Divisione della provvigione per piu' mediatori regolarmente iscritti

La provvigione andra' divisa se piu' mediatori hanno permesso la conclusione dell'affare. Necessaria la prova di iscrizione al registro dei mediatori. Corte di Cassazione Sentenza n. 25799/14

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Divisione della provvigione per piu' mediatori regolarmente iscritti

Una agenzia immobiliare aveva fatto visionare un immobile a un potenziale acquirente il quale siglava il preliminare di acquisto, la settimana successiva, assistito da altra agenzia immobiliare, ad un prezzo più basso. Il primo agente immobiliare ritiene di avere apportato il proprio contributo alla conclusione dell'affare e chiede, pertanto, di poter avere la provvigione spettante.

Domanda che veniva accolta in sede di merito. Richiesta la cassazione della sentenza d'appello, la Corte Cassazione confermava, invece, la bontà della decisione d'appello, rigettanto il ricorso.

Con sentenza 05/12/2014 n. 25799 confermava il seguente principio di diritto: "il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera dallo stesso svolta, senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative, fino all'accordo definitivo, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel reperimento e nella indicazione dell'altro contraente, o nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che la descritta attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore, e poi valorizzata dalle parti; nè, una volta concluso l'affare, assume rilevanza, sotto il profilo della incidenza sulla efficienza causale esclusiva o concorrente dell'opera di detto mediatore, la assoluta identità delle condizioni alle quali la trattativa sia stata portata a termine solo successivamente, e con l'intervento di altro mediatore, non essendo un unico elemento di parziale differenziazione, da solo, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra l'attività originariamente svolta dal soggetto che per primo aveva messo le parti in relazione tra loro e l'affare tra le stesse concluso ... ".

 

Di seguito il testo della sentenza 05/12/2014 n. 25799 della Corte di Cassazione

 

sentenza

sul ricorso 4114-2009 proposto da:

P.E. (OMISSIS), M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, V. DELLA CAMILLUCCIA 741, presso lo studio dell'avvocato CONTALDI LA GROTTERIA CARLO, rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLO DE NARDIS;

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