Rilascio della casa familiare per sopravvenute urgenti necessita': le Sezioni Unite
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza n. 20448/14) conferma il diritto del proprietario comodante ad ottenere il rilascio della casa pur assegnata in sede di separazione e divorzio.

Le Sezioni unite civili (con Sentenza n. 20448 del 29/09/14) confermano un orientamento non recente (anno 2004) che vuole sia riconosciuto il diritto al rilascio dell’immobile assegnato a nuora e figli quando sopraggiunga una necessità seria e urgente.
Il sopravvenire imprevisto del deterioramento della condizione economica dovuto, ad esempio, alla grave crisi finanziaria in cui si trova il paese, può giustificare la revoca del comodato della casa coniugale assegnata a nuora e nipoti.
Ai sensi dell'art. 1809 del codice civile, infatti, il comodante può richiedere la restituzione dell’immobile quando c’è un bisogno che non necessariamente deve essere "grave", potendo essere, invece, sopravvenuto rispetto al momento della stipula; deve trattarsi, naturalmente di un bisogno serio, non voluttuario, né capriccioso o artificiosamente indotto. Bisogno che deve essere, ancora, urgente, dove per urgenza è da intendersi l'imminenza, restando quindi esclusa la rilevanza di un bisogno non attuale, non concreto, ma soltanto astrattamente ipotizzabile.
Di seguito il testo della sentenza 29 settembre 2014, n. 20448, Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite
Svolgimento del processo
1) V.G. con citazione del 1 dicembre 1999 ha agito nei confronti del proprio figlio C. e della di lui moglie Ve.Ma.Lu. per ottenere il rilascio dell’immobile concesso in comodato al figlio nel 1992, in occasione del matrimonio.
La sola Ve. ha resistito, opponendo che in sede di separazione coniugale il 23 dicembre 1999 ella, quale affidatala del figlio P., nato nel (…), aveva ottenuto l’assegnazione della casa familiare; che pertanto aveva titolo per il godimento dell’immobile.
La domanda è stata respinta dal tribunale di Nardo con sentenza 27 marzo 2003.
La Corte di appello di Bari con sentenza 20 novembre 2006 ha rigettato il gravame interposto dal V. .
Si è espressamente adeguata al precedente costituito da SU 13603/04 in tema di comodato di casa familiare, affermando la sussistenza nella specie dei presupposti fissati dalla giurisprudenza.
L’attore ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, notificato il 20 dicembre 2007 al difensore domiciliatario dell’appellata.
La intimata non ha svolto attività difensiva.
Con ordinanza n. 15113/13, la Terza Sezione, auspicando un ripensamento dell’orientamento giurisprudenziale affermatosi nel 2004, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, che ha assegnato la causa alle Sezioni Unite della Corte.
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