Sopraelevazione del muro comune senza consenso del comproprietario
Sopraelevazione di un muro di confine senza il consenso dell´altro proprietario: Cassazione civile, sezione II, sentenza n. 4755 del 27 febbraio 2014

Secondo Cassazione civile, sezione II, sentenza n. 4755 del 27 febbraio 2014 la sostituzione di una ringhiera metallica posta su un muricciolo di cinta con altro e più imponente muro di confine può essere effettuato anche senza il consenso dell'altro comproprietario. Secondo la Corte di Cassazione la relativa facoltà ai sensi dell' art. 885 c.c., è svincolata dal regime della comunione né è necessaria alcuna formalità di "tipo condominiale".
Nel caso di cui si è occupata la corte di Cassazione tale costruzione non trova alcuna restrizione negli artt. 1102 e 1108 del codice civile.
Di seguito il testo della Sentenza n. 4755 del 27 febbraio 2014:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati;
Dott. ODDO Massimo - Presidente -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
Dott. MANNA Felice - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. CARRATO Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente;
sentenza
sul ricorso 18031-2007 proposto da;
D.C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOLITTI 202, presso lo studio dell'avvocato CIAVARELLA DOMENICO, rappresentato e difeso dall'avvocato RACANELLI FRANCESCO;
- ricorrente -
contro
T.L.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 467/2006 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 18/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l'Avvocato FRANCESCO RACANELLI difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo e per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso.
Con citazione del 7.3.1992 D.C.A., proprietario di una villa in (OMISSIS), conveniva in giudizio T. L. davanti al Tribunale di Bari per sentir dichiarare che il muro di confine tra la sua villa e quella della convenuta era di sua esclusiva proprietà, dichiarare illegittima l'installazione della ringhiera in ferro operata su detto muro dalla T. con condanna alla eliminazione. La convenuta resisteva ed, in via subordinata, chiedeva la comunione forzosa ex art. 874 c.c..
Con sentenza 22.8.2000 il Tribunale rigettava la domanda principale per la dichiarazione di proprietà esclusiva, con assorbimento della riconvenzionale, accoglieva le domande ulteriori condannando la convenuta alla rimozione del manufatto, decisione appellata da quest'ultima ed in via incidentale dall'attore. La Corte di appello di Bari, con sentenza 18.5.2006 accoglieva l'appello principale della T., rigettava l'incidentale, osservando essere logicamente preliminare l'esame dell'appello incidentale.
Il primo giudice aveva ritenuto la proprietà comune ma considerato illegittima la ringhiera.
Non sussisteva la prova della proprietà esclusiva e legittima era l'elevazione del muro comune con ringhiera.
Ricorre D.C. con tre motivi e relativi quesiti, non svolge difese controparte. All'udienza del 10.4.2013 è stata disposta la nuova notificazione del ricorso entro sessanta giorni dalla comunicazione.
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