debito, ma innesca un rneccanismo successorio nell'ambito del quale le ragioni del creditore sono destinate ad essere variamente contemperate con quelle degli eredi, così, quando il debitore è un ente collettivo, non v'è ragione per ritenere che la sua estinzione (alla quale, a differenza della morte della persona fislca, concorre di regola la sua stessa volontà) non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generiso che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate• erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali.
Ma, nella realtà, si dovrà distingue la 'successione' in una società di capitali rispetto ad analoga 'successione' in una società di persone, arrivando alla distinzione che si legge nel principio di diritto sotto riportato..
Sui rapporti processiali
Sui rapporti processuali vengono fatte delle distinzioni. Secondo la Corte di Cassazione 'ipotizzare - come pure si è fatto da taluni - che la volontaria estinzione dell'ente collettivo comporti, perciò, la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro di esso pendenti per l'accertamento dì debiti sociali tuttora insoddisfatti significherebbe imporre un ingiustificato sacrificio del diritto dei creditori; sacrificio che non verrebbe sanato dalla possibilità di agire nei confronti dei soci'. E prosegue :'è del tutto ovvio che una società non più esistente, perché cancellata dal registro delle imprese, non possa validamente intraprendere una causa, né esservi convenuta. ... Problemi più complicati si pongono però qualora la cancellazione intervenga a causa già iniziata'.
Anche in tal caso di dovranno prendere in considerazione gli ex soci o, in taluna misura, il liquidatore.
E nel grado di appello?
'Le sezioni unite ritengono che l'esigenza di stabilità del processo, che eccezionalmente ne consente la prosecuzione pur quando sia venuta meno la parte, se l'evento interruttivo non sia stato fatto constare nel modi di legge, debba considerarsi limitata al grado di giudizio in cui quell'evento è occorso' ... tuttavia, 'è principio generale, condiviso dalla giurisprudenza di gran lunga maggioritaria,quello per cui il giudizio d'impugnazione deve sempre esser promosso da e contro i soggetti effettivamente legittimati, ovvero, come anche sì usa dire, Ia giusta parte' (si vedano, tra le aitre, Cass. 3 agosto 2012, n. 141.06; Cass. 8 febbraio 2012, n, 1760; Cass. 13 maggio 2011, n. 10649; Cass. 7 gennaio 2011, n. 259; Sez. un. 18 giugno 2010, n. 14699; Cass. 8 giugno 2007, n. 13395; Sez. uni 28 luglio 2005, n. 15783)'.
Per arrivare, infine, ai seguenti
PRINCIPI DI DIRITTO
'Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto una attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”.
“La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e segg. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l’evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta'
Vedi anche Cassazione Sezioni Unite dello stesso giorno (12-3-2013) l'articolo: 'Ancora sugli effetti della cancellazione dal Registro delle Imprese: Cassazione a Sezioni Unite'.