Licenziamento per giusta causa se si compie diffamazione verso un collega

Secondo Corte di Cassazione (sent. 16381/14) sussiste giusta causa di licenziamento se si compie diffamazione nei confronti di un collega di lavoro. Le previsioni disciplinari sono superate dalla giusta causa

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Licenziamento per giusta causa se si compie diffamazione verso un collega

Un regolamento disciplinare che non preveda una conseguenza espulsiva al verificarsi di determinate condotte del lavoratore dipendente non osta alla possibilità di applicare il più ampio concetto di giusta causa per determinare ugualmente l'interruzione del rapporto di lavoro.

Secondo Corte di Cassazione, espressasi con sentenza n. 16381 del 17 luglio 2014, " ... in tema di sanzioni disciplinari il principio di tassatività degli illeciti non può essere inteso nel senso rigoroso imposto nella materia degli illeciti penali, dovendosi, invece, distinguere tra gli illeciti relativi alla violazione di prescrizioni strettamente attinenti all'organizzazione aziendale, per lo più ignote alla collettività e quindi conoscibili solo se espressamente previste ed inserite nel codice disciplinare da affiggere ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 7, e quelli costituiti da comportamenti manifestamente contrari agli interessi dell'impresa o dei lavoratori, per i quali non è necessaria la specifica inclusione nello stesso codice disciplinare ...".

E' pertanto legittimo il richiamo alla giusta causa di licenziamento qualora il lavoratore si sia macchiato di delitto che porti al venir meno del necessario rapporto di fiducia e affidabilità con l'azienda datrice di lavoro.



Di seguito il testo della sentenza Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 16381 del 17 luglio 2014.


Con sentenza dell'8/10 - 16/11/2010 la Corte d'appello di Ancona ha respinto l'impugnazione proposta da P.G. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo che gli aveva rigettato la domanda con la quale agli aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatogli il 15/12/1999 dall'Azienda ospedaliera - universitaria degli ospedali riuniti "Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi".

Ha spiegato la Corte che gli addebiti disciplinari, che non rappresentavano delle ipotesi di responsabilità dirigenziale, erano consistiti nei seguenti fatti: - Il P. aveva inveito violentemente contro un collega; il medesimo non aveva partecipato alle visite collegiali della squadra di lavoro ed aveva fornito ad un utente informazioni scorrette ed offensive circa l'esecuzione di un intervento chirurgico da parte di un suo collega.

Ha aggiunto la Corte che tali addebiti erano in grado di minare il rapporto di fiducia ed erano, perciò, riconducibili al concetto di giusta causa del recesso, senza che si ponesse rispetto alla contestazione di tali condotte la necessità della previa affissione del codice disciplinare. Per la cassazione della sentenza propone ricorso P.G. con quattro motivi.

Resiste con controricorso la predetta Azienda ospedaliera.

diritto

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