Soluzioni innovative sulla cancellazione della società dal Registro Imprese

Provvedimento d'avanguardia del Tribunale di Treviso sulla cancellazione di società dal Registro Imprese. Può essere ordinata la cancellazione della cancellazione

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Soluzioni innovative sulla cancellazione della società dal Registro Imprese

Sembrava essersi conclusa la disamina delle conseguenze della cancellazione di società, sia essa di persone che di capitali, dal Registro delle Imprese, attività che aveva visto impegnate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione proprio nel marzo di quest'anno.
Le questioni affrontate, ricordiamo, riguardavano la permanenza di alcuni effetti processuali e sostanziali e si era parlato di un anomalo fenomeno di "successione" (quasi di tipo ereditario) degli ex soci nelle posizioni giuridiche della cancellata società.

Del duplice intervento delle Sezioni Unite  abbiamo scritto in un nostro primo Articolo del Marzo 2013 e in un secondo Articolo dello stesso mese).

Il Tribunale di Treviso, in un suo recente provvedimento (2 settembre 2013) introduce un nuovo elemento alla discussione. Cosa accade se la cancellazione era illegittima, vale a dire che è stata sì effettuata ma non tenendo conto delle prescrizioni di legge per poter procedere con la stessa?

Secondo il Tribunale di Treviso la cancellazione non poteva essere effettuata: Motiva, infatti, la corte: " ... è pur vero che la cancellazione della società dal Registro delle Imprese ha un effetto costitutivo quale è l'irreversibile estinzione del soggetto giuridico, ex art.2495 cc vigente, tuttavia, un tale effetto può essere collegato unicamente laddove avvenga in presenza dei presupposti di legge".

Continua la Corte adducendo che "presupposto per chiedere la cancellazione è l'effettivo compimento della liquidazione desumibile dal bilancio di liquidazione, vale a dire dal documento contabile da cui si deve ricavare l'avvenuta integrale liquidazione dell'attivo con la sua destinazione al pagamento dei creditori e che deve conseguentemente individuare l'eventuale residuo attivo da distribuire pro quota ai soci ex art.2492 cc.". Nel caso di specie, afferma il Tribunale, "nella nota integrativa del bilancio non si ricava nemmeno un riferimento alle cause pendenti e ad un eventuale accantonamento di somme a tal fine". Insomma, la chiusura non era avvenuta regolarmente.

La conseguenza, secondo il Tribunale di Treviso è questa: "Qualora, invece, risulti che in realtà la liquidazione non sia terminata o non sia stata correttamente svolta, è possibile provvedere, ai sensi dell'art. 2191 c.c., alla cancellazione dal registro delle imprese dell'iscrizione della cancellazione della società".

 

 

Di seguito il testo del provvedimento:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO


Seconda sezione civile
Il Giudice del Registro, nella persona del dott. Caterina Passarelli in relazione al ricorso ex art.2191 c.c. presentato da
B. P.
nonché da
Muratori Artigiani Riuniti di C. O. & C. snc in liquidazione
per
la cancellazione dal Registro delle Imprese iscritta il 27/1/12 della società Programma Casalese srl
con l'intervento di
P. S.

Sentito il Conservatore del Registro delle Imprese,

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