Decesso della parte costituita e omessa dichiarazione: pronuncia delle SS.UU.

Le Sezioni Unite (Sentenza n. 15295/14) dirimono un contrasto giurisprudenziale sulla capacità del procuratore di continuare la difesa in fase di impugnazione nel caso di decesso della parte non dichiarato

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Decesso della parte costituita e omessa dichiarazione: pronuncia delle SS.UU.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con Sentenza n. 15295 del 4 luglio 2014 stende un vero e proprio trattato in materia di morte o perdita della capacità della parte costituita in giudizio a mezzo di procuratore e delle relative conseguenze, nei vari casi in cui il difensore taccia dell'evento accaduto al proprio assistito, si costituiscano gli eredi, si proponga appello o ricorso per cassazione. Le vicende giuridiche della procura alle liti originaria e altro.

In particolare, la sentenza si focalizza sul quesito se il difensore che non abbia dichiarato il decesso della parte continui a rappresentare la parte stessa e con la possibile conseguenza che la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore sia idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o divenuta incapace.
 

A conclusione di un lungo percorso logico-giuridico le Sezioni Unite esprimono il seguente principio di diritto:

"L'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione. Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte (come previsto dalla novella di cui all'art. 46 della legge n. 69 del 2009), o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi del quarto comma dell'art. 300 c.p.c. Ne deriva che:
   a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell'art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace;
   b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace;
   c) è ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi del primo comma dell'art. 330 c.p.c., presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento".

 

 

Di seguito il testo della Sentenza n. 15295 del 4 luglio 2014:

 

I - La vicenda processuale e l'ordinanza di rimessione alle SU.

N. T. ed A. M. C. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, notificando l'impugnazione, il 26 marzo 2007, al procuratore di R. De M., deceduto il 19 agosto 2006. Le conclusioni erano state rassegnate nell'udienza del 5 ottobre 2005 e nell'udienza del 17 ottobre 2006 la causa era stata discussa e rimessa al collegio per la decisione. Il De M. è, dunque, deceduto prima della pubblicazione della sentenza di appello, avvenuta il 28 dicembre 2006.

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