Riparto delle spese relative ai lavori di ristrutturazione condominiale nella cessione dell'immobile

Una sentenza della Corte di Cassazione sulla ripartizione delle spese di ristrutturazione condominiale fra nuovo e vecchio proprietario

- di Avv. Gerardo Marano
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Riparto delle spese relative ai lavori di ristrutturazione condominiale nella cessione dell'immobile

Secondo la Corte di Cassazione, le spese relative ai lavori di ristrutturazione condominiale devono essere suddivise fra spese per lavori di ordinaria manutenzione e spese per la straordinaria manutenzione. Esse devono essere addebitate al condomino proprietario all'epoca della delibera assembleare.

La Corte Suprema di Cassazione, II Sezione Civile, con sentenza n. 10235, del 02/05/2013, ha statuito che i criteri di riferimento per l'addebito delle spese condominiali sono i seguenti:

    - nel caso di spese necessarie alla manutenzione ordinaria, il momento dell'insorgenza dell'obbligazione coincide con il compimento effettivo dell'attività gestionale relativa alla manutenzione;

    - nel caso di  spese di straordinaria manutenzione (ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni), qualora il venditore  ed il compratore dell'unità immobiliare non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle spese, è tenuto a sopportare i costi il soggetto che era proprietario all'epoca della delibera assembleare che abbia approvato i relativi interventi in via definitiva (commissione dell'appalto ed approvazione del piano di riparto dei relativi oneri), a nulla rilevando che le opere siano state eseguite in tutto o in parte successivamente all'alienazione dell'immobile.

 

 

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