Sulle distanze dai confini di una scarpata: danno in 're ipsa'
Sul dovuto rispetto delle distanze dai confini di una scarpata o muro di contenimento: sentenza della Corte di Cassazione n. 18509 del 02/09/2014

La Corte di Cassazione, con Sentenza n° 18509 del 02/09/2014 affronta il caso di richiesta di rimozione di una scarpata costruita a distanza non regolamentare dal confine.
Interessanti le conferme di alcuni principi cardine in materia. Interessante anche il rilievo mosso alla sentenza per non avere espressamente richiamato la norma urbanistica su cui si è fondata la condanna alla demolizione. Secondo la Corte di Cassazione va annullata la sentenza che dispone la riduzione in pristino ma che non richiama le disposizioni del regolamento urbanistico in tema di distanze. Infatti, afferma la Corte, "le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicchè il giudice, in virtù del principio iura novit curia, deve acquisirne diretta conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte (ex plurimis, Cass., Sez. 2, sentenza n. 14446 del 2010)".
Quanto al danno, Corte di Cassazione anche nella sentenza in commento, conferma la risarcibilità in re ipsa conseguente alla violazione di norma urbanistico-edilizia. E afferma: "Costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo cui, in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l'effetto, certo ed indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria (ex plurimis, Cass., Sez. 2, sentenza n. 25475 del 2010)".
Di seguito il testo della sentenza Corte di Cassazione n° 18509 del 02/09/2014
Svolgimento del processo
1. - E' impugnata la sentenza della Corte d'appello di Perugia, notificata il 1 ottobre 2008, di parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia, che aveva accolto la domanda proposta da T.G. nei confronti dell'Impresa edile artigiana RG s.n.c. e del Comune di Perugia.
1.1. - Nel 1994 il sig. T., proprietario di un terreno con sovrastante fabbricato in località X, aveva agito in giudizio deducendo che, sul lotto adiacente la sua proprietà, l'Impresa RG aveva realizzato un fabbricato, successivamente venduto al Comune di Perugia, e che nell'esecuzione dei lavori l'impresa aveva effettuato sostanziosi riporti di terreno, creando un dislivello tra i lotti ed occupando parte del suolo di proprietà attorea, come confermato in sede di accertamento tecnico preventivo.
L'attore aveva chiesto, pertanto, la condanna dell'impresa edile e del Comune di Perugia, divenuto nel frattempo proprietario, al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni.
1.2. - L'impresa convenuta aveva eccepito che le azioni proposte dall'attore avevano natura reale e dovevano, perciò, essere rivolte nei confronti dell'attuale proprietario del terreno, osservando comunque, nel merito, che il riporto si era reso necessario per ripristinare l'originaria linea di campagna, abusivamente modificata da asportazioni di terreno, come rilevato in sede di accertamento tecnico preventivo, sicchè l'attore stesso era responsabile della modifica dello stato dei luoghi. L'impresa aveva contestato, infine, lo sconfinamento lamentato dall'attore e la sussistenza di danni.
1.3. - Il Comune di Perugia si era costituito per contestare la propria legittimazione passiva e proporre domanda di manleva nei confronti dell'Impresa edile RG, ovvero domanda di riduzione del prezzo del lotto e di risarcimento danni, evidenziando, in ogni caso, che l'accertamento tecnico preventivo aveva quantificato in metri quadri 57,5 la porzione di terreno di proprietà T. che era stata occupata nel corso del lavori, e stimato in L. 6.700.000 il costo dei lavori necessari per ripristinare lo stato dei luoghi.
1.4. - Il Tribunale di Perugia aveva condannato l'Impresa RG a corrispondere all'attore l'importo di L. 9.500.000, oltre alla spese di lite, e respinto la domanda proposta nei confronti del Comune.
1.5 - Avverso la decisione di primo grado proponeva appello il sig. T., insistendo per l'accoglimento integrale delle domande.
L'Impresa RG chiedeva il rigetto del gravame e proponeva, a sua volta, appello incidentale e, in subordine, appello incidentale condizionato. Il Comune di Perugia chiedeva il rigetto del gravame e proponeva appello incidentale condizionato.
2. - Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte d'appello di Perugia accoglieva parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, condannava in solido l'Impresa edile e il Comune di Perugia ad arretrare la scarpata ed il muro di contenimento della stessa fino a cinque metri dal confine con la proprietà T. - secondo quanto indicato nella CTU e nei supplementi di questa -, nonchè al pagamento di Euro 5.000,00 oltre interessi dalla sentenza al saldo, e al pagamento delle spese di lite e di CTU di gradi del giudizio. La Corte distrettuale condannava inoltre l'Impresa RG a tenere indenne il Comune da tutti i costi derivanti dall'esecuzione della sentenza.
2.1. - Osservava la Corte d'appello, in sintesi, che il sig. T. aveva esperito sia l'azione reale, di arretramento del confine, sia quella risarcitoria, e il Comune di Perugia era legittimato passivo in riferimento alla prima.
Nel merito, dovevano condividersi le conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato in appello - peraltro in larga parte coincidenti con le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo e della CTU disposta in primo grado - secondo cui vi era stato un apprezzabile sconfinamento, in danno della proprietà T.
Il ripristino dello stato dei luoghi implicava sia l'arretramento del piede della scarpata ad almeno cinque metri di distanza, sia la realizzazione del necessario muro di contenimento nel rispetto delle distanze legali, trattandosi di opere edilizie. Era inoltre dovuto all'attore il risarcimento del danno subito per tutto il periodo in cui si era protratta la violazione elle distanze legali, da liquidarsi anche in via equitativa.
Risultavano infondati l'appello incidentale e l'appello incidentale condizionato proposti dall'Impresa edile RG, mentre doveva essere accolta la domanda di garanzia per evizione riproposta dal Comune con l'appello incidentale nei confronti della predetta Impresa edile.
3. - Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso principale, con atto notificato il 1 dicembre 2008, la RG s.r.l., sulla base di quattro motivi.
Il Comune di Perugia resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, sulla base di quattro motivi.
Il sig. T.G. resiste con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'udienza.
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