Decreto Legge 90/2014 e gli interventi sul PCT
Le novità sul Processo Civile Telematico introdotte dal decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014

Partenza equilibrata del Processo Civile Telematico. Una necessaria mediazione fra chi spingeva ed era pronto ad una immediata e totale applicazione del PCT e chi invece non aveva ancora voluto affrontare la questione convinto che, all'italiana, il termine sarebbe slittato un po' più avanti. Senza contare gli allarmi degli uffici giudiziari che reclamano ancora maggiore formazione e lamentano l'inadeguatezza delle strutture.
Tenuto conto di queste opposte esigenze, il Processo Civile Telematico parte il 30 giugno 2014 ma solo per i nuovi processi instaurati da quella data. Per i vecchi procedimenti la data di avvio del PCT è prorogata a fine anno, al 31 dicembre 2014.
Quanto al doppio binario (cartaceo-digitale) la norma è chiara sul punto: "gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalita' telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'". Quindi niente digitale + carta o viceversa.
Il termine slitta, invece, al 30 giugno 2015 per i giudizi di Appello. I termini del 31/12/14 e 30/06/15 potranno essere anticipati in determinati Tribunali o Corti d'Appello individuati con apposito decreto, su parere del CNF, avvocatura e Ordini di competenza.
Brevemente, un tratteggio delle nuove disposizioni.
Il verbale di causa: modifiche all'art. 126 e 207 c.p.c.; nel PCT è sottoscritto solamente dal cancelliere (ma c'è qualche volta il cancelliere? non si poteva cogliere l'occasione e modificare impostazione?) e agli altri intervenuti viene data semplice lettura di quanto scritto. Anche il testimone non dovrà sottoscrivere le sue dichiarazioni.
Comunicazione della sentenza: il biglietto di cancelleria non conterrà solo il dispositivo ma l'intera sentenza.
Notifiche in proprio dell'avvocato: per la notifica via PEC parrebbe non più richiesta l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza. Così pare intendere la dizione "fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine". L'avvocato, quindi, sempre potrà procedere alla notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo di posta elettronica certificata. Semplificata anche la modalità di notifica al collega avvocato poiché per la notifica via PEC non dovrà provvedersi a datare e vidimare presso il Consiglio dell'Ordine al quale entrambi gli avvocati devono appartenere (art 4 L. 53/94). Via PEC potrà provvedersi a notificare a qualunque avvocato senza preventivi visti dell'Ordine.
La marca per la notifica non è più necessaria, visto quanto prevede la seguente dizione normativa: "Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non e' dovuto". Si precisa che le modalità di notifica via PEC non sono valide per il processo amministrativo, chiarendo che seguirà una sua logica che deve essere ancora implementata. Le Pubbliche Amministrazioni devono comunicare entro il 30 novembre 2014 al Ministero della Giustizia il proprio indirizzo PEC sul quale desiderano ricevere le notificazioni.
Aste mobiliari telematiche: norma non immediatamente apllicabile poiché andrà in funzione dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. La presentazione delle offerte di acquisto, il deposito della cauzione e lo svolgimento della gara d'asta fra gli offerenti dovranno essere effettuati con modalità telematiche. Ora, mentre è possibile immaginare che basti una PEC per depositare una offerta, più complesso appare l'effettuazione di un'asta per via telematica ove non si pensi a specifiche piattaforme (del resto già esistenti) per le aste on-line.
Processo tributario: giustamente quando la parte sta in giudizio personalmente può essere che non sia dotata di PEC e non abbia una PEC depositata presso pubblici registri. In qusto caso la parte "puo' indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni". Se ciò non avviene ogni comunicazione avviene "mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria".
Ufficio del Processo e orari di cancelleria:cosa abbia avuto in mente il Governo nel prevedere il cosiddetto "Ufficio del Processo" non è agevole intuire dalla disposizione normativa. Più immediatamente comprensibile è l'apertura delle cancellerie al pubblico per sole 3 ore giornaliere: "almeno tre ore nei giorni feriali". Significa che apriranno anche tre ore al sabato? Se la misura è stata voluta per permettere al personale di seguire il PCT è anche da evidenziare che mentre il PCT entra in vigore gradatamente, l'orario al pubblico delle cancellerie è stato ridotto con effetto immediato.
