Promessa di vendita, proposta unilaterale e mancata accettazione

La promessa di vendita impegna anche gli eredi del promittente nel frattempo deceduto? Cassazione 13776/14

Tempo di lettura: 2 minuti circa
Promessa di vendita, proposta unilaterale e mancata accettazione

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 13776 del 17-06-2014, argomenta in ordine alla mancata permanenza del vincolo scaturente da una promessa unilaterale, in capo agli eredi del promittente.

Si trattava, in particolare, di una promessa a trasferire un bene, sul presupposto, dichiarato nella promessa, che il relativo prezzo fosse stato già corrisposto. La questione si focalizza sulla mancata accettazione della proposta in costanza di vita del promittente.

Premette la Corte, che la promessa di vendita "costituisce un termine che nella pratica è usato come sinonimo di istituti diversi (preliminare di vendita bilaterale o unilaterale, proposta di vendita, promessa vincolante all'interno di un contratto di opzione)". Tuttavia le parti si erano fissate nel considerare il caso di specie rientrante nella "proposta contrattuale di vendita" e su questa impostazione si trova a ragionare la Suprema Corte.

La Corte conclude con l'affermare che "l'erede, non è vincolato alla proposta contrattuale, salvo che ne sia stata espressamente prevista l'irrevocabilità".

 

Di seguito il testo della Sentenza 13776/2014

 

Svolgimento del processo

Con citazione del 18/3/1991 Sa.Be., Sc.An. e Sc.Ca., rispettivamente moglie e figlie di S. G.B., deceduto il (OMISSIS), convenivano in giudizio S.E. chiedendo accertarsi la loro qualità di eredi e che il de cuius era comproprietario per il 50% di un fondo sito in (OMISSIS), dell'edificio ivi edificato e dei beni che lo arredavano.
Pertanto chiedevano la condanna della convenuta, proprietaria del restante 50%, alla restituzione di beni immobili e mobili corrispondenti alla quota del de cuius.
La convenuta eccepiva che i beni erano stati acquistati e realizzati con denaro proprio e che lo Sc. il 26/9/1989 aveva sottoscritto una dichiarazione con la quale si era impegnato a trasferirle la proprietà della quota indivisa degli immobili a lui intestata e aveva dichiarato di avere già ricevuto il relativo prezzo; pertanto chiedeva in via riconvenzionale l'accertamento dell'obbligo degli eredi (tra i quali Sc.Pi., nei cui confronti era integrato il contraddittorio) di trasferirle la proprietà della suddetta quota indivisa degli immobili.
Le attrici chiedevano il rigetto della domanda disconoscendo la sottoscrizione che era quindi sottoposta a CTU grafologica.
Con sentenza non definitiva del 6/2/1999 il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale e in accoglimento della domanda attorea dichiarava che le attrici erano eredi legittime di Sc.Gi. B. e che quest'ultimo, al momento della morte, era proprietario pro indiviso e per la metà del terreno, del fabbricato e dei mobili e arredi ivi contenuti; la causa proseguiva per lo scioglimento della comunione e per decidere sulla domanda di condanna al versamento dei frutti percepiti.
La sentenza non definitiva era appellata da S.E. e la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 13/9/2007 rigettava l'appello rilevando:
- che pur essendo autentica la firma apposta in calce alla promessa di trasferimento, la stessa non poteva produrre alcun effetto in quanto alla promessa non aveva fatto seguito il consenso scritto della promissaria acquirente;
- che la ricognizione di debito era generica, inidonea a provare una situazione debitoria.
S.E. ha proposto ricorso affidato a due motivi.
Sa.Be., Sc.An., Sc.Ca. e Sc. P. non si sono costituiti

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati