Ancora sugli effetti della cancellazione dal Registro delle Imprese: Cassazione a Sezioni Unite
Cassazione a Sezioni Unite Sentenza 12 marzo 2013, n. 6072 del 12 Marzo 2013 sugli effetti, sui crediti societari, della cancellazione dal Registro delle Imprese

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con Sentenza 12 marzo 2013, n. 6072, si esprimo ancora su una questione della massima importanza, e precisamente sugli effetti della cancellazione dal Registro delle Imprese sui crediti, o poste attive, societarie.
Con Sentenza 6070 delo stesso giorno si erano espresse in merito alla vicenda giuridica dei debiti (nei confronti di terzi) della società cancellata (vedasi nostro articolo 'S.U. sulla 'successione' dei soci in caso di cancellazione della società dal Registro delle Imprese').
Con sentenza 6072 si esprime, abbiamo detto, sulle vicende giuridiche che interessano il credito della società cancellata e più precisamente, per usare le parole della Suprema Corte, sulla 'la sorte delle sopravvenienze attive scoperte dopo la cancellazione di una società dal registro delle imprese o dei residui patrimoniali attivi non liquidati prima della cancellazione'
Lo spunto viene dato da un ricorso ex Legge Pinto promosso dai soci di una società che era stata parte in un lunghissimo giudizio per il quale era maturato il diritto all'indennità per l'eccessiva durata del procedimento. Società che era stata cancellata prima della introduzione del giudizio per irragionevole durata del processo.
Le argomentazioni logiche di ricostruzione storica dell'istituto non fanno che ripercorrere quelle già battute con sentenza 6070 (con una sorta di copia-incolla motivazionale) alla quale si rimanda.
La Suprema Corte tuttavia, ritiene meno agevole la definizione delle vicende giuridiche che riguardano le poste attive pensando ad una soluzione che si distacchi da quella trovata per le poste passive. In questo ambito si dovrà distinguere le pendenze (creditorie) già definite o delle quali, perlomeno, il liquidatore avrebbe dovuto avere contezza, e per le quali si può ragionevolmente pensare che la cancellazione della società dal registro delle imprese funga da rinuncia vera e propria, dalle pendenze assolutamente incerte o addirittura non conoscibili al momento della chiusura della liquidazione. La Corte di Cassazione si interroga sulle sorti di questo ultimo caso, apparendo ingiustificata una interpretazione abdicativa della cancellazione in siffatto caso.
Secondo le Sezioni Unite 'il subingresso dei soci nei debiti sociali ... suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo successorio. ... è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale', per i quali, continua la Corte, nascerà un regime di contitolarità.
Sul piano processuale.
La società cancellata non è più titolata ad intraprendere rapporti processuali con la sola eccezione delle procedure concorsuali.
La Suprema Corte a Sezioni Unite produce, infine, i seguenti PRINCIPI DI DIRITTO
'Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù de quale
a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato'.
'La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio'.