Liquidazione parcella e valore della controversia nelle cause di divisione

Liquidazione della parcella del legale e calcolo del valore della controversia in una divisione ereditaria, per lo scaglione di riferimento. Corte di Cassazione sentenza 20126/14

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Liquidazione parcella e valore della controversia nelle cause di divisione

Sorta contestazione in ordine alle modalità di calcolo del valore della controversia in sede di liquidazione del compenso dell'avvocato, la Corte di Cassazione è stata chiamata ad esprimersi in ordine alla individuazione dello scaglione dei diritti ed onorari (ora sarebbe di una tabella dei nuovi parametri forensi) in una causa di divisione ereditaria.

La Suprema Corte conferma l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale nei giudizi divisori il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso ai difensori, si determina in base alla massa da dividere, se la controversia riguarda la sua entità, ed in base alla quota se la contestazione riguardi solo quest'ultima (cfr. Cass., sent. n. 11222 del 1997).

Afferma la corte:

"Secondo l'orientamento di questa Corte, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione, poichè il D.M. n. 127 del 2004, art. 6, pur rinviando in generale al codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente, deroga a tale rinvio in materia di giudizi divisori, per i quali stabilisce che il valore è determinato in relazione "alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e tale norma, in quanto diretta a collegare il valore della causa all'interesse in concreto perseguito dalla parte, è applicabile analogicamente anche per la liquidazione degli onorari dovuti dal cliente in relazione all'azione di riduzione (v. Cass., sent. n. 6765 del 2012)".

 

Di seguito il testo della sentenza della Corte di Cassazione del 24 settembre 2014, n. 20126

 

Svolgimento del processo


1.- Con ricorso depositato in data 8 maggio 2007, l'Avv. L.S. S. chiese al Tribunale di Napoli di emettere un decreto ingiuntivo dell'importo di Euro 30320,48 nei confronti di I. L. dal quale aveva ricevuto l'incarico di promuovere un giudizio di divisione ereditaria ex art. 713 c.c., nei confronti dei propri fratelli I.M. e G..
In data 15 maggio 2007 il Tribunale adito emise il decreto, nei cui confronti l' I. propose opposizione.

2. - Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 26 maggio 2008, revocò il decreto ingiuntivo.
Rilevò anzitutto che per la liquidazione dei diritti e degli onorari dell'avvocato si deve tenere conto che i primi sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti, mentre per i secondi si applica la tariffa in vigore al momento in cui l'opera è portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, si deve applicare quella sotto la cui vigenza la prestazione o l'attività difensiva si è esaurita, e che tale principio, dettato per la liquidazione a carico del soccombente, può ritenersi applicabile anche nel caso di liquidazione a carico del cliente, sicchè, per la liquidazione degli onorari e dei diritti, trova applicazione l'ultima tariffa approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, in vigore appunto dal 2 giugno 2004, mentre per i diritti maturati prima di tale data si applica per la relativa liquidazione la tariffa di cui al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585.
Il Tribunale osservò quindi che, ai fini della determinazione dello scaglione di riferimento per diritti ed onorari, l'art. 6, comma 2, di entrambe le tariffe menzionate prevedevano che "nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile".
Il valore della controversia, determinato ai sensi dell'art. 12 c.p.c., comma 2, e art. 15 c.p.c., atteso che il valore dei singoli immobili che formano la massa vanno determinati comunque sulla base dei criteri espressi da tale ultimo articolo, appariva eccessivamente modesto rispetto a quello effettivo. Infatti, a fronte di una valutazione complessiva di Euro 975.830,60 dell'intero compendio da dividere, effettuata dal consulente tecnico di parte nominato dallo stesso I., l'applicazione delle norme del codice di procedura civile richiamate dalle tariffe conducevano alla determinazione di un valore di appena 361.262,00. Per determinare il valore della causa e, quindi, lo scaglione di riferimento occorreva, nella fattispecie, fare riferimento all'intera massa da dividere e non soltanto alla quota che sarebbe spettata all'attore: vi era contestazione, oltre che sull'avvenuta usucapione di uno degli immobili da parte di uno dei convenuti, anche sul valore dell'intera massa: da qui la necessità di nomina di un c.t.u..
Tanto premesso, andavano disattese le osservazioni dell' I. in ordine allo scaglione applicato all'avv. L.S. nella nota spese in atti, la cui individuazione risultava corretta alla luce delle esposte considerazioni.
L' I. si doleva anche che il predetto legale avesse duplicato nella nota la voce "assistenza n. 2 accessi" del c.t.u. che, invece, sarebbe stata dovuta una sola volta.
Il rilievo fu giudicato infondato. L'avv. S. si era riconosciuto un importo medio tra il minimo e il massimo della voce n. 17 della nuova tariffa "assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio)" così come aveva fatto per la liquidazione di tutte le altre voci degli onorari. Correttamente, quindi, il professionista aveva considerato unitariamente l'attività prestata nel corso della consulenza tecnica di ufficio, non moltiplicandola per ogni singolo accesso effettuato dal tecnico ed al quale aveva presenziato.
L' I. aveva anche eccepito che tra le voci riportate nella parte riguardante la c.d. "fase stragiudiziale" era stata riportata la voce "partecipazione ud. 13/6/2006 già inserita però fra i diritti relativi alla fase giudiziale". In effetti, la voce doveva essere inserita tra quelle della fase strettamente giudiziale;
tuttavia si rilevava che le udienze complessive in cui si era articolato il giudizio erano state almeno sette, ed in sei di queste vi era la prova della partecipazione del ricorrente, mentre nella parte della notula intitolata "fase giudiziale" si chiedeva il pagamento dei diritti soltanto per la partecipazione a cinque udienze.
Quanto agli onorari, nella relativa liquidazione doveva tenersi conto dell'esito favorevole della controversia e della incontestata soddisfazione degli interessi del cliente, e, quindi, la determinazione, così come operata dal ricorrente, nel valore medio tra il minimo e il massimo di ogni singola voce dello scaglione tra Euro 516.500,01 ed Euro 1549400,00 poteva ritenersi certamente congrua.
Infine, andavano riconosciuti anche i compensi per l'attività stragiudiziale intimamente connessa a quella giudiziale e volta al perfezionamento della conciliazione ed all'esecuzione delle obbligazioni assunte dalle parti. Esclusa la liquidazione della vice "partecipazione udienza del 13 giugno 2006", potevano essere riconosciute tutte le altre voci corrispondenti a prestazioni non contestate dall' I. e di cui vi era prova documentale in atti.
3.3. - Per la cassazione di tale ordinanza ricorre l' I. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l'avv. L.S..

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