Validità del deposito telematico - dimensione busta: validità fino alle ore 24 del giorno per il deposito. Il deposito sarà "tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza". Con i file troppo grandi che fanno superare alla busta i 30MB è permesso l'invio di più file separati: "il deposito degli atti o dei documenti puo' essere eseguito mediante gli invii di piu' messaggi".
Le copie autentiche e il Diritto di Copia: auspicata da più parti e a coronamento di un vero processo civile telematico era la possibilità dei difensori e ausiliari (in primis i CTU) di poter autenticare le copie degli atti. Innanzitutto si prevede che le copie informatiche degli atti del processo "equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere". Per poi proseguire la norma affermando (e riportiamo il testo tale e quale per la sua peculiare importanza): "Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico".
L'estrazione di copia "senza certificazione di conformità" se efettuata da fascicolo informatico da chi ha diritto ad accedervi non onera del Diritto di Copia (e questo non rappresenta una novità). Ugualmente, tuttavia, e questo rappresenta la novità, non sono previsti Diritti di Copia "autentica" per l'estrazione di copia autentica nelle modalità appena sopra indicate. Tutto ciò è operato con modifiche agli articoli 40, 268 e 269 del TU Spese di Giustizia.
Domicilio digitale: viene mitigata la regola generale della notificazione presso la cancelleria. Quanto previsto dall'art. 366 del cod. proc. civ. potrà essere utilizzato solamente come ultima chance, quando neppure la notifica via PEC sia possibile, peraltro, per causa imputabile al destinatario.
TITOLO IV
MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
CAPO I
PROCESSO AMMINISTRATIVO
OMISSIS
CAPO II
DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DEL PROCESSO TELEMATICO
Art. 44
(Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali)
1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalita' telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'.
2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente;
« 5. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione, puo' individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico.».
c) dopo il comma 9-bis, introdotto dall'articolo 52, comma 1, lettera a), del presente decreto, e' aggiunto il seguente;
«9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di' appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita' di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione, puo' individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico. ».
Art. 45
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all'articolo 126, il secondo comma e' sostituito dal seguente;
«Il processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale.»;
b) all'articolo 133, secondo comma, le parole: "il dispositivo" sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza»;
c) all'articolo 207, secondo comma, le parole: "che le sottoscrive" sono soppresse.
Art. 46
(Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53)
1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni;
1) le parole: "ovvero a mezzo di posta elettronica certificata" sono soppresse;
2) dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale puo' essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.»;
b) all'articolo 3-bis, comma 5, la lettera b) e' soppressa;
c) all'articolo 7 dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente;
« 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»;
d) all'articolo 10, comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non e' dovuto.».
2. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: « 3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.».
Art. 47
(Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione)
1. All'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, al primo periodo, le parole: "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2014».
Art. 48
(Vendita delle cose mobili pignorate con modalita' telematiche)
1. All'articolo 530 del codice di procedura civile, il sesto comma e' sostituito dal seguente;
«Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532, nonche' il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita' telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 49
(Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato)
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all'articolo 16, comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole;
"atto difensivo" sono aggiunte le seguenti: «; nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi la stessa puo' indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.»;
b) all'articolo 17, dopo il comma 3, e' inserito il seguente;
«3-bis. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria».
2. All'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 2 e' sostituito dal seguente;
« 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito e' notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, e' depositato presso l'ufficio.».
Art. 50
(Ufficio per il processo)
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 16-septies e' inserito il seguente;
" ART. 16-octies
(Ufficio per il processo)
1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un piu' efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate 'ufficio per il processo', mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresi' parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
2. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "tribunali ordinari," sono inserite le seguenti: «le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari,»;
b) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente;
« 11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresi', titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.».
Art. 51
(Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica)
1. All'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n.
1196, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno tre ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate.».
2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito e' tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti puo' essere eseguito mediante gli invii di piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di scadenza.».
Art. 52
(Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice)
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente;
« 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformita' a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: Le disposizioni .di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»;
b) dopo l'articolo 16-quinquies e' inserito il seguente;
" ART. 16-sexies
(Domicilio digitale)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalita' puo' procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all'articolo 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti;
« 1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.
1-quinquies. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;
b) all'articolo 268, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente;
« 1-bis. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;
c) all'articolo 269, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente;
« 1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.».