Riparto delle spese relative ai lavori di ristrutturazione condominiale nella cessione dell'immobile
Una sentenza della Corte di Cassazione sulla ripartizione delle spese di ristrutturazione condominiale fra nuovo e vecchio proprietario

Secondo la Corte di Cassazione, le spese relative ai lavori di ristrutturazione condominiale devono essere suddivise fra spese per lavori di ordinaria manutenzione e spese per la straordinaria manutenzione. Esse devono essere addebitate al condomino proprietario all'epoca della delibera assembleare.
La Corte Suprema di Cassazione, II Sezione Civile, con sentenza n. 10235, del 02/05/2013, ha statuito che i criteri di riferimento per l'addebito delle spese condominiali sono i seguenti:
- nel caso di spese necessarie alla manutenzione ordinaria, il momento dell'insorgenza dell'obbligazione coincide con il compimento effettivo dell'attività gestionale relativa alla manutenzione;
- nel caso di spese di straordinaria manutenzione (ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni), qualora il venditore ed il compratore dell'unità immobiliare non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle spese, è tenuto a sopportare i costi il soggetto che era proprietario all'epoca della delibera assembleare che abbia approvato i relativi interventi in via definitiva (commissione dell'appalto ed approvazione del piano di riparto dei relativi oneri), a nulla rilevando che le opere siano state eseguite in tutto o in parte successivamente all'alienazione dell'immobile.