PCT: proposte di modifica ed integrazione della FIIF
Le proposte della Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense di modifica del Processo Civile Telematico

La FIIF (Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense) organismo del Consiglio Nazionale Forense, ha svolto nei mesi scorsi ed in particolar modo nella prima fase di applicazione del Processo Civile Telematico, un lavoro di osservazione delle criticità dello stesso, raccogliendo, contemporaneamente le istanze di modifica provenienti dai vari operatori del settore.
Ha pubblicato nel proprio sito, a conclusione del lavoro svolto, una prima tabella riepilogativa dei suggerimenti di modifica o integrazione alle norme previste dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”
La FIIF, scrive nel proprio sito, "a completamento di quanto evidenziato e consegnato quale documentazione in sede di Tavolo permanente per l’attuazione del Processo Civile Telematico desidera porre attenzione ed accento ai sottoriferiti temi affinché possano trovare semplice e celere soluzione nell’imminente occasione di conversione del Decreto summenzionato a commento le problematiche quivi evidenziate".
Si tratta, il più delle volte, di imprecisioni nella stesura delle norme o di mancati coordinamenti. Non mancano, tuttavia, interessanti novità.
Le proposte vanno in varie direzioni, dalla estensione (facoltativa) a tutti gli atti del processo del deposito telematico, alla precisazione della inapplicabilità dei limiti temporali previsti dall’art.147 cpc alle notificazioni effettuate via PEC, alla, infine, ma solo per citare alcune proposte, ricezione automatizzata del deposito e immediato (automatico) inserimento dell'atto o documento nel fascicolo informatico d'ufficio.
Rilevante la proposta di modifica dell'art. 45 relativa agli effetti della comunicazione della sentenza, dove la FIIF chiede che venga introdotta la seguente dizione "La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni previsti dall’art. 325". Rilevante problema sollevato qualche settimana fa dall'Avv. Juri Rudi; dall'esatta interpretazione letterale delle norme parrebbe automatico l'inizio del decorso del termine breve per l'impugnazione alla sola comunicazione della sentenza effettuata dalla cancelleria.
Trova molto consenso fra i legali la proposta di eliminazione del balzello di 27 euro (anticipazioni forfettarie) qualora l'iscrizione a ruolo sia effettuata con modalità telematiche.
L'intera tabella, contenente tutte le proposte elaborate dalla FIIF e sottoposte al Ministero della Giustizia possono essere lette a questo LINK.
Ma l'ammirevole lavoro, che la FIIF sta svolgendo, si spinge oltre.
Riportiamo per esteso alcuni paragrafi tratti dalla prima pagina del sito della FIIF:
"La Fondazione si ritiene favorevole ad un Testo Unico nuovo e coordinato che serva quale punto di partenza per la completa innovazione del processo.
Al contrario valuta negativamente la possibilità di far coincidere in un Testo Unico la semplice collezione della normativa esistente. Si ritiene, infatti, che vi siano diversi problemi di corretto coordinamento delle fonti normative oltre ad una lapalissiana mancanza di specifici richiami a norme primarie e principi così come affermati nel Codice dell'Amministrazione Digitale.
La Fondazione, inoltre, è gratuitamente impegnata sul territorio della penisola con diverse iniziative formative rivolte alla formazione sul processo telematico. Si ritiene opportuno, anche in questa sede, riportare le maggiori problematicità segnalate dagli Uffici Giudiziari e dagli attori coinvolti:
- Visibilità dell'atto di parte prima della scadenza del termine. Poiché sul Punto di Accesso Ministeriale è disponibile la funzione di agenda completa delle scadenze processuali delle parti, si ritiene che una modifica al programma che permetta di associare la visibilità dell'atto alla relativa scadenza sia una soluzione semplicemente praticabile.
- Ai fini dell'agevolazione delle notifiche a mezzo PEC dev'essere previsto un meccanismo alternativo di notifica sempre a mezzo PEC per tutte quelle imprese che non hanno una PEC funzionante e che genera un avviso di mancata consegna: si propone l'attivazione presso il Registro imprese di un indirizzo PEC dedicato che permetta il perfezionamento della notifica al pari della notifica ex art. 140 CPC.
- Il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non vede attraverso il programma consolle in dotazione i documenti del decreto ingiuntivo ove assegnato ad altro Giudice;
- Manca una visione comune di corretta applicazione dell'obbligo normativo del deposito telematico, in particolare nei reclami o comunque giudizi in corso di causa nonché, in particolare, nelle esecuzioni (presso terzi in particolare)
- Vi è un grave problema di coordinamento tra le norme del PCT e il codice di procedura per i procedimenti esecutivi
- La Consolle del Giudice dev'essere implementata al fine di consentire il "visto, si autorizza" direttamente sull'istanza telematica presentata dal difensore, CTU o utente abilitato esterno in modo da facilitarlo nell'utilizzo del telematico (ad oggi per rispondere telematicamente ad un'istanza deve redigere un provvedimento a parte). La DGSIA ha riferito che la firma PADES all'interno del PDF è utilizzata da 2 mesi e, pertanto, basta una minima modifica al programma per permettergli questa funzionalità.
- Vi sono molti casi in cui un fascicolo deve essere riaperto anche dopo che è stato chiuso con il passaggio in archivio: ad oggi i sistemi non lo permettono e la cancelleria non può fare altro che utilizzare le "annotazioni" che non vengono registrate correttamente dal programma,
- Oggi un avvocato che utilizza per l'iscrizione a ruolo (es. di un decreto ingiuntivo) copia scansionata delle tradizionali marche da bollo come prevede la normativa, viene obbligato dalle prassi delle cancellerie alla consegna degli originali (il più delle volte anche se paga a mezzo f23). Occorre prevedere altri meccanismi di controllo del versamento che non comportino per l'avvocato l'obbligo di recarsi in cancelleria se utilizza il canale telematico.
- Ad oggi e in tutti i casi un cui un avvocato debba richiedere un provvedimento sulla base di “originali cartacei” (es. quando richiede la formula esecutiva su un provvedimento notificato oppure nei casi in cui la domanda sia fondata su titoli esecutivi) egli deve sempre recarsi in cancelleria per il deposito del relativo originale cartaceo. A fianco al potere di autentica degli atti telematici sarebbe quindi opportuno prevedere anche un generale potere di autentica delle copie informatiche di atti analogici.
- È da più parti segnalato il problema che incontrano diversi CTU nel rispettare la capienza massima dei 30 MB della busta informatica (si pensi, ad esempio, ad una radiografia che da sola supera notevolmente questo limite dimensionale). Occorre prevedere un meccanismo alternativo di deposito per questi casi.
- Un'ottima prassi che si sta diffondendo fra i colleghi più esperti è quella di inserire negli atti dei link ipertestuali ai documenti richiamati nello stesso atto. Il sistema riconosce questi link e li trasforma per un'ottimale lettura nella Consolle del Magistrato. Dovrebbe essere una prassi da approfondire e implementare.
Si riportano anche da parte nostra le problematiche relative alla formazione e assistenza già evidenziate da altri soggetti in occasione dei Tavoli tecnici presso il Ministero.
Si ribadisce infine la necessità di una linea comune per i Protocolli ad oggi esistenti che sta creando diverse problematiche in relazione al fatto che, in alcuni casi, provvedono persino a regolare aspetti contro la normativa in vigore.
In particolare, a seguito dell’entrata in vigore del DL 90/2014, si sono riscontrate differenti prassi in relazione a:
- diversa interpretazione dell’obbligo del deposito telematico;
- diversa interpretazione in riferimento al rilascio della formula esecutiva su copie autenticate dall’avvocato;
- mancato coordinamento dei poteri di autentica dell’avvocato con le norme relative alla registrazione dei provvedimenti;
- necessità del deposito dei titoli esecutivi in originale.
Si chiede quindi, in assenza di chiara normativa sul punto, una Circolare esplicativa volta all’uniformità di tali prassi".