Sentenza Thyssenkrupp (SS.UU.): depositate le motivazioni. Una lezione su colpa e dolo eventuale

Le SS.UU. con la sentenza Thyssenkrupp (n. 38343/14) impartisce una articolata lezione sugli elementi costitutivi del reato: le responsabilita' dell'ente e degli amministratori

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Sentenza Thyssenkrupp (SS.UU.): depositate le motivazioni. Una lezione su colpa e dolo eventuale

In fatto di cronaca è noto. Ciò che interessa in queste pagine è la ricostruzione che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 18 settembre 2014  n. 38343, ha svolto in merito all'elemento soggettivo.
Ricordiamo che con sentenza dello scorso 24 aprile le Sezioni Unite avevano confermato la responsabilità degli imputati per omicidio colposo annullando una parte della sentenza di appello rinviando ad altra sezione della Corte d’assise d’Appello di Torino per la rideterminazione delle pene.

Nelle ampie motivazioni depositate in questi giorni la Suprema Corte esamina analiticamente ogni componente costitutiva della fattispecie di reato, soffermandosi in particolare sull'elemento soggettivo e sulla sottile differenza fra colpa e dolo eventuale, questione che, per la sua delicatezza, aveva giustificato il rinvio del caso alle Sezioni Unite.

In particolare era stato formulato il seguente quesito: «Se la irragionevolezza del convincimento prognostico dell’agente circa la non verificazione dell’evento comporti la qualificazione giuridica dell’elemento psicologico del delitto in termini di dolo eventuale».

Al termine dell’udienza del 24 aprile 2014 la Corte di Cassazione aveva pubblicato la seguente informazione provvisoria:

"In ossequio al principio di colpevolezza la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente va individuata considerando e valorizzando la diversa natura dei rimproveri giuridici che fondano la attribuzione soggettiva del fatto di reato nelle due fattispecie.

  • Nella colpa si è in presenza del malgoverno di un rischio, della mancata adozione di cautele doverose idonee a evitare le conseguenze pregiudizievoli che caratterizzano l’illecito. Il rimprovero è di inadeguatezza rispetto al dovere precauzionale anche quando la condotta illecita sia connotata da irragionevolezza, spregiudicatezza, disinteresse o altro motivo censurabile. In tale figura manca la direzione della volontà verso l’evento, anche quando è prevista la possibilità che esso si compia (“colpa cosciente“).
  • Per contro nel dolo si è in presenza di organizzazione della condotta che coinvolge, non solo sul piano rappresentativo, ma anche volitivo la verificazione del fatto di reato. In particolare, nel “dolo eventuale“, che costituisce la figura di margine della fattispecie dolosa, un atteggiamento interiore assimilabile alla volizione dell’evento e quindi rimproverabile, si configura solo se l’agente prevede chiaramente la concretasignificativa possibilità di verificazione dell’evento e, ciò non ostante, si determina ad agire, aderendo a esso, per il caso in cui si verifichi. Occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta. A tal fine è richiesto al giudice di cogliere e valutare analiticamente le caratteristiche della fattispecie, le peculiarità del fatto, lo sviluppo della condotta illecita al fine di ricostruire l’iter e l’esito del processo decisionale".


    

Di seguito il testo della sentenza Corte di Cassazione SS.UU., 18 settembre 2014  n. 38343

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - Dott. BLAIOTTA Rocco M - rel. Consigliere - Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

